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Tribunale di Milano


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12 Aprile 2023

La responsabilità dell’amministratore per danni diretti

L’inadempimento contrattuale di una società di capitali non è sufficiente a predicare la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente attraverso il rimedio di cui all’art. 2395 c.c. La responsabilità dell’amministratore per danno diretto ai sensi dell’art. 2395 c.c., il cui accertamento è possibile anche dopo il fallimento della società, ha natura extracontrattuale e presuppone la lesione di un diritto patrimoniale del socio o del terzo che non sia mera conseguenza – indiretta – del depauperamento del patrimonio sociale. Ciò si deduce, fra l’altro, dall’utilizzazione, nel testo della norma, dell’avverbio “direttamente”, il quale esclude che l’inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all’azione di responsabilità. [Nel caso di specie, il Tribunale ha condannato l’amministratore di una s.r.l. per danni diretti cagionati a un terzo, in quanto si era appropriato indebitamente – circostanza riconosciuta altresì in sede penale – di beni detenuti dalla società e concessi alla medesima in leasing dal terzo].

11 Aprile 2023

Diritto al compenso dell’amministratore e compromettibilità in arbitri

Il diritto dell’amministratore di società al compenso per la carica svolta è un diritto patrimoniale disponibile che spetta se riconosciuto dallo statuto o dall’assemblea dei soci. La contestazione circa l’esistenza del diritto sollevata dalla società non trasforma il diritto da disponibile in indisponibile; pertanto, esso resta assolutamente compromettibile.

La clausola di uno statuto va interpretata secondo i principi ermeneutici previsti per l’interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss. c.c.) e, quindi, avuto riguardo al senso letterale delle parole, attribuendo a ciascuna clausola il senso che risulta dal complesso dell’atto (art. 1363 c.c.).

7 Aprile 2023

Responsabilità da contatto sociale qualificato dell’amministratore di fatto

La figura dell’amministratore di fatto ricorre qualora un soggetto, non formalmente investito della carica, si ingerisca nell’amministrazione, esercitando (di fatto) i poteri inerenti alla gestione della società. In particolare, costituiscono requisiti per l’integrazione di tale figura da parte dei soggetti che non rivestono formalmente il ruolo di amministratori (cc.dd. amministratori di diritto): (i) l’assenza di una valida ed efficace investitura assembleare; (ii) l’esercizio significativo e continuativo dei poteri tipici riservati agli amministratori; (iv) l’autonomia decisionale; (v) l’accettazione della prestazione resa dall’amministratore di fatto da parte della società, cioè dell’amministratore di diritto.

La responsabilità sociale degli amministratori di diritto verso la società amministrata è responsabilità contrattuale da inadempimento; la responsabilità degli amministratori di fatto va qualificata, invece, come da contatto sociale qualificato. Da un lato, infatti, il contatto sociale qualificato idoneo a costituire ex art 1173 c.c. fonte di obbligazioni opera anche in ambito societario. Dall’altro lato, nella figura dell’amministratore di fatto si rinvengono tutti gli elementi della fattispecie di contatto sociale qualificato o relazione privilegiata generativa di obbligazioni, ossia: (i) l’assenza del contratto (nomina ed accettazione o loro invalidità); (ii) l’esecuzione in via di fatto di atti gestori in favore della società – imputati alla società (artt. 2384, 2475, co. 2, c.c.) – propri dell’amministratore; (iii) l’accettazione di tale situazione di fatto, cioè della prestazione, da parte della società, ovvero dell’amministratore di diritto.

In tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi — e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi — esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice e alle parti l’eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza dell’indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall’agente verificatore.

Ove la transazione stipulata tra il creditore e uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l’ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.

7 Aprile 2023

Responsabilità dell’amministratore di s.r.l.

Tra i doveri di diligente gestione e conservazione del patrimonio sociale posti in capo agli amministratori a tutela della società, dei creditori e dei terzi rientra altresì il dovere di assolvere al pagamento degli obblighi fiscali e di gestione delle risorse finanziarie, in specie al fine di garantire la regolarità dei versamenti e non esporre l’ente a relative sanzioni, spese, interessi e aggi.

In tema di transazione pro quota intervenuta tra il creditore e uno o più dei debitori in solido, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento in capo al creditore, il residuo debito gravante sugli altri debitori solidalmente obbligati si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dai condebitori transigenti soltanto laddove costoro abbiano versato una somma pari o superiore alla loro quota ideale di debito. Qualora, per converso, i condebitori transigenti abbiamo pagato una somma inferiore alla quota loro facente idealmente capo, il debito residuo deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.

Per poter affermare l’esistenza del nesso causale tra condotta omissiva ed evento dannoso, occorre che l’attore offra la prova del fatto che, laddove la condotta doverosa fosse stata posta in essere, l’evento dannoso non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato con minore intensità lesiva.

6 Aprile 2023

Simulazione mediante la conclusione di più negozi collegati

L’interesse ad agire di un terzo per far valere la simulazione di una pluralità di contratti sussiste soltanto laddove la posizione giuridica del terzo risulti negativamente incisa dall’apparenza dell’atto. In tal senso, l’interesse ad agire sussiste nella misura in cui l’intervento del giudice sia utile a rimuovere un pregiudizio che può consistere anche in una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del proprio diritto (precisamente individuato e provato).

Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale tra due o più atti o negozi è necessario  che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale e unitario, sia il requisito soggettivo, costituito  dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia  anche dal punto di vista causale.

