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Tribunale di Milano


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12 Maggio 2023

Validità ed efficacia della cessione di quote di s.r.l.

La titolarità della quota di s.r.l. si trasferisce per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato ex art. 1376 c.c. La forma autentica è richiesta ad regularitatem, al fine di consentire l’iscrizione del trasferimento della titolarità della quota nel registro imprese e la pienezza degli effetti del trasferimento nei confronti della società e dei terzi.

11 Maggio 2023

Danno da mancato disinvestimento di azioni non quotate e responsabilità della società di revisione

La responsabilità dei revisori legali e della società di revisione per mancato disinvestimento invocabile dai soci che lamentino di aver fatto affidamento sui giudizi rilasciati dai primi è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 15 d.lgs. 39/2020 che, ancorché solidale con quella degli amministratori, è una responsabilità per fatto proprio colposo o doloso commesso nell’esercizio dell’attività di controllo contabile loro demandato.

La responsabilità dei revisori legali e della società di revisione ex art. 15 d.lgs. 39/2020 ha natura extracontrattuale ed è ricondotta nell’alveo della responsabilità da informazione non corretta resa al pubblico. Elementi strutturali della fattispecie di responsabilità sono: (i) la condotta di inadempienza ai principi di revisione da parte del revisore nell’esercizio della sua attività e quindi l’aver reso un giudizio senza rilievi in presenza di un bilancio non vero, redatto non in conformità ai criteri di legge e contabili; (ii) l’esistenza di un pregiudizio; (iii) il nesso causa-effetto tra il presunto comportamento inadempiente e il danno lamentato.

Il soggetto che si ritiene danneggiato dalla condotta del revisore deve allegare di essersi determinato ad una certa scelta e, se si tratta di investimenti, ad effettuare l’investimento o a non effettuare il disinvestimento indotto da dati patrimoniali, economici esposti in bilancio e dalla relazione del revisore che ha espresso parere senza rilievi, creando un infondato affidamento sui dati non veri resi evidenti successivamente con il disvelamento della reale situazione. Inoltre, il danneggiato è tenuto a provare la specificità di tali circostanze, nonché l’idoneità di esse a trarlo in inganno.

Sussiste una presunzione di nesso di causalità tra la scelta di investimento/disinvestimento e l’informazione data al pubblico dell’emittente; la presunzione è tuttavia suscettibile di prova contraria se si dimostra, anche alla luce delle condotte tenute dall’investitore successivamente al disvelamento della informazione decettiva, l’irrilevanza delle informazioni date al mercato in rapporto alla scelta concreta dell’investitore specifico.

Quanto al danno derivante dal mancato e tempestivo disinvestimento, e meglio qualificabile come perdita di chance di disinvestire, non è concepibile in concreto a fronte di un’obiettiva difficoltà di smobilizzo di un titolo caratterizzato come “illiquido”.

10 Maggio 2023

Controllo individuale del socio s.r.l.: presupposti, oggetto e limiti

Il diritto di accesso alla documentazione sociale è riconosciuto all’art. 2476, comma 2, c.c. in capo ai soci s.r.l. che non partecipano all’amministrazione ed è manifestazione di un potere di controllo individuale non necessariamente a corredo della legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità bensì funzionale a garantire la trasparenza della gestione e il controllo del singolo socio.

Il controllo del socio s.r.l. si esplica in due direzioni: diritto di informazione e diritto di consultazione con facoltà di estrarre copia. Il perimetro del potere di indagine del socio sui “documenti relativi all’amministrazione”, quanto all’oggetto, ricomprende tutta la documentazione ragionevolmente necessaria ovvero in concreto esaminata o utilizzata dall’organo amministrativo per il corretto esercizio delle proprie funzioni che si possa reputare nella materiale disponibilità giuridica dello stesso. In questo senso, detta prerogativa può dirsi coincidente con il potere di controllo esercitato dal collegio sindacale di s.p.a. sull’organo gestorio.

Il potere di controllo del socio s.r.l., da leggere oggi anche alla luce del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, si estende anche all’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

Il limite al potere di controllo va individuato nell’esercizio in buona fede delle relative facoltà e nel bilanciamento degli interessi di volta in volta coinvolti da individuare sulla base dell’opportunità di tutelare specifici interessi sociali che si dispieghino eventualmente in conflitto con quelli del socio.

10 Maggio 2023

La revoca cautelare dell’amministratore chiesta dal socio di s.r.l.

L’art. 2476, co. 3, c.c. richiede, perché sia adottato su richiesta anche del singolo socio il provvedimento cautelare di revoca dell’amministratore, che questi si sia reso responsabile di gravi irregolarità nella gestione (fumus boni iuris) e che l’attualità o la permanenza di tali comportamenti determini quanto meno il rischio di un pregiudizio imminente per l’interesse sociale (periculum in mora). Le gravi irregolarità possono essere costituite da violazioni di legge o di statuto anche solo potenzialmente foriere di danno per la società. Sebbene la norma parli di irregolarità nella gestione della società, non è dubbio che possa farsi riferimento a tutti gli obblighi amministrativi che fanno capo all’amministratore per legge o per statuto – quali la cura del patrimonio sociale e quelli relativi al funzionamento dell’organizzazione societaria, quali tutti gli adempimenti e gli atti di impulso concernenti i rapporti con i soci o con gli altri organi sociali –, ma è escluso che si possano ricomprendere in tale nozione le decisioni inerenti alle scelte meramente imprenditoriali, che attengono alla sfera della discrezionalità dell’attività d’impresa, con l’unico limite della irragionevolezza di tali scelte, che deve essere valutata con criterio ex ante.

