Cancellazione d’ufficio di un’iscrizione al Registro delle Imprese e pubblicità sanante dell’invalidità dell’atto di trasformazione
Il rimedio della cancellazione d’ufficio di una iscrizione nel Registro delle Imprese – in thesi avvenuta non esistendone le condizioni – da ordinarsi con decreto del Giudice del Registro ex articolo 2191 del codice civile, non è esperibile allorché l’iscrizione integri non solo una fattispecie di pubblicità costitutiva ma anche di pubblicità c.d. sanante o conservativa, ossia quei casi in cui, per espressa previsione di legge – al fine di tutelare l’affidamento generato nei terzi da atti di fondamentale rilevanza organizzativa per la società – l’adempimento pubblicitario preclude l’invalidità ovvero l’inefficacia dell’atto, com’è il caso, nella specie, dell’articolo 2500-bis del codice civile, in materia di pubblicità dell’atto di trasformazione.
Al fine di sostenere l’applicazione del rimedio della cancellazione d’ufficio ex articolo 2191 del codice civile anche nel caso di pubblicità c.d. sanante o conservativa, è priva di pregio l’argomentazione per cui la disposizione dell’articolo 2500-bis del codice civile non gode di copertura eurounitaria – a differenza della portata sanante degli atti costitutivi, di fusione e di scissione delle società di capitali – e quindi sarebbe incostituzionale non prevederne la cancellabilità d’ufficio nei casi di « tutela di interessi generali violati in caso di iscrizione indebita » (cit. ricorrente) giacché, al pari di questi ultimi casi, pure sussiste la medesima ratio di certezza del traffico giuridico nonché di tutela dell’affidamento generato nei terzi da atti di fondamentale rilevanza per l’organizzazione societaria
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Giovanni Maria Fumarola
Dottore magistrale in giurisprudenza cum laude all'Università commerciale Luigi Bocconi – Cultore ed assistente in diritto commerciale all'Università cattolica del Saro Cuore e all'Università degli Studi di Brescia...(continua)