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Tribunale di Bologna


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5 Novembre 2019

Cessione quote sociali e annullamento del contratto per dolo e violenza morale

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la cessione delle quote sociali è inammissibile l’intervento della società (con autonoma comparsa o inserendosi nell’atto di citazione proposto dall’ingiunta), estranea al procedimento monitorio e al rapporto sostanziale, volto a far valere domande (di restituzione e di risarcimento per effetto di operazioni senza causa o con causa invalida compiute dall’amministratore) non connesse a quelle del giudizio in cui sono state introdotte.

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29 Ottobre 2019

La responsabilità degli amministratori di S.r.l. ex art. 2476 c.c. e la prova della mancanza di giustificazione causale nella gestione del patrimonio sociale

Gli atti e le omissioni dell’amministratore di una S.r.l., i quali danneggiano la società ed i creditori sociali contribuendo al dissesto che conduce al fallimento, comportano la responsabilità dell’amministratore ed il conseguente obbligo di risarcimento dei danni ex art. 2476 c.c. Ex multis, si annovera tra gli atti che conducono al depauperamento del patrimonio sociale ed al danneggiamento della società, il versamento, senza alcuna giustificazione causale, di ingenti somme di danaro a favore di altre società.

Quanto alla prova della mancanza di alcuna giustificazione causale relativamente ai versamenti – illegittimi – di somme di danaro, essa può essere fornita I) per tabulas mediante, ex plurimis, la produzione di verbali di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per indebita detrazione di IVA, nel caso di specie in ordine ad anticipazioni per prestazioni mai ricevute; II) alla luce delle risultanze di un’analisi delle situazioni patrimoniali e delle scritture contabili; III) ex art. 232 c.p.c. in sede di interrogatorio formale, su specifico capitolo di prova, nel caso in cui la parte non si presentasse o si rifiutasse di rispondere senza giustificato motivo “[…] il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio”. [nella specie, il pagamento di ingenti anticipi per prestazioni mai eseguite costituisce un grave inadempimento dei doveri di prudente amministrazione con conseguente obbligo risarcitorio in capo all’amministratore deficitario]

18 Ottobre 2019

Vizio di convocazione del socio di s.r.l.

Rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2479 ter c.c. non solo i casi in cui la convocazione del socio di srl manchi completamente, ma, facendo applicazione analogica dell’art. 2379, comma 3, c.c., anche i casi in cui provenga da soggetto estraneo alla società, in quanto né socio, né membro dell’organo amministrativo o di controllo, non rilevando, in tale ultimo caso, che la convocazione abbia fornito al socio le informazioni in merito alla data e alle questioni oggetto dell’assemblea.

 

10 Ottobre 2019

Fallimento di società appartenente a un gruppo: responsabilità dell’ente dominante, postergazione e ruolo del curatore fallimentare

La responsabilità dell’ente dominante ai sensi dell’art. 2497 c.c. può dipendere da comportamenti tenuti “nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui”; è dunque indifferente che i pagamenti, eseguiti in forza della etero-direzione asseritamente esercitata da una società del gruppo, siano andati a vantaggio di altra società del gruppo poi fallita. La configurabilità di un’ipotesi di controllo c.d. esterno (art. 2359 c.1 n.3 c.c., richiamato dall’art. 2497 sexies c.c.) “postula l’esistenza di determinati rapporti contrattuali la cui costituzione ed il cui perdurare rappresentino la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della società controllata” (così Cass. civ. n. 12094 del 27.09.2001). A tal fine è necessario un rapporto derivante dai suddetti vincoli contrattuali di subordinazione tra le due società, tale da ridurre l’una ad una vera e propria società satellite dell’altra, anche per il tempo successivo alla scadenza dell’accordo, vuoi in virtù di accordi stabili nella loro durata, vuoi perché garantiti da una forte penale. Si è anche sostenuto che “i particolari vincoli contrattuali, idonei a configurare l’influenza dominante esterna, devono rappresentare non già la mera occasione, bensì una vera e propria condizione di esistenza e di sopravvivenza, a loro volta, non della società in sé, intesa come semplice dato di realtà, bensì della capacità di impresa, ovvero delle risorse economico-produttive strutturalmente orientate rispetto ai vincoli contrattuali che la legano alla controllante e da questi, pertanto, funzionalmente dipendenti” (così Trib. Monza 26.08.2004). Tale situazione non sussiste quando “la società che si assume controllata possa sciogliersi dai vincoli contrattuali che la legano alla controllante ed instaurare identici rapporti contrattuali con altre società” (così Corte App. Milano 28.04.1994). La possibilità di configurare l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento su base contrattuale implica invece la necessità di individuare clausole che attribuiscano ad uno dei contraenti la facoltà di imporre all’altro una determinata struttura finanziaria o una determinata politica di mercato, nonché il potere di interferire sulle decisioni rilevanti per l’esercizio dell’impresa dell’altro contraente.

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2 Ottobre 2019

Improcedibilità della domanda nei confronti del fallito

Nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 l. fall., ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell’accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione (l’improcedibilità è peraltro rilevabile d’ufficio, in quanto posta a tutela della par condicio creditorum).

