Cancellazione di una società e successione dei rapporti attivi in favore dei soci
Se l’esistenza dell’ente collettivo e l’autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, “pendente societate”, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s’instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni si riferiscono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione.
La richiesta di cancellazione di una società dal registro delle imprese non può valere quale atto di rinuncia, da parte della società, al diritto di pagamento del residuo prezzo della cessione aziendale; in tal caso è pertanto delineabile una successione del rapporto attivo a favore dei singoli soci.
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Francesca Milani
AvvocatoIP Lawyer presso Studio Legale Mondini Rusconi, Milano. Si è laureata presso l'Università Cattolica di Milano nel 2015 con 110 e lode e una tesi in diritto industriale sull'uso non autorizzato del marchio altrui in...(continua)