Azione sociale di responsabilità esercitata dal socio di società di persone e scioglimento per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale: profili sostanziali e processuali
Nelle società personali, atteso che il diaframma tra l’ente collettivo -non personificato e sprovvisto di autonomia patrimoniale perfetta- e le persone dei suoi soci è più elastico e permeabile rispetto agli enti personificati, il necessario contraddittorio nei confronti della società, anche ove legittimata passiva in via esclusiva, può ritenersi regolarmente instaurato nel caso in cui siano convenuti in giudizio tutti i suoi soci: sempre che sia inequivocabile che l’attore abbia inteso così agire nei confronti della società. Tale principio si applica anche là dove la società sarebbe la beneficiaria degli effetti dell’azione di responsabilità che un socio ha creduto di poter esercitare in sua vece.
Nelle società personali non è ammessa l’azione sociale di responsabilità individuale del socio, atteso che l’art. 2260 cpv. c.c. attribuisce l’azione di responsabilità contro l’amministratore alla società “mandante”: e nessuna norma speciale deroga, per le accomandite, a tale principio. Nè può trovare applicazione analogica le norma di cui all’art. 2467, co. 3 c.c. dettata per le società a responsabilità limitata, la quale costituisce disposizione speciale.
Il Tribunale può essere investito dell’accertamento dell’intervenuto scioglimento di una società personale per la sussistenza di una delle cause previste dalla legge al fine di ottenere una decisione suscettibile di costituire giudicato. Viceversa, è privo dell’efficacia di giudicato il provvedimento di nomina dei liquidatori emesso dal presidente del Tribunale ex art. 2275 co. 1° c.c. e, pertanto, gli effetti di questo potranno sempre essere rimossi mediante un un giudizio ordinario volto all’accertamento della insussistenza della causa di scioglimento. Resta, invece, estraneo alla giurisdizione del Tribunale la nomina del liquidatore.
Qualora l’unico socio accomandatario venga giudizialmente privato della facoltà di amministrare e i soci non si accordino per la sua sostituzione, non può applicarsi analogicamente l’art. 2323 co. 2° c.c. (a norma del quale, ove vengano meno tutti gli accomandatari per il periodo indicato nel comma precedente, gli accomandanti nominano, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, un amministratore provvisorio), ma si determina una causa di scioglimento della società per impossibilità di conseguimento del suo oggetto sociale (art. 2272, n. 2), tenendo conto che il potere di amministrazione è riservato esclusivamente al socio accomandatario.
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Chiara Presciani
Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di...(continua)