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Tribunale di Milano


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14 Novembre 2024

Inefficacia del contratto concluso dall’amministratore nominato con delibera invalida

Il contratto di compravendita concluso dall’amministratore nominato con delibera viziata è da ritenersi inefficace, ma la causa di invalidità della nomina dell’amministratore non è opponibile ai terzi dopo la pubblicità, salvo che la società non dimostri che il terzo ne era a conoscenza.

14 Novembre 2024

Espressione della volontà del socio alla rinuncia al credito derivante da un finanziamento soci

La rinuncia da parte del socio del credito derivante da un finanziamento soci, con richiesta espressa di convertirlo in riserva di patrimonio netto al fine di evitare l’azzeramento del capitale sociale, è espressione della volontà di patrimonializzare la società. In tal senso, la mancanza di una formula sacramentale non costituisce un elemento determinante nella ricostruzione della volontà del socio: il fatto che quest’ultimo abbia espressamente contestato l’omessa contabilizzazione da parte degli amministratori dell’apporto capitale tra le riserve chiarisce nitidamente la volontà di rinuncia al credito.

Codice RG 35704 2022
11 Novembre 2024

La deroga all’art. 1957 c.c. ad opera della garanzia a prima richiesta

La mancata produzione in giudizio di tutti gli atti necessari all’indispensabile esame comparativo delle domande proposte nei due giudizi pendenti, al fine di accertare, oltre che la stessa pendenza, la loro entità e parziale coincidenza per stabilire quale giudice sia stato per primo investito, determina l’inaccoglibilità dell’eccezione di continenza.

La decisione della Banca d’Italia n. 55/2005 non può costituire prova privilegiata dell’illecito per casi diversi da quelli oggetto del provvedimento dell’Autorità (nel caso di specie l’efficacia del provvedimento non è stata estesa a casi di fideiussione, qualificate come contratti autonomi di garanzia, sottoscritti nel 2015).

La deroga all’art. 1957 c.c. ad opera della garanzia a prima richiesta trova la sua ratio nel fatto che il fideiussore, che si obbliga al pagamento a prima o a semplice richiesta, è colui il quale è tenuto a provvedere al pagamento dell’obbligazione principale non appena gli venga intimato dal creditore, indipendentemente, quindi, dall’esercizio di un’azione giudiziale. E ciò, in quanto sarebbe obbligato a eseguire il pagamento richiesto, da un lato, secondo il meccanismo proprio del solve et repete e, dall’altro, poiché reso edotto del mancato adempimento da parte del debitore principale. In tale prospettiva sembra, dunque, giustificata la conclusione che, allorquando il garante sia tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta, il rispetto dell’art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore o al debitore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale; per l’effetto, una volta che sia stata tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore.

31 Ottobre 2024

Delibere consiliari delle società di mutuo soccorso

Alle delibere dell’organo amministrativo delle società di mutuo soccorso sono applicabili le disposizioni dettate per i consigli di amministrazione delle società cooperative, che ad esse sono strutturalmente assimilabili.

25 Ottobre 2024

Denunzia al tribunale e gravi irregolarità nella gestione: contiguità dell’amministratore con la precedente dannosa gestione

L’amministratore che ritardi nel recupero dei crediti della società e, più in generale, agisca con lassità nell’adempimento dei propri doveri, in continuità e contiguità con la precedente dannosa gestione, pone in essere condotte non in linea con i doveri gestori di cui all’articolo 2086 c.c., secondo il quale “[l]’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di […] attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. Realizza viceversa, in tal caso, una grave irregolarità gestoria, pregiudizievole degli interessi dei creditori e della società stessa, rilevante ai fini della sua revoca ai sensi dell’articolo 2409 c.c.

23 Ottobre 2024

Criteri di liquidazione del compenso dell’amministratore giudiziario nominato ex art. 2409 c.c.

La quantificazione del compenso dell’amministratore giudiziario nominato ex art. 2409 c.c. non risulta vincolata da criteri normativi specifici, limitandosi l’ultimo comma dell’art. 92 disp. att. c.c. ad affidare al Tribunale la “determinazione” del compenso.

Va escluso sia il riferimento ai parametri in tema di compenso agli ausiliari del giudice, sia il riferimento al compenso spettante ex D.P.R. n. 177/2015 all’amministratore giudiziario nominato ex art. 35 d.lgs. n. 159/2011, trattandosi di prestazioni non omogenee.

Il compenso va determinato in via equitativa tenendo conto dell’attività svolta dall’amministratore giudiziario, della tempestività, puntualità e completezza delle operazioni effettuate in esecuzione dell’incarico.

22 Ottobre 2024

Nulla la delibera del consiglio di amministrazione che disponga lo scioglimento dell’organo amministrativo

Il legislatore prevede un sistema chiuso di cause di cessazione dalla carica di amministratore, sul quale l’autonomia statutaria può intervenire limitatamente.