Infatti, il primo comma dell’art. 52 l. fall., secondo cui “il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito”, esprime due principi. Il primo è quello per cui, una volta dichiarato il fallimento, l’unica forma di esecuzione possibile sul patrimonio del fallito è quella concorsuale, la quale si realizza attraverso la contemporanea partecipazione di tutti i creditori al fine di consentire agli stessi di soddisfarsi in percentuale, condividendo la stessa riduzione proporzionale. Il secondo principio evincibile dalla norma sancisce che il diritto alla prestazione di ciascun creditore può essere soddisfatto solo ed in quanto lo stesso creditore si sia, con esito positivo, sottoposto alla procedura di accertamento, ovvero alla verifica del proprio credito da parte degli organi fallimentari.

17 Settembre 2019

Competenza Sezione Specializzata e rapporto mutualistico

Rientra nella competenza della sezione specializzata la controversia concernente l’adempimento del rapporto obbligatorio scaturente dalla prestazione dell’attività mutualistica della cooperativa in favore dei propri associati in quanto la domanda sottesa al ricorso monitorio, sebbene di natura contrattuale, è strettamente collegata al rapporto mutualistico-associativo, che è un tutt’uno con il rapporto sociale, con la conseguenza che nella cooperativa tale controversia attiene al rapporto societario (quello che fonda la competenza della sezione specializzata ex art. 3/2° co. del D. Lgs. n. 168/2003 come mod. ex D.L. 24.1.2012).

Il disconoscimento della conformità della copia all’originale ex art. 2719 c.c. tende al limitato scopo di impedire che alla copia venga attribuita la stessa efficacia probatoria dell’originale e non impedisce al giudice di accertare tale conformità aliunde anche tramite presunzioni (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. 2.4.2002 n. 4661 e Cass. Civ. Sez. II, 21.5.2003 n. 7960). Ne consegue che la non contestazione della conformità della copia all’originale determina che la copia ha la stessa efficacia probatoria dell’autentica e, per converso, che il disconoscimento può essere superato con la produzione degli originali oppure con ogni altro mezzo probatorio.

Ove sia in contestazione l’autenticità di documenti, la produzione dell’originale non soggiace al termine di decadenza previsto per le ordinarie produzioni documentali ex art.183, co. 6, c.p.c., afferendo l’acquisizione a finalità, quella di riscontrare l’autenticità del documento, di rilievo pubblicistico, che nulla ha a che vedere con quella, di celerità e speditezza del processo, sottesa alla introduzione di termini perentori per l’espletamento delle attività processuali. In ogni caso il disconoscimento ex art. 2719 c.c. ha il limitato effetto di impedire che la copia abbia la stessa efficacia probatoria dell’originale, il che non esonera la parte che l’ha disconosciuta dall’effettuare formale disconoscimento del documento ex art. 214 c.p.c. allorché venga prodotto in originale, con la conseguenza che, ove ciò non avvenga, agli originali prodotti ben può riconoscersi efficacia probatoria piena (nel caso di specie non è stato condiviso il rilievo dell’opponente secondo cui la mancata produzione degli originali dei DDT nel secondo termine ex art. 183, co. 6, c.p.c. e il disconoscimento delle sottoscrizioni ivi apposte senza istanza di verificazione rendono tardivo il successivo deposito degli originali nel termine assegnato dal giudice e inutilizzabili i documenti a fini probatori).

12 Settembre 2019

Postergazione del finanziamento del socio

L’eccezione di postergazione del finanziamento del socio ex art. 2467 c.c. non è ammissibile se non supportata da adeguate allegazioni e/o da riscontri probatori, risultando insufficiente il generico richiamo alle difficoltà finanziarie in cui versa la società.

Al contrario, ai fini dell’applicazione della disciplina della postergazione, debbono ricorrere i presupposti oggettivi, alternativi tra loro, contemplati dall’art. 2467 c.2 c.c., e cioè che il prestito sia stato effettuato in un momento in cui risultava un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, o in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

12 Settembre 2019

Inammissibile la produzione documentale per dimostrare l’erroneità dell’espletata c.t.u.

La produzione documentale, dopo la scadenza dei termini istruttori, al fine di dimostrare l’erroneità della c.t.u. è inammissibile, indipendentemente dal fatto che l’interesse a richiedere il parere prodotto sia sorto solo dopo il deposito della c.t.u. stessa.

La produzione di un documento dopo la scadenza dei termini istruttori, che sono perentori, è ammissibile solo se l’inosservanza del termine è dipesa da circostanze non imputabili alla parte.

L’erroneità di una c.t.u. non giustifica di per sé nuove produzioni, dal momento che la c.t.u. non introduce questioni nuove e non determina nuove esigenze difensive, ma piuttosto valuta le questioni tecniche che emergono dalle esigenze difensive espresse dalle parti; gli eventuali errori della consulenza sono quindi verificabili sulla base del materiale già acquisito senza necessità di ulteriore istruttoria.

3 Settembre 2019

Modelli di utilità: novità e predivulgazioni su internet.

Ai fini del riconoscimento del brevetto per modello