 

3 Aprile 2023

Obblighi del liquidatore in caso di conclamata insufficienza patrimoniale

La responsabilità dei liquidatori è disciplinata dalle stesse norme in tema di responsabilità degli amministratori (ex art. 2489, co. 2, c.c.). In base al principio dell’autonomia patrimoniale piena delle società di capitali, il mero inadempimento contrattuale dell’ente non implica automaticamente la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti del terzo contraente (ex art. 2394 c.c.), dal momento che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, richiede la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente, sicché deve escludersi che il mero inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti per l’accoglimento dell’azione. Allo stesso modo, il liquidatore di una società di capitali non può essere chiamato a rispondere personalmente per il mancato pagamento dei creditori sociali, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto l’onere di dedurre e provare non solo che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto degli obblighi che la legge impone al liquidatore (fatto illecito), ma anche, con ragionamento contra-fattuale, che qualora il liquidatore si fosse diligentemente attenuto a tali obblighi, i risultati della liquidazione dell’attivo patrimoniale avrebbero effettivamente consentito l’eguale ed integrale soddisfazione dei creditori sociali (nesso di causalità fra condotta omissiva e danno).

In una situazione di già conclamata insufficienza patrimoniale – suscettibile, inoltre, di prevedibile ulteriore aggravamento in sede di riscrittura dei bilanci in ottica liquidatoria, attesa la compressione dei valori dell’attivo in conseguenza della perdita dell’avviamento e dalla prospettiva di immediato realizzo –, è dovere del liquidatore non solo di procedere a una ordinata e utile liquidazione del patrimonio sociale, ma anche di procedere nel pagamento dei debiti sociali, secondo il principio della par condicio creditorum, nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione, e ciò al fine di evitare pagamenti preferenziali che andrebbero a determinare una ingiustificata compressione dei diritti di tutti gli altri creditori: quelli che godono ex lege di privilegi e, in caso di capienza, quelli chirografari.

30 Marzo 2023

Relata di notifica e querela di falso

Quando la notificazione sia effettuata dall’ufficiale giudiziario nelle forme previste dall’art. 140 c.p.c. o dall’ufficiale postale nelle forme stabilite dall’art. 8, co. 2 e 3, l. 890/1982, costituisce una mera presunzione superabile con qualsiasi mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso avverso la relata, il fatto che nell’indirizzo indicato si trovi la residenza effettiva del destinatario dell’atto e compete, quindi, al giudice del merito, in caso di contestazione, l’accertamento di tale circostanza sulla base delle prove fornite dalle parti ai fini della pronuncia sulla validità della notifica.

30 Marzo 2023

Criteri di imputazione dei finanziamenti soci

Il fatto che il finanziamento provenga da una società interamente partecipata dal socio non consente di per sé di imputarlo al socio: anche la società a socio unico, infatti, è soggetto distinto dal socio, dotato di piena autonomia patrimoniale, che non imputa affatto al socio gli effetti della propria attività negoziale in mancanza di elementi che consentano in modo inequivoco di affermare che le sia stata da lui delegata.

28 Marzo 2023

Sulla legittimazione a chiedere la revoca dei liquidatori di s.n.c. da parte degli eredi del socio defunto

La legittimazione a chiedere la revoca dei liquidatori da parte degli eredi del socio defunto, pure esclusa in via di principio qualora essi non abbiano acquisito la qualità di socio, può tuttavia essere ricavata in via surrogatoria, tenuto anche conto del regime previsto dall’art. 2270 c.c. a tutela dei creditori del socio e del loro diritto di chiedere la liquidazione della quota dello stesso, dalla disciplina dell’art. 2900 c.c., attivabile, anche in via di urgenza, dagli eredi del socio ogni qual volta non residuino soci superstiti che possano agire per la revoca di liquidatori negligenti ovvero esercitare l’azione risarcitoria nei loro confronti, non quali soci della s.n.c., non essendo subentrati nella società in tale veste ex art. 2284 c.c.

24 Marzo 2023

Conflitto di interesse degli amministratori di s.r.l. e difetto di rappresentanza

Ai fini dell’applicabilità del rimedio di cui all’art. 2475 ter c.c., dettato in tema di conflitto di interesse degli amministratori di una società a responsabilità limitata, è necessario che: (i) il conflitto di interessi sorga nel momento genetico-negoziale di un determinato atto, quando cioè l’amministratore, in relazione a una specifica operazione, si faccia concretamente portatore di un interesse personale, contrapposto e inconciliabile con quello della società, o comunque idoneo a cagionarle un pregiudizio tale per cui la creazione dell’utile per il primo si ottiene mediante il sacrificio della seconda; (ii) sia riscontrato un pregiudizio all’interesse sociale; (iii) la situazione di conflitto sia conosciuta o conoscibile da parte del terzo, contraente con la società.

In assenza di una partecipazione dolosa del terzo, determinato dall’esigenza di danneggiare la società avvalendosi della limitazione stabilita dall’art. 2475 bis c.c., l’inopponibilità ai terzi delle limitazioni convenzionali ai poteri degli amministratori, ancorché pubblicate, determina come conseguenza il fatto che l’eventuale inosservanza di dette limitazioni non potrà incidere sulla validità e l’efficacia degli atti compiuti, essendo questi inattaccabili e incontestabili nei rapporti con i terzi, ma potrà rilevare unicamente nei rapporti interni per esporre l’amministratore a responsabilità verso la società.