Brevetto per modello di utilità e contraffazione per equivalenti
Sebbene l’ambito di rilevanza delle ipotesi di contraffazione per equivalenti di modelli di utilità debba ritenersi più circoscritto rispetto a quello delle ipotesi di contraffazione di brevetti per invenzione, il richiamo a un medesimo concetto innovativo eseguito dall’art. 82, comma 3 c.p.i. comporta necessariamente che anche forme diverse possano essere ritenute interferenti qualora possa ritenersi evidente che – a pari efficacia – le forme differenti non siano altro che una variante ovvia della struttura descritta nel brevetto, cioè già di per sé costituenti normale alternativa tecnica mediante la quale raggiungere il medesimo risultato. (Nel caso di specie, in relazione ad un sistema di strizzatura incorporato in un secchio rotante per l’eliminazione rapida dell’acqua dal panno di uno spazzolone per pavimenti, si è ritenuto integrare contraffazione per equivalenti la variazione del solo meccanismo di azionamento, che nel primo sistema consisteva in un elemento dentato rettilineo collegato da un elemento elastico ad un pedale e nel secondo in un pedale dentato di conformazione curvilinea).