Cancellazione di società e garanzia per i vizi dei macchinari ricompresi nella cessione di azienda
Come statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2013, dopo la riforma del diritto societario attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
La normativa codicistica in materia di garanzia per i vizi della cosa è applicabile anche all’ipotesi di cessione di azienda. Infatti quando un’azienda venga ceduta nel suo complesso unitario organizzato per l’esercizio di un’attività produttiva in determinati locali, e questi siano considerati come componenti funzionali dell’azienda per la realizzazione della relativa finalità economica, il cedente è tenuto, a termini dell’art. 1490 c.c., a garantire l’efficienza della azienda nei medesimi locali e, quindi, la loro idoneità alla specifica destinazione aziendale.
Mentre i rimedi di cui all’art. 1492 c.c. sono tra loro alternativi, il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale può essere richiesto in ogni caso, essendo cumulabile sia con la domanda di risoluzione che con la richiesta di riduzione del prezzo (nel quale ultimo caso il ristoro può essere accordato nei limiti del pregiudizio non coperto dalla riduzione del prezzo) e potendo essere azionato anche indipendentemente dai rimedi di cui all’art. 1492 c.c., rispetto ai quali si pone in posizione di autonomia in ragione della diversità di presupposti e finalità.
L’azione estimatoria tende a stabilire il rapporto di corrispettività economica tra prestazione e controprestazione, in funzione dei vizi della cosa venduta e del prezzo pattuito, facendo conseguire all’acquirente una somma corrispondente alla differenza di valore della cosa, rispetto al prezzo pattuito, in dipendenza dei vizi, sì da porlo nella situazione economica in cui si sarebbe trovato qualora, al momento della contrattazione, fosse stato a conoscenza dei vizi del bene acquistato.
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Giulia Giordano
Laurea con lode presso l'Università di Bologna; LL.M. International business and commercial law presso King's College London; Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso Università di Bologna; Junior...(continua)