Caratteri e presupposti del potere del socio di s.r.l. di convocare l’assemblea
Il socio di s.r.l. titolare di un terzo del capitale sociale è legittimato a convocare l’assemblea dei soci anche quando lo statuto ne demandi il compito all’organo amministrativo. Si tratta di una regola di garanzia inderogabile che, seppur non esplicitata all’art. 2479bis c.c., è ricavata da un’interpretazione estensiva dell’art. 2479 c.c., laddove attribuisce ai soci di minoranza qualificata il potere di sottoporre all’approvazione dell’assemblea deliberazioni su taluni argomenti.
Il potere del socio di minoranza qualificata di una s.r.l. di convocare l’assemblea non è un potere libero, ma condizionato al presupposto dell’inerzia degli amministratori. Può essere legittimamente esercitato dopo una preventiva richiesta avanzata dal socio all’amministratore a cui è seguito il comportamento omissivo di quest’ultimo. La necessità di entrambi i presupposti menzionati esclude che si tratti di un potere concorrente del socio e dell’amministratore.
Una volta che il socio di minoranza qualificata di una s.r.l. abbia convocato, a seguito del comportamento omissivo dell’organo gestorio, l’assemblea dei soci, gli amministratori non potranno procedere a revocare la convocazione medesima ovvero a convocare una diversa assemblea in contrasto con quella legittimamente disposta dal socio. In una simile circostanza il potere di convocazione deve intendersi consumato dal socio, e di conseguenza l’amministratore decade dalla facoltà di revoca o di nuova convocazione.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Pier Paolo Picarelli
Avvocato | DottorandoAvvocato | Dottorando in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche presso l'Università degli Studi del Molise(continua)