Tribunale di Milano
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Costituzione abusiva di pegno su partecipazioni sociali e tutela cautelare d’urgenza
All’azzeramento del capitale, è necessario annullare le azioni in circolazione prima di ricapitalizzare
Al momento dell’azzeramento del capitale sociale per perdite, l’operazione attraverso la quale l’assemblea straordinaria procede ad un aumento di capitale, senza prima annullare le azioni in circolazione, è contra legem in quanto contraria alle prescrizioni dell’art. 2447 c.c.
Nell’ambito di operatività della fictio di avveramento della condizione per condotta contraria a buona fede, se invocata dalla difesa del convenuto, l’art. 1359 c.c. consente eccezionalmente il compiersi degli effetti giuridici dedotti in contratto, in assenza dell’avveramento della condizione, solo qualora la condotta contraria a buona fede sia addebitabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento.
Divieto assoluto di promozione delle sigarette elettroniche
L’art. 21, comma 10, d. lgs. 6/2016 ha introdotto un divieto assoluto riguardante le comunicazioni commerciali nei servizi della società dell’informazione, sulla stampa e altre pubblicazioni stampate aventi lo scopo o l’effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica.
Tale norma assorbe completamente le precedenti specifiche disposizioni dell’art. 51, commi da 10-ter a 10-octies, l. 3/03, volte a consentire invece talune modalità di comunicazione commerciale relativa a detti prodotti che sostanzialmente si limitavano a proteggere la fascia dei soggetti minori di età.
L’effetto abrogativo – sia esso da ritenersi tacito o implicito – appare evidente ove si rilevi che tale risultato fortemente restrittivo alla pubblicità delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica è stato espressamente connesso alla necessità di garantire un livello elevato di protezione della salute umana, come si evince chiaramente dai Considerando della Direttiva n. 2014/40/UE.
Risoluzione di un contratto preliminare di cessione di partecipazioni
Prova del diritto al compenso dell’amministratore e delibera di approvazione del bilancio
Con riferimento alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali qualora non sia stabilita nello statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, attesa: la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendente dall’essere la disciplina del funzionamento delle società dettata, anche, nell’interesse pubblico al regolare svolgimento dell’attività economica, oltre che dalla previsione come delitto della percezione di compensi non previamente deliberati dall’assemblea (art. 2630, co. 2 c.c., abrogato dall’art. 1 del d.lgs. n. 61 del 2002); la distinta previsione delle delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione dei compensi (art. 2364, n. 1 e 3 c.c.); la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio (art. 2434 c.c.); il diretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole di formazione della volontà della società (art. 2393, co. 2 c.c.). Conseguentemente, l’approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall’art. 2389 c.c., salvo che un’assemblea convocata solo per l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori.
Cessione di partecipazioni sociali non integralmente liberate e onere della prova nei confronti della società
Nel caso di cessione di partecipazioni sociali non integralmente liberate, è onere dei soci acquirenti, convenuti in giudizio della curatela della società, e dei loro cedenti dette partecipazioni sociali, i quali rispondono in solido con i primi ai sensi dell’art. 2472 c.c., dimostrare l’adempimento dell’obbligazione verso la società fornendo prova di aver effettuato il versamento dovuto.
Revoca delle delibera del c.d.a. e cessazione della materia del contendere
Con la revoca della delibera del c.d.a. impugnata viene a cessare la materia del contendere. In tal caso, il Collegio provvede sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
Sulla natura non esecutiva del provvedimento di ammissione dei creditori allo stato passivo del fallimento
Il provvedimento di ammissione dei creditori intimanti allo stato passivo del fallimento dell’intimato ha efficacia esclusivamente endoconcorsuale e non possiede alcuna efficacia di giudicato sostanziale; dunque, non può valere come titolo esecutivo neppure nei confronti del debitore tornato in bonis a seguito del suo fallimento. Ciò è confermato dal disposto di cui all’art. 120, co. 4, l.fall., che prevede che il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all’art. 634 c.p.c. Di talché il creditore, che intenda agire nei confronti del debitore tornato in bonis, dovrà munirsi di un titolo esecutivo, potendo avvalersi della pronuncia di ammissione al passivo solo come prova scritta, ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo, così chiaramente rimanendo preclusa all’accertamento del credito effettuato nella procedura fallimentare la piena efficacia ultrafallimentare.
