Calcolo del termine di prescrizione dell’obbligo di versare il finanziamento soci
La delibera con la quale i soci all’unanimità hanno approvato il finanziamento in conto capitale della società fa sorgere i capo agli stessi un’obbligazione che si estingue, in caso di mancato adempimento da parte dei soci, decorso il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2949, comma 1, c.c. Ai fini dell’utile interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c., nel caso di specie non trova applicazione la scissione temporale degli effetti della notificazione fra notificante e notificato, pertanto per appurare la tempestività dell’atto formale di messa in mora deve considerarsi la data in cui lo stesso è recapitato al socio debitore.
Qualora l’amministratore già condannato al risarcimento a seguito dell’accertamento della sua responsabilità, e che non ha ancora provveduto al pagamento, sia successivamente condannato, in un separato giudizio con distinta causa petendi, alla restituzione di somme che si era obbligato a corrispondere in favore della società, eventuali influenze e sovrapposizioni delle cifre contenute nella seconda condanna sull’ammontare del primo risarcimento si potranno risolvere in sede esecutiva, senza che incidano sulla quantificazione effettuata dal giudice nella pronuncia.
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Pier Paolo Picarelli
Avvocato | DottorandoAvvocato | Dottorando in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche presso l'Università degli Studi del Molise(continua)