8 Maggio 2023

Divieto di patto leonino nelle società di capitali e opzione put

Il divieto ex art. 2265 c.c. assume rilevanza anche nel settore delle società di capitali ed anche in relazione a patti tra soci estranei allo statuto sociale, tale divieto riguardando le condizioni essenziali del tipo contratto di società nel quale la legge ha imposto non solo la costituzione di un patrimonio sociale ma anche la formazione ad opera di tutti i soci, in modo che tutti i membri della compagine siano partecipi del rischio di impresa al fine di garantire, nell’interesse generale, un esercizio avveduto e corretto dei relativi poteri.

La ratio del divieto di patto leonino risiede nel preservare la purezza della causa societatis. Una diversa regolamentazione, tale da escludere del tutto un socio dagli utili o dalle perdite, finirebbe per contrastare con il generale interesse alla corretta amministrazione delle società, inducendo il socio a disinteressarsi della proficua gestione (anche intesa con riguardo all’esercizio dei suoi diritti amministrativi) e non prodigarsi per l’impresa, quando non, addirittura, a compiere attività avventate o non corrette.

Nell’ipotesi di opzione put a prezzo preconcordato, occorre ricostruire la causa concreta del programma contrattuale, per valutare se esista, sia lecita e meritevole di tutela: onde il patto non potrà ricadere nel divieto ex art. 2265 c.c. e supererà positivamente il vaglio ex art. 1322 c.c., laddove l’esclusione dalle perdite non sia strutturalmente assoluta e costante, né ne integri la funzione essenziale, o causa concreta, con riguardo al complessivo regolamento negoziale.

Tra le società di persone (dove i soci sono illimitatamente responsabili) e le società di capitali (dove la responsabilità è limitata), cambia il concetto di perdita: nelle società di persone significa responsabilità illimitata per debiti che la società non riesce a pagare; nelle società di capitali la perdita, per il socio, non può che essere intesa se non nell’accezione di cui agli artt. 2446, 2447, 2482 bis, 2482 ter c.c., ossia perdite di esercizio capaci di intaccare il capitale sociale per oltre un terzo, o addirittura di farlo scendere sotto il minimo legale. Sono invece irrilevanti le perdite che non intaccano il capitale sociale e quelle che lo intaccano per meno di un terzo.

Ai fini della verifica della compatibilità di un accordo con il divieto di patto leonino, non deve confondersi il concetto di perdita con il valore della partecipazione (aspetto economico), né con il prezzo della cessione della partecipazione (aspetto giuridico). Non con il valore perché esso, anche nelle società chiuse, ha un rapporto con la rappresentazione contabile della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società del tutto mediato e non diretto (metodi di valutazione patrimoniali, reddituali e misti). Non con il prezzo perché l’oggetto della compravendita della partecipazione è la partecipazione stessa, rispetto alla quale il patrimonio sociale è oggetto mediato di cui è invece titolare la società. Pertanto, si ha esclusione dalle perdite del socio di società di capitali quando, per statuto o per patto parasociale, il socio è in grado, mantenendo la stessa partecipazione, di scaricare il relativo costo su altri soci.

La configurabilità della nullità della previsione che esclude in modo continuato ed assoluto uno dei soci dalla partecipazione alle perdite per violazione del divieto di patto leonino presuppone logicamente che la pattuizione sia adottata al momento della costituzione del rapporto sociale, così che al socio sia assicurata l’esenzione per tutta la sua durata dall’alea tipica dell’investimento nella società in modo tale da alterare stabilmente la ripartizione del rischio di impresa fra i soci. Per poter avere l’effetto di alterare la causa del contratto sociale, la previsione negoziale che realizzi l’effetto vietato dall’art 2265 c.c. deve essere contenuta nell’atto costitutivo, nello statuto o in un patto parasociale coevo all’acquisto della partecipazione. La pattuizione dell’opzione di vendita successiva contenuta in un contratto di compravendita fra soci si risolve, invece, in una comune vicenda circolatoria della partecipazione esterna al contratto sociale e inidonea ad alterarne la causa.

Il fallimento non è causa di estinzione immediata della società sicché la perdurante esistenza in vita dell’ente, sia pure ormai privo di ogni potere in relazione al suo patrimonio, conferisce natura di beni commerciabili alle relative quote di partecipazione, quindi l’azione, oggetto del contratto di trasferimento, permane come bene esistente anche in caso di fallimento dell’ente.

