Azione sociale di responsabilità e ripartizione dell’onere probatorio
L’amministratore di una società, convenuto in giudizio dal Fallimento della stessa per la restituzione di somme il cui prelievo dal conto corrente della società risulti privo di causale, deve fornire idonea giustificazione relativa a dette appostazioni, non essendo sufficiente il mero limitarsi ad osservare di avere sempre finanziato la società con le sue personali disponibilità economiche, senza tuttavia fornire specifiche allegazioni, e dunque neppure dimostrazioni, sull’effettivo impiego delle somme prelevate dal conto corrente della società.
La circostanza del furto delle scritture contabili, se non corredata dalla dimostrazione di aver adottato le idonee cautele prescritte dall’ordinaria diligenza per la salvaguardia di tale bene sociale, deve essere ulteriormente ascritto alla colpa dell’amministratore.
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Giovanni Battista Barillà
Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale...(continua)