5 Agosto 2017

Carattere creativo e valore artistico di un’opera di design ed irrilevanza della confondibilità ai fini della contraffazione del diritto d’autore

Le opere di design industriale “che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico” sono tutelabili in materia di diritto d’autore, anche se non sono state oggetto di
registrazione. Il carattere creativo non implica la novità assoluta dell’opera del design, ma è espressione e manifestazione dell’idea dell’autore. La valutazione del valore artistico è effettuata facendo riferimento a parametri oggettivi della percezione dell’opera del design negli ambienti culturali, quali, a titolo esemplificativo, il riconoscimento da parte degli ambienti culturali ed istituzionali circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre e musei, la pubblicazione su riviste specializzate e l’attribuzione di premi. Si tratta di indici del carattere artistico dei modelli di design che consentono al giudice di ancorare il giudizio su criteri oggettivi senza che dette circostanze, che non sono costitutive della tutela autorale, possano, di per sé, essere considerate presupposti indispensabili al fine del giudizio predetto.

La contraffazione non è esclusa dalla presenza di differenze quando vi sia la sostanziale riproduzione dell’opera originale, per ripresa delle caratteristiche esteriori dotate di
efficacia individualizzante, non rilevando, peraltro, ai fini dell’illiceità della riproduzione in materia di diritto d’autore, la confondibilità o meno delle opere.

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Omar Cesana

Omar Cesana

Associate

Avvocato iscritto al foro di Milano. Attualmente lavora presso lo Studio Legale Mondini Rusconi, dove si occupa di proprietà intellettuale e food law.(continua)

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