La rinunzia alla carica di amministratore ha pacificamente natura di dichiarazione unilaterale recettizia e personale e non può formare oggetto di una deliberazione che, al contrario, costituisce espressione di un organo collegiale.

La delibera che, abbia ad oggetto l’“autoscioglimento” del Consiglio di Amministrazione votata dalla maggioranza dei suoi membri deve ritenersi contraria al sistema previsto dal legislatore finalizzato a garantire l’operatività costante dell’organo a cui è affidata in via esclusiva la gestione della società e a cui spetta di compiere le operazioni necessarie all’attuazione dell’oggetto sociale; essa è pertanto invalida.

22 Ottobre 2024

I rapporti tra la disciplina pubblicistica e la normativa concorrenziale: il caso Finish v. Pril

Il messaggio al pubblico dell’operatore di mercato rientra nel più ampio genere delle pratiche commerciali e deve essere conforme alla disciplina di cui alla Direttiva CE n. 29/2005 sulle pratiche sleali tra imprese e consumatori, come recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 146/2007 che ha modificato gli artt. da 18 a 27 del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).

A ciò si aggiunga che la condotta contraria alle disposizioni pubblicistiche, quale comportamento plurioffensivo – che pregiudica, da un lato, la libertà contrattuale del consumatore e, dall’altro, l’operatore al cui bene o servizio è preferito quello di un altro – non comporta automaticamente la configurazione di una condotta anticoncorrenziale, così come quest’ultima non presuppone necessariamente la lesione di disposizioni pubblicistiche.

Il sindacato sul versante della violazione dell’art. 2598 co. 3 c.c. deve essere autonomo rispetto a quello della violazione della disciplina pubblicistica. E ciò conformemente all’orientamento di legittimità secondo il quale gli interessi protetti dalle disposizioni pubblicistiche e dalle norme sulla concorrenza sleale sono distinti per cui i comportamenti lesivi delle prime non sono automaticamente lesivi delle seconde in quanto occorre pur sempre indagare se la violazione pubblicistica sia anche idonea o meno a generare un danno anticoncorrenziale nei confronti dell’imprenditore leale.

La fattispecie di cui all’art. 2598 co. c.c. è riscontrata al ricorrere di tre condizioni cumulative ovvero: a) la violazione della normativa pubblicistica; b) l’effetto distorsivo che tale violazione produce sul mercato inducendo il consumatore medio a tenere un comportamento economicamente rilevante attraverso le sue scelte d’acquisto, diverso da quello che avrebbe altrimenti tenuto; c) la produzione di un danno anche solo potenziale in capo all’imprenditore leale, ossia all’operatore di mercato che offre un bene equipollente a quello del concorrente sleale che viene scartato a causa del messaggio ingannevole.

Sotto il profilo degli oneri probatori va rammentato che la violazione delle regole della concorrenza dà vita ad un’ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale valutabile secondo i parametri e gli specifici oneri di allegazione e probatori richiesti in tema di prova dell’illecito aquiliano, con l’unica particolarità della presunzione dell’esistenza dell’elemento soggettivo della colpa. L’attore è invece gravato dell’onere della prova in ordine alla sussistenza degli atti integranti l’addebito di concorrenza sleale, anche mediante il ricorso a presunzioni, purché dotate dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c.

22 Ottobre 2024

Efficacia di prova privilegiata dell’accertamento dell’illecito antitrust contenuto nel provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia

La decisione della Banca d’Italia n. 55/2005 ha efficacia di prova privilegiata nel giudizio avente ad oggetto la nullità per violazione della legge n. 287/1990 delle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. contenute in contratti di fideiussione omnibus , allorché tali fideiussioni siano rilasciate tra il 2004 e il 2005 su moduli che effettivamente contengono le clausole presenti nello schema ABI già censurate da Banca d’Italia nel menzionato provvedimento.

 

16 Ottobre 2024

Vendita di bene sociale ad un prezzo vile e sequestro conservativo

L’accertamento in sede di CTU di una enorme divergenza tra il prezzo di vendita di beni sociali ed il loro reale valore di mercato rappresenta circostanza estremamente grave sotto il profilo della possibile responsabilità degli amministratori, tale da comportare la concessione del sequestro conservativo, sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto circostanza aggravante il fatto che il socio di maggioranza abbia consentito agli amministratori di effettuare tale operazione, del tutto dannosa per la società, dimostrando l’assenza di qualsivoglia cura di vigilare sull’operato degli stessi, neppure ex post, non avendo adottato alcuna iniziativa a tutela del capitale, anzi avendo mostrato un atteggiamento del tutto adesivo, se non addirittura di indirizzo e supporto, dell’operato degli amministratori].