8 Giugno 2015

Azioni di responsabilità degli amministratori di s.r.l. promosse dal curatore fallimentare; la figura dell’amministratore di fatto e profili di responsabilità

Le norme di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c., riferite espressamente alle s.p.a., devono ritenersi entrambe applicabili analogicamente, ex art. 12 disp. prel. c.c., anche alle s.r.l., attesa l’identità della ratio ad esse sottesa, nonostante il riferimento all’azione di cui all’art. 2394 c.c. non sia contemplato dall’art. 2476 c.c.; l’opposta interpretazione, infatti sarebbe illogica, irragionevole e presenterebbe dei probabili profili di incostituzionalità. Per effetto del fallimento di una società di capitali, dunque, la responsabilità degli amministratori sia nelle s.p.a., sia nelle s.r.l., ex artt. 2392 c.c. (azione sociale), e 2394 c.c. (azione dei creditori), confluiscono in un’unica azione unitaria e inscindibile esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall. Le azioni di responsabilità nei confronti della società e dei creditori, inoltre, anche se esercitate dal curatore fallimentare, mantengono la loro natura giuridica rispettivamente contrattuale ed extracontrattuale, con le conseguenti differenti discipline a livello processuale.

 

Anche l’amministratore di fatto risponde degli obblighi incombenti sugli amministratori di diritto e nei suoi confronti possono essere esercitate le normali azioni previste per gli amministratori di diritto. È amministratore di fatto, in particolare, chi, in assenza di una valida investitura assembleare, sulla base delle circostanze del caso concreto, gestisca la società –da solo o anche con l’amministratore formale- esercitando con sistematicità e completezza le competenze che spetterebbero all’amministratore di diritto.

 

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