Carenza di legittimazione ad agire del curatore fallimentare per il risarcimento dei danni subiti dai creditori di società eterodiretta a seguito di pagamenti preferenziali
Il curatore fallimentare non è legittimato ad agire ex artt. 2393, 2394, 2394-bis, 2476 e 2497 c.c. ed art 146 l. fall. per il risarcimento del danno sofferto dai creditori a seguito di pagamenti c.d. “preferenziali” effettuati, in violazione della par condicio creditorum, da amministratori o liquidatori di una società dopo che il patrimonio della medesima sia divenuto insufficiente rispetto alla massa dei crediti, trattandosi di danno diretto risarcibile, a favore dei singoli creditori, soltanto in esito all’esperimento dell’azione ex art. 2395 c.c..