Tribunale di Milano
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Presupposti per la concessione di sequestro conservativo
Il fondato timore del creditore di perdere la garanzia patrimoniale generica del suo diritto, costituente elemento indefettibile per invocare la tutela assicurata dal sequestro conservativo, presuppone logicamente l’attuale esistenza nel patrimonio del debitore di beni rispetto a cui concepire il pericolo di alienazione e dispersione. Ne deriva l’inconfigurabilità logica del pericolo di compromissione della garanzia patrimoniale generica ove, al momento della proposizione del ricorso cautelare, il debitore sia già nullatenente potendo il creditore, ove lo sia divenuto per effetto di atti di disposizione in frode ai creditori, solo ricorrere allo strumento della revocatoria.
Sull’abuso dei soci di maggioranza in sede di votazione della delibera di scioglimento anticipato della società
È orientamento univoco della Corte di Cassazione (si veda ad es. Cass. 27387/2005) il fatto che la deliberazione di scioglimento anticipato di una società possa essere invalidata, sotto il profilo dell’abuso della regola di maggioranza, quando essa risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari al solo fine di perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero di ledere gli interessi degli altri soci. La relativa prova incombe sul socio di minoranza, che dovrà a tal fine indicare i “sintomi” di illiceità della delibera, in modo da consentire al giudice di verificarne le reali motivazioni e accertare se effettivamente vi sia stato abuso. [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità del liquidatore sociale e onere della prova del creditore pretermesso
Qualora un creditore di una società di capitali invochi la responsabilità illimitata del liquidatore sociale, affermando di essere stato pretermesso nella fase di liquidazione a vantaggio di altri creditori, lo stesso dovrà anzitutto dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, da provare come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell’apertura della fase di liquidazione. Talché la mancata circoscrizione del credito e il suo grado di priorità rispetto ad altri, prima della summenzionata fase, da parte dello stesso creditore, comporta l’esonero del liquidatore da qualsivoglia tipo di responsabilità in merito all’eventuale mancata apposizione di quest’ultimo all’interno del piano di pagamento dei creditori sociali, non potendo, nel caso di specie, ritenersi violato il principio della par condicio creditorum, così come previsto dall’art. 2489 cod. civ.
Violazione dei diritti di esclusiva sull’opera letteraria e illecita cessione dei diritti di sfruttamento economico della stessa
La riproduzione, su app o canali social, da parte dell’autore di alcune pagine di un’opera letteraria non costituisce una forma di elaborazione della stessa né opera autonoma idonea a porsi in diretta competizione commerciale con quella già precedentemente edita. Laddove il contratto di edizione non disciplini la cessione dei diritti sul personaggio oggetto dell’opera e sulla relativa denominazione o pseudonimo, l’autore può continuare a disporne nelle forme esercitate fino alla stipulazione del contratto, anche qualora la denominazione o pseudonimo coincidono con il titolo dell’opera stessa
Competenza in materia cautelare
Anche in presenza di clausole di arbitrato irrituale è competente l’autorità giudiziaria ordinaria per i procedimenti di natura cautelare.
Applicabilità della disciplina ex art. 614-bis c.p.c. in ambito cautelare
Deve ritenersi ammissibile l’applicazione del meccanismo dell’art. 614-bis c.p.c. anche nell’ambito dei procedimenti cautelari, trattandosi di disciplina prevedente in via generale mezzi di coercizione indiretta accessori a provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare e, dunque, applicabile anche nel caso di ordini di fare adottati ex art.700 cpc e, come tali, suscettibili di effetti anticipatori della condanna senza che ne sia richiesto il consolidamento a mezzo della introduzione di giudizio di merito.
Azione di risarcimento danni per mala gestio dell’amministratore e nullità dell’atto istitutivo di trust in mancanza di affidamento intersoggettivo dei beni
Risponde dell’addebito di negligenza l’amministratore che scelga di demandare il maneggio della cassa sociale interamente a terzi senza la previsione di alcun meccanismo di controllo e a fronte di compensi assai rilevanti.
Deve escludersi la configurabilità di una simulazione assoluta anche rispetto all’atto costitutivo di società di persone iscritta nel Registro delle imprese.
Deve ritenersi nullo l’atto costitutivo di un trust t (ovvero la non riconoscibilità di tale atto nel nostro ordinamento in quanto non riconducibile alla disciplina di cui all’art.2 della Convenzione dell’Aja 1.7.1985 resa esecutiva in Italia dalla l. n.364/1989) laddove manchi “nella sostanza un vero affidamento intersoggettivo dei beni”, ciò senz’altro ricorrendo nell’ipotesi in cui il trust reca una integrale coincidenza tra i tre soggetti che ne costituiscono tipicamente le parti (ossia il disponente, il trustee ed il beneficiario). I tre centri di imputazione di tale istituto non possono infatti coincidere, dal momento che il trust postula in capo al trustee una proprietà limitata nel suo esercizio in funzione della realizzazione del programma stabilito dal disponente del trust nell’atto istitutivo a vantaggio del o dei beneficiari.
Se tutte queste figure coincidono, la proprietà del trustee in nulla differisce dalla proprietà piena, e il trust è pertanto nullo in quanto fondato sul carattere abusivo dell’utilizzo di un istituto di segregazione patrimoniale a beneficio di terzi riconosciuto dall’ordinamento in quanto dotato di determinati caratteri e altrimenti risolventesi in negozio in elusiva violazione della norma imperativa ex art. 2740 c.c., e come tale sanzionabile ex artt. 1344, 1345 e 1418 c.c.
Sul rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa
All’interno del tribunale presso il quale è istituita la Sezione specializzata in materia Impresa la questione inerente all’assegnazione delle cause è questione di mero riparto interno degli affari e non questione di competenza.
Società consortili e obblighi di ripianamento dei costi di gestione
Nelle società consortili costituite a norma dell’art. 2615-ter c.c., l’atto costitutivo (o lo statuto che lo integra), ai sensi dell’art 2603, co. 2, n. 3, c.c., può prescrivere ai soci di pagare, oltre alla quota di capitale sottoscritta, contributi annuali a copertura delle spese di gestione. Tale obbligo non dev’essere eccessivamente generico e deve consentire di individuare quali siano i contributi dovuti da ciascun socio, specificando le modalità, le condizioni e i criteri nello stesso statuto. Pertanto, condizione perché il credito della società consortile verso i soci sorga e sia liquido, è che siano rispettate le regole statutarie di determinazione e imposizione dei contributi ulteriori dovuti a copertura delle spese di gestione e che sia ricostruibile il criterio economico e aritmetico adottato.
Onere della società consortile è quello di provare l’ammontare, in toto e pro quota, dei contributi il cui pagamento si richiede.
Una norma statutaria che preveda obblighi di ripianamento dei costi di gestione non può essere applicata retroattivamente.
Nullità di brevetti su regimi di dosaggio di farmaci
La revoca definitiva di un brevetto europeo da parte del Board of Appeal dell’Ufficio europeo brevetti comporta la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di nullità della frazione italiana del medesimo brevetto proposta dinanzi al giudice nazionale.