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Corte d’appello di Milano


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Estinzione di società e trasferimento dei rapporti giuridici in capo ai soci

Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo” (rinvio a Cass. SS.UU. 12/3/2013 n. 6070 con cui è stato affermato il principio in questione, poi ribadito dalle stesse Sezioni Unite con le sentenze coeve n. 6071 e 6072 del 12/3/2013).

L’estinzione di una società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, atteso che dal fenomeno di tipo successorio… esulano le mere pretese, benchè azionate in giudizio, ed i diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell’accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato” (rinvio a Cass. 24/12/2015 n. 25974).

L’estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio … con esclusione delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell’accertamento giudiziale non concluso… con la conseguenza che gli ex soci non hanno legittimazione a farli valere in giudizio” (rinvio a Cass. 15/11/2016 n. 23269).

In caso di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio risarcitorio introdotto dalla società medesima, si presume che quest’ultima abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancorché incerto e illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società; tale presunzione comporta che non si determini alcun fenomeno successorio nella pretesa “sub iudice”, sicchè i soci della società estinta non sono legittimati ad impugnare la sentenza d’appello che abbia rigettato questa pretesa” (rinvio a Cass. 29/7/2016 n. 15782).

Deve escludersi che il semplice inserimento di una posta controversa, oggetto di contenzioso, nel bilancio finale di liquidazione sia sufficiente per far conseguire alla pretesa creditoria, ad essa sottesa, la sua trasferibilità in capo ai soci e, ciò, in luogo dell’altrimenti necessario riconoscimento giudiziale a cui la società, titolare della pretesa stessa, ha mostrato di voler rinunciare, avendo proceduto alla propria cancellazione subito dopo essersi vista negare in giudizio il riconoscimento della pretesa a cui ambiva.

Sui compensi degli amministratori di società di capitali

Il diritto al compenso degli amministratori di società di capitali è un diritto disponibile che può essere derogato ed escluso in forza di una previsione statutaria o di una deliberazione assembleare che sancisca la gratuità dell’incarico.

In presenza di una clausola statutaria che preveda espressamente la mera facoltà di assegnare agli amministratori un’indennità annuale in misura fissa ovvero un compenso proporzionale agli utili d’esercizio, l’erogazione del compenso è solo eventuale e, comunque, subordinata a una preventiva delibera assembleare che determini, altresì, la misura del compenso spettante a ciascun amministratore.

Clausola compromissoria statutaria e giudizio di rendiconto ex art. 263 c.p.c.

La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società in accomandita semplice, che preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie insorte tra i soci o fra alcuni di essi e la società connesse all’esecuzione del contratto sociale, deve ritenersi estesa al giudizio di rendiconto ex art. 263 c.p.c. avente ad oggetto l’inadempimento agli obblighi di cui agli artt. 2261, 2320 e 1713 c.c.: infatti, tali controversie rientrano tra quelle derivanti dall’esecuzione del contratto sociale, dal momento che proprio a questo ambito attiene l’obbligo di rendicontazione dell’amministratore.

L’arbitrato irrituale comporta per sua natura la rinuncia delle parti ad avvalersi della tutela giurisdizionale e, pertanto, la decisione dell’autorità giudiziaria affermativa dell’esistenza dell’arbitrato irrituale pone non già una questione di competenza, ma una questione preliminare di merito che implica l’improponibilità della domanda per rinuncia preventiva all’azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato.

Legittimazione attiva della società fiduciaria a far valere domande risarcitorie ex art. 2395 c.c. per i titoli intestati fiduciariamente

In assenza di una specifica indicazione di diritto positivo, il negozio di intestazione fiduciaria di partecipazioni in favore di società fiduciarie di cui alla L. n. 1966/1939 deve essere ricondotto allo schema della fiducia germanistica, in base al quale la società fiduciaria non è la titolare effettiva e sostanziale dell’investimento e non è legittimata a fare valere, in nome proprio, alcun diritto risarcitorio derivante dalla lesione del patrimonio, poiché tale diritto spetta in via esclusiva al fiduciante, che rimane il titolare effettivo del diritto e può esercitare l’azione di rivendicazione in caso di uso del bene contrario allo scopo convenuto. Il fiduciario, che agisce in base alle direttive impartite dal fiduciante, ha il compito di amministrare, per conto del fiduciante, il suo patrimonio, ma non può disporre della proprietà del bene rimasta in capo al fiduciante.

L’attività di amministrazione compiuta dalla società fiduciaria è qualificabile come mandato senza rappresentanza, con la conseguenza che le azioni a tutela della proprietà dei beni spettano al fiduciante, mentre quelle inerenti alla gestione dei beni affidati spettano al fiduciario.

Concorrenza sleale: tra sviamento di clientela e (liceità della) libertà di iniziativa economica

In tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l’illiceità della condotta non dev’essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell’insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l’acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un’autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell’attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro.

Attività da direzione e coordinamento – presunzione e onere probatorio

Ai fini della configurabilità dell’esercizio di attività da direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. il ricorso alla presunzione ex art. 2497 sexies c.c. non soddisfa pienamente l’onere probatorio, essendo necessario, per colui che agisce ex art. 2497 c.c., allegare gli elementi costitutivi dell’abuso dell’attività da direzione e coordinamento dovendo provare l’esercizio in fatto dell’eterodirezione con riguardo alle operazioni gestorie contestate.

Contraffazione di marchio forte

In presenza di un marchio forte sono illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l’identità sostanziale del ‘cuore’ del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume caratterizzando la sua spiccata attitudine individualizzante.

Si definisce “marchio forte” il segno privo di attinenza e concettualmente distante dal prodotto da esso contraddistinto.

La percezione da parte del pubblico di un segno come ornamento non può rappresentare un ostacolo alla protezione conferita dall’art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva allorché, nonostante il suo carattere decorativo, il detto segno presenta una somiglianza con il marchio registrato tale che il pubblico interessato può credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente.

L’apprezzamento della somiglianza tra il marchio registrato e il segno asseritamente contraffattorio deve compiersi “non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica” (Cass. civ. 15840/2015; Cass. civ. 3118/2015; Cass. civ. 1906/2010) e “con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici visivi, mediante una valutazione di impressione che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell’altro” (Cass. civ. 4405/2006).

In relazione al marchio forte, il giudizio di confondibilità deve avvenire valutando l’attinenza del segno asseritamente contraffattorio al c.d. “nucleo ideologico caratterizzante il messaggio” del marchio registrato.

La differenza qualitativa dei prodotti e la differenza di prezzo, anche se notevole, non elimina il rischio di confusione essendo possibile, anzi probabile, che il consumatore meno avveduto sia indotto a ritenere che la stessa impresa produca a prezzi diversi prodotti di diversa qualità.