Tribunale di Milano
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Domanda di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di compravendita di quote: presupposti
Nel caso di inadempimento del preliminare di vendita di quote di società a responsabilità limitata contenente un termine – non rispettato alla scadenza – per la stipulazione del definitivo, l’esercizio dell’azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. non presuppone necessariamente la natura essenziale di tale termine né l’intimazione di una diffida ad adempiere a carico della controparte. E’ infatti sufficiente la sola condizione oggettiva dell’omessa stipulazione del definitivo, che determina di per sé l’interesse alla pronuncia costitutiva.
Clausola penale e caparra confirmatoria nel contratto preliminare per la compravendita di quote sociali
In uno stesso contratto preliminare di compravendita delle quote sociali di una S.r.l., le parti possono prevedere sia una clausola penale, sia una caparra confirmatoria, avente ad oggetto lo stesso importo.
Attesa l’alternatività dei rimedi del recesso con ritenzione di caparra confirmatoria – da un lato – e della risoluzione del contratto con risarcimento del danno – dall’altro – la domanda dell’attore di accertamento della risoluzione di diritto del preliminare inadempiuto è incompatibile con l’incameramento automatico della caparra confirmatoria, giacché il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.
Ancora in tema di invalidità di fideiussioni omnibus
La tutela riconoscibile in capo al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione “a valle” di un’intesa illecita per violazione dell’articolo 2, comma 2, lettera a), della Legge n. 287/1990, consiste, di regola, nella nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali dotate di effetti restrittivi della concorrenza.
È a carico di chi ha interesse a far cadere integralmente l’assetto di interessi programmato fornire la prova dell’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al Giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità parziale all’intero contratto. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parte di esse, si estende, pertanto, all’intero contratto (o a tutta la clausola), solo ove l’interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un’esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che il contraente non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l’art. 1956 c.c., ha l’onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente.
Domanda di riduzione del sequestro giudiziario e di sostituzione dei beni sequestrati in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
Nell’ambito del giudizio di reclamo avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 670, n. 1, c.p.c., di sequestro giudiziario, non possono trovare accoglimento le domande di riduzione del sequestro e di sostituzione dei beni sequestrati con altri, essendo proprio i beni oggetto di sequestro quelli sulla cui proprietà vi è contenzioso ai sensi dell’art. 670, n. 1, c.p.c.
Mancata ottemperanza ad ordinanza cautelare e nomina di amministratore giudiziario ad acta ex art. 2409 c.c.
Nell’ambito di procedimento ex art. 2409 c.c. il riscontro della mancata ottemperanza all’ordinanza cautelare – con cui sia stata imposta, a beneficio del socio ricorrente, l’esibizione di documentazione sociale – si configura come irregolarità gestoria: quest’ultima, infatti, rappresenta la violazione, da parte dell’organo amministrativo, del dovere di agire secondo legalità, nella specie declinato nell’agire in conformità ad un ordine esecutivo dell’autorità giudiziaria ed esonda dalla discrezionalità gestoria. Conseguentemente, è in facoltà del tribunale, avvalendosi delle facoltà di cui al citato 2409 c.c., adottare gli opportuni provvedimenti provvisori, tra i quali la nomina di un amministratore giudiziario ad acta che consenta la consegna della documentazione richiesta dal socio ricorrente.
L’assenza di assetti sociali adeguati ex art. 2086 c.c. può costituire grave irregolarità gestoria a supporto della denuncia ex art. 2409 c.c.
Cause di esclusione del socio di S.r.l. ed impugnazione delle relative delibere assembleari
L’esclusione del socio è possibile solo in caso di renitenza al versamento della quota di capitale da lui dovuta e all’esito del relativo procedimento (articolo 2466 c.c.), ovvero quando l’atto costitutivo lo consenta, ma in quest’ultimo caso, data la necessità di permettere ai soci di evitare la “sanzione” conoscendo preventivamente le condotte che potrebbero darvi causa, si richiede la previa individuazione delle ipotesi che potrebbero integrare una giusta causa di cessazione del vincolo sociale. La clausola statutaria che disciplina l’esclusione del socio, proprio per questa esigenza di consentire la verifica puntuale della ricorrenza della causa di esclusione nel caso concreto, deve quindi descrivere specificamente, a pena di nullità per indeterminatezza, la condotta suscettibile di integrarla.
Esclusione del socio e specificità della previsione statutaria
L’esclusione del socio è possibile solo in caso di inadempimento al versamento della quota di capitale da lui dovuta e all’esito del relativo procedimento (art. 2466 c.c.), salvo che lo statuto preveda specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa, dettagliando le condotte sanzionabili. La clausola statutaria che disciplina l’esclusione del socio, proprio per questa esigenza di consentire la verifica puntuale della ricorrenza della causa di esclusione nel caso concreto, deve quindi descrivere specificamente, a pena di nullità per indeterminatezza, la condotta suscettibile di integrarla. Per giusta causa di esclusione deve intendersi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Utilizzo illegittimo dell’altrui marchio conseguente alla risoluzione di contratto di franchising
Violazione della prelazione statutaria e presupposti per la concessione del sequestro giudiziario
Data la natura contrattuale e non legale della prelazione statutaria è del tutto pacifico in giurisprudenza che il socio prelazionario illegittimamente pretermesso non è titolare di un diritto di riscatto verso il terzo acquirente della partecipazione (tra le tante: Cass., n. 12370 del 2014; Cass., n. 24559 del 2015), sicché in ogni caso, e financo in astratto, non può essere concesso sequestro giudiziario della partecipazione ceduta non essendo configurabile una controversia sulla proprietà o possesso della stessa.
Convocazione assembleare e revoca dell’amministratore nelle S.r.l.: poteri dei soci e limiti applicabili
Nelle società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 2479, comma 1, c.c., i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale possono sottoporre specifici argomenti alla decisione dell’assemblea; tale prerogativa include, in via interpretativa, anche il potere di convocare direttamente l’assemblea, ancorché in deroga a disposizioni statutarie che riservino tale competenza all’organo gestorio.
Ai sensi dell’art. 2479, comma 2, n. 2, c.c., la nomina degli amministratori rientra tra le materie riservate all’assemblea dei soci, dovendosi ritenere inclusa, in via interpretativa, anche la facoltà di revoca.
La deliberazione di revoca dell’amministratore da parte dell’assemblea costituisce un atto discrezionale, liberamente adottabile anche ad nutum. La sua legittimità non è condizionata alla sussistenza di una giusta causa, la cui eventuale assenza rileva esclusivamente ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 2383, comma 3, c.c., disposizione pacificamente applicabile anche alle società a responsabilità limitata. Tale discrezionalità incontra tuttavia il limite dell’abuso del diritto, che si configura come limite esterno alla facoltà dell’assemblea di revocare l’amministratore.