Cambiali “in garanzia” e obblighi cartolari nelle cessioni di aziende
L’emittente del vaglia cambiario, quand’anche il titolo sia stato dichiaratamente emesso a scopo di garanzia, è sempre e comunque cartolarmente obbligato in via diretta nei confronti del prenditore o del giratario, assumendo un’obbligazione cambiaria in virtù della quale non si limita a garantire l’adempimento altrui ma promette il fatto proprio; con l’effetto di risultare tenuto all’obbligo cartolare persino se l’obbligazione garantita non sussistesse. Ciò comporta che in ogni caso l’emittente non può opporre ai possessori dalle cambiali diversi dal primo prenditore eccezioni ulteriori e diverse da quelle consentitele dal capoverso dell’art. 1993 c.c. e dall’art. 21 del R.d. n. 1669/1933 (in virtù di tale principio il Tribunale ha escluso che l’emittente potesse opporre al giratario l’eccezione fondata sulla natura “di garanzia” del titolo).
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Chiara Costantini
Dottoressa in Giurisprudenza con indirizzo "Diritto ed economia delle imprese" presso l'Università LUISS "Guido Carli". Dopo un'esperienza presso lo Studio Legale "Avv. Emanuele Argento" di Pescara, specializzato in...(continua)