2 Settembre 2014

Business judgement rule e compensi degli amministratori

Al giudice non è consentito sindacare nel merito la misura del compenso spettante all’amministratore, trattandosi di decisione squisitamente discrezionale che soltanto i soci possono e debbono esprimere nel momento in cui designano il soggetto a cui consegnano la gestione del proprio investimento e ne valutano l’operato pregresso e le qualità; tuttavia può essere denunciata al giudice la circostanza che tale compenso risulti sproporzionato e pertanto manifestamente eccedente i limiti della discrezionalità imprenditoriale, impugnando quindi la decisione per violazione del dovere di buona fede in senso oggettivo in quanto intesa al perseguimento di interessi personali estranei al rapporto sociale ad intenzionale danno degli altri soci.

Nel caso in cui sia impugnata la decisione relativa al compenso dell’amministratore in quanto manifestamente contraria ai principi di buona fede, il giudice dovrà effettuare una valutazione diretta non ad accertare, in sostituzione delle scelte istituzionalmente spettanti all’assemblea dei soci, la convenienza o l’opportunità della delibera, bensì ad identificare, nell’ambito di una verifica di carattere “relazionale” della pertinenza, proporzionalità e congruenza della scelta, un vizio di illegittimità desumibile dalla irragionevolezza della misura del compenso stabilito in favore dell’amministratore, avendo a tal fine riguardo anzitutto alla natura e alla ampiezza dei compiti dell’amministratore ed al compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni in relazione a società di analoghe dimensioni nonché, complementariamente, alla situazione patrimoniale e all’andamento economico della società.

Ai soci non è precluso ratificare una eventuale maggiore attribuzione effettuata nell’esercizio precedente.

L’insorgere di perdite di esercizio non determina l’irragionevolezza di un aumento (o mantenimento) della misura del compenso riconosciuto all’amministratore, potendo questo al contrario esser giustificato proprio dalla esistenza di una prospettiva di rilancio della società, rispetto alla quale l’attività operativa degli amministratori venga valutata come essenziale. (conf. Cass. civ. sez. 1, 17 luglio 2007, n. 15942)

 

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Chiara Presciani

Chiara Presciani

Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di...(continua)

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