I fondi comuni d’investimento sono privi di un’autonoma soggettività giuridica, ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio. Pertanto, in assenza di una propria soggettività giuridica, i fondi non possono che stare in giudizio in persona delle società che li gestiscono.
Presupposti per il riconoscimento del TFM
Si deve rilevare come il TFM sia una componente della retribuzione aggiuntiva a quella ordinaria e in quanto tale concessa dallo Statuto o dalla assemblea ex art 2364 e 2389 c.c. Qualora lo statuto non preveda il TFM come dovuto, ma solo come possibile, è necessaria una delibera assembleare per far sorgere in capo all’ex amministratore il diritto all’indennità di fine mandato che reclama. Delibera che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, attesa la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa.
Divieto di assistenza finanziaria e applicabilità alle banche popolari
L’improponibilità delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all’accertamento di un credito verso l’impresa in liquidazione, anche ove dette domande siano di mero accertamento di detto credito e non di condanna, ovvero anche ove dette domande siano costitutive o di accertamento e vengano invocate quali presupposto dell’insorgenza di un credito risarcitorio o restitutorio da far valere verso la procedura, non potendosi derogare all’accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso. Tra le domande non funzionali all’accertamento dei crediti rientrano quelle volte ad accertare l’insussistenza di crediti vantati dall’impresa in bonis e proprie della procedura ove sarà ben possibile agire secondo le regole ordinarie, anche ove l’insussistenza del credito dipenda dalla nullità o inefficacia del contratto, sempre che dette pretese siano funzionali all’accertamento negativo del credito vantato dalla procedura medesima.
Sussiste collegamento negoziale tra la concessione di affidamenti e un programma negoziale di acquisti di azioni e obbligazioni emesse dalla banca quando vi è contiguità temporale e corrispondenza degli importi affidati per elasticità di cassa progressivamente estesi e dei corrispondenti acquisti azionari ed obbligazionari, in virtù dei finanziamenti concessi dalla stessa finanziante, tenuto conto che il saldo del conto corrente affidato, al momento degli addebiti non permetteva all’attrice, se non adeguatamente finanziata, di eseguire gli acquisiti in questione. Il risultato perseguito nel caso di acquisto di obbligazioni convertibili finanziato della banca medesima non è tanto quello formale di ottenere un aumento di capitale mediante la conversione delle obbligazioni, ma quello concreto di predisporre uno strumento (emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie) che è idoneo ad eludere la disciplina cogente dettata per assicurare l’effettività degli aumenti di capitale ed i limiti previsti in detta disciplina per preservare detta effettività. Consegue che la sottoscrizione da parte degli attori di obbligazioni convertibili in azioni mediante assistenza finanziaria, deve reputarsi negozio in frode alla legge con conseguente nullità dei negozi collegati. Consegue che i contratti collegati nell’operazione vietata, debbono considerarsi nulli per violazione della norma imperativa di cui all’articolo 2358 del codice civile.
Ove il collocamento di azioni avvenga nel mancato rispetto delle condizioni previste dall’art. 2358 cc e, quindi, in violazione del divieto di assistenza finanziaria, la sanzione comminabile sarà quella della nullità anche se posta in essere da una banca popolare in quanto con l’entrata in vigore del Testo Unico Bancario, giusta art. 161, è stato abrogato il D.Lgs. n. 105/1948 che, al suo art. 9, prevedeva la possibilità per la società di accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall’organo cui per legge era demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potevano in ogni caso eccedere il 40 % delle riserve legali. Inoltre, il nuovo testo unico bancario, introdotto con il D.Lgs. n. 310/2004, al proprio art. 150 bis, indica espressamente quali norme del codice civile non si applicano alle banche popolari e tra queste non è inclusa la norma di cui all’art. 2358 del codice civile.