3 Maggio 2023

Responsabilità degli amministratori per atti distrattivi e mancato accertamento della perdita di capitale

In relazione agli atti distrattivi dell’organo gestorio, la natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore consente alla società (o al curatore, in caso di sopravvenuto fallimento di quest’ultima) che agisce per il risarcimento del danno di allegare l’inadempimento dell’organo gestorio, restando a carico dell’amministratore convenuto di dimostrare l’utilizzazione delle somme nell’esercizio dell’attività d’impresa.

In relazione alla domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla violazione degli obblighi gestori in materia di perdita di capitale, adempimenti sociali, contabili, fiscali e contributivi, le irregolarità, ancorché provate o pacifiche, non sono di per sé sufficienti per affermare la responsabilità del convenuto laddove non sia fornita la prova sia del danno cagionato al patrimonio sociale da siffatte condotte, sia del nesso causale tra l’inadempimento e l’evento dannoso.

27 Aprile 2023

Società di fatto: elementi costitutivi e disciplina della fase di liquidazione

L’esistenza di una società di fatto, nel rapporto fra i soci, postula la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi (fondo comune, esercizio in comune di attività economica, ripartizione dei guadagni e delle perdite, vincolo di collaborazione in vista di detta attività). La mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità) comporta per il giudice del merito l’accertamento aliunde, mediante ogni mezzo di prova previsto dall’ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici, dell’esistenza di una struttura societaria, all’esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l’esercizio in comune di una attività imprenditoriale i cui elementi costitutivi sono: (i) il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all’esercizio congiunto di un’attività economica; (ii) l’alea comune dei guadagni e delle perdite e (iii) l’affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi.

In tema di società di fatto tra consanguinei – fattispecie alla quale può assimilarsi la relazione tra persone che siano legate da stretti rapporti personali affettivi – la prova della esteriorizzazione del vincolo societario deve basarsi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l’intervento del familiare possa essere motivato dal legame personale di famiglia e deporre, invece, nel senso di una sua compartecipazione all’attività commerciale.

La sussistenza del contratto sociale di fatto può risultare, oltre che da prove dirette specificamente riguardanti i requisiti della fattispecie (affectio societatis, costituzione di un fondo comune, partecipazione agli utili ed alle perdite), pure da manifestazioni esteriori della attività del gruppo, quando, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l’esistenza della società anche nei rapporti interni.

I finanziamenti e le garanzie prestate in favore dell’imprenditore, se non sono di per sé idonei ad evidenziare il rapporto sociale fra quest’ultimo ed il finanziatore o garante, specie se giustificabili anche in relazione a vincoli di coniugio o parentela, possono costituire, pure in tal caso, indici rivelatori del rapporto stesso, qualora, alla stregua della loro sistematicità e di ogni altra circostanza del caso concreto, siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell’attività dell’impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali.

Fino a che non è esaurita la fase di liquidazione e non si è verificata l’esistenza di un attivo finale di liquidazione in esito al pagamento di tutti i debiti sociali non è possibile procedere al riparto tra i soci (art 2280 co 1 e art 2282 c.c.) e accertare l’esistenza di un credito del socio a titolo di liquidazione del residuo di liquidazione in proporzione alla sua partecipazione sociale.

27 Aprile 2023

Potere di rappresentanza della società in giudizio e sopravvenuta carenza di interesse ad agire per sostituzione della delibera impugnata

L’ex amministratore della società, legittimato in virtù della qualifica rivestita nell’organizzazione sociale all’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea che investano la sua sfera giuridica, ai sensi dell’art. 2479-ter c.c., è privo del potere di rappresentanza della società nello stesso giudizio che, per effetto della deliberazione di nomina di un nuovo amministratore, pienamente efficace sino alla pronuncia del provvedimento di sospensione, spetta solo a quest’ultimo.

Il nuovo amministratore nominato dall’assemblea con la deliberazione impugnata dal precedente titolare della carica non ha alcuna legittimazione a resistere nel giudizio di impugnazione ove non è destinatario di alcuna domanda e la sua evocazione in giudizio non può avere altri effetti che quelli di una semplice litis denunciatio.

L’applicazione della previsione dell’art. 2377, comma 8 c.c., richiamata dall’art. 2479-ter, ultimo comma c.c. per le s.r.l., si risolve nella ricognizione da parte del giudice dell’impugnazione dell’effetto sostitutivo della delibera successiva a quella impugnata dal socio, che di per sé comporta la privazione di effetti a livello endosocietario della delibera impugnata e di conseguenza il venir meno della utilità dell’impugnazione per l’attore. Mentre la validità della delibera successiva, richiesta per l’effetto sostituto dalla stessa norma secondo cui la delibera sostitutiva deve essere “stata presa in conformità della legge e dello statuto”, deve necessariamente essere contestata dal socio mediante la relativa impugnazione, stante la piena efficacia endosocietaria delle delibere assembleari la cui invalidità non sia stata azionata attraverso la specifica impugnazione nei limiti temporali e di legittimazioni previsti dagli articoli 2377, 2379, 2379-ter e 2479-ter c.c.