Tribunale di Bologna
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Successione mortis causa, trasmissione del diritto d’autore e condotte anticoncorrenziali
Quando ad invocare la tutela autorale è un soggetto terzo rispetto all’autore dell’opera dell’ingegno, il quale avrebbe acquistato la privativa sull’opera da un altro soggetto, anch’egli diverso dall’autore e che, a sua volta, avrebbe da quest’ultimo acquistato i diritti sull’operare in qualità di erede, occorre verificare la continuità e l’ampiezza dei trasferimenti del diritto fatto valere in giudizio, a partire dalla allegata cessione iure hereditatis.
L’autore può aver trasmesso iure hereditatis al figlio (dante causa, quest’ultimo, dell’odierna attrice) i soli diritti che, secondo la legge che regola la successione, facevano già parte del suo patrimonio al momento della morte. Da ciò consegue che il figlio non può aver acquistato i diritti esclusivi di sfruttamento economico di un’opera che, già prima della morte del padre, era caduta in pubblico dominio per la legge statunitense e che era, quindi, divenuta libera da privative. In questi termini, non può non rilevarsi che, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla legge nazionale applicabile in materia di tutela autorale, la successione mortis causa è pacificamente regolata dalla legge statunitense.
Deve escludersi che la commercializzazione della traduzione dell’edizione originale di un’opera configuri un illecito anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 2598 c.c. quando non ricorrono gli estremi della fattispecie di c.d. imitazione servile del prodotto per diversità strutturale e ontologica tra i due testi oggetto di traduzione, nonché per diversità del titolo e per la specifica indicazione che si tratta dell’“edizione originale” dell’opera. Il dato appare rilevante anche ai fini dell’esclusione dell’ipotesi di confondibilità tra i prodotti, atteso che il mercato di riferimento è rappresentato da studiosi e cultori, quindi da esperti della materia, difficilmente suscettibili di disorientamento circa l’origine e la natura della res posta in commercio, e non già da consumatori medi, se non proprio “profani”, sicuramente più esposti a ciò.
Recesso del socio e determinazione del valore della quota: indicazioni metodologiche
La determinazione del valore della quota di capitale sociale del socio recedente da una s.a.s. che svolga attività immobiliare è da effettuarsi, preferibilmente, utilizzando il metodo misto patrimoniale-reddituale con stima autonoma dell’avviamento, che attenua gli effetti derivanti dai limiti dei due metodi puri patrimoniale e reddituale, in modo da valutare il patrimonio inserito in una gestione aziendale nella sua possibilità di produrre reddito futuro.
Estensione alla S.r.l. della disciplina sull’annullabilità delle delibere assembleari delle S.p.A.
Il vizio di nullità della delibera in quanto “presa in assenza assoluta di informazione”, previsto dall’art. 2479 ter co. 3 c.c. per le decisioni adottate dai soci delle S.r.l., si risolve, nel caso di deliberazione assembleare, nella completa carenza della convocazione del socio, riecheggiando, in materia di S.r.l., l’analoga previsione di nullità contenuta per le delibere assembleari delle S.p.A. dall’art.2397 co.1 c.c. in riferimento ai casi di “mancata convocazione dell’assemblea”. Viceversa, ogni qual volta è configurabile una irregolarità ovvero un vizio che inficia la convocazione, la conseguenza non è la radicale inesistenza o nullità della delibera, bensì quella dell’annullabilità [nel caso di specie veniva qualificata come ipotesi di mera annullabilità la fattispecie ove l’avviso di convocazione era stato effettivamente spedito, ma non era pervenuto al destinatario].
Responsabilità degli amministratori per illegittima prosecuzione dell’attività di impresa
Gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili delle perdite maturate dall’impresa, senza la prova che il deficit patrimoniale sia stato conseguenza delle condotte gestorie compiute dopo la riduzione del capitale sociale, e possono essere chiamati a rispondere solo dell’aggravamento del dissesto cagionato dalle ulteriori perdite che siano derivate dalla loro condotta illegittima, in quanto commessa al di fuori dei poteri di conservazione del patrimonio sociale. Infatti, integra responsabilità degli amministratori la prosecuzione, dopo che si sia verificata una causa di scioglimento, dell’attività economica della società con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale che abbia determinato effetti pregiudizievoli per la società stessa, i creditori od i terzi. Il curatore fallimentare che intenda far valere la responsabilità dell’ex amministratore deve allegare e provare che, successivamente alla perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall’assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa.
La mancata approvazione da parte dell’assemblea speciale di una delibera pregiudizievole per una categoria di soci
Il fatto che una delibera dell’assemblea ordinaria pregiudichi i diritti di una categoria di soci, può condizionarne la validità al rispetto della disciplina di cui all’art. 2376 c.c., ma non la trasforma in ciò che non è e non pretende di essere. Secondo la giurisprudenza, la mancata approvazione della delibera pregiudizievole per una categoria di soci da parte dell’assemblea speciale può dar luogo ad annullabilità, ma non a nullità della delibera. L’annullabilità degli atti negoziali, a differenza della nullità, non è questione che possa essere introdotta in ogni fase del processo o che possa essere rilevata d’ufficio.
I limiti al compenso dell’organo amministrativo di società partecipate e il concorso di responsabilità del socio ex art. 2476 c.c.
A decorrere dal 1° gennaio 2015, il compenso dell’amministratore di società a partecipazione pubblica soggiace al limite dell’80% del compenso erogato nel 2013, da intendersi come il costo effettivamente sostenuto dalla società, indipendentemente da qualsivoglia distinzione circa il numero delle mensilità concretamente erogate in tale annualità (nel caso di specie, la società aveva erogato un compenso nel 2013 per due sole mensilità).
Ai fini della configurabilità della peculiare ipotesi di responsabilità prevista dall’art. 2476, VII c., c.c. a carico del socio che abbia intenzionalmente deciso o autorizzato l’atto di gestione dannoso per la società, occorre che vi sia stato un concorso di responsabilità del socio e dell’amministratore, e che in giudizio emergano, quantomeno in via incidentale, i profili che depongano per la responsabilità di quest’ultimo.
L’azione di responsabilità contro gli amministratori esperita per ottenere la riduzione del prezzo di (avvenuto) acquisto delle azioni della società
Per la determinazione della responsabilità degli amministratori ex art. 2476 c.c., avente natura contrattuale, non è sufficiente il risultato negativo dell’attività sociale o di singoli atti. Occorre invero provare la sussistenza di specifiche violazioni – da parte degli amministratori – dei doveri loro imposti dalla legge e/o dallo statuto, nonché il nesso di causalità tra le violazioni medesime e il danno verificatosi. L’onus probandi della non imputabilità del fatto dannoso alla propria condotta spetta invece all’amministratore, il quale deve fornire prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti.
Ciò posto, resta fermo che – in ottemperanza alla cd. business judgement rule o giudizio prognostico postumo – all’organo giudicante non è dato vagliare il merito delle scelte di gestione, dovendo l’analisi di questo limitarsi alla diligenza degli amministratori, ivi compresa la correttezza procedurale delle decisioni adottate e/o attuate da tali soggetti.
La domanda in sede giudiziale della riduzione del prezzo di (avvenuto) acquisto delle azioni di una società, asseritamente inficiato dal comportamento doloso del precedente amministratore, giustificata invocando l’invalidità del contratto per vizio del consenso, deve essere accompagnata dalla dimostrazione de: (i) l’artificio o raggiro posto in essere per indurre la conclusione del contratto che non sarebbe stato altrimenti concluso ovvero che sarebbe stato concluso a condizioni diverse; (ii) il fatto che l’altrui dolo fosse idoneo a viziare la propria volontà, i.e. che l’agente avesse contezza delle false rappresentazioni indotte e fosse convinto di poter inficiare l’altrui volontà, traendola specificamente in inganno, con artifici, raggiri e menzogne.
Invalidità della delibera di ammissione come socio di una cooperativa assunta in violazione delle previsioni statutarie
Distribuzione non autorizzata di copie di quotidiani e concorrenza sleale
In tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall’identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall’insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall’imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno.
La concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa altrui (art. 2598, n. 2, c.c.) non consiste nell’adozione di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa – che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile – ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori.
La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall’art. 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente, mediante l’imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo, in un contesto temporale prossimo alla ideazione dell’opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall’ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), vale a dire prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori del settore.
L’ipotesi prevista dall’art. 2598, n. 3, cod. civ. – consistente nell’avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo «non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda» – si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici previsti dai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione e costituisce un’ipotesi autonoma di possibili casi alternativi, per i quali è necessaria la prova in concreto dell’idoneità degli atti ad arrecare pregiudizio al concorrente (v. ad es. Cass. civ. Sez. I Sent., 04/12/2014, n. 25652).
La messa in commercio dell’opera giornalistica, se, da un lato, può comportare l’esaurimento del diritto alla sua successiva circolazione, dall’altro, non determina un effetto estintivo con riferimento alla facoltà di sfruttamento anche pubblicitario dell’opera stessa che rimane in capo al suo autore o, comunque, al suo titolare.
Inadempimento del terzo e responsabilità dell’amministratore
L’amministratore di società a responsabilità limitata risponde dell’inadempimento del terzo solo nel caso in cui sia configurabile a tal riguardo una sua condotta dolosa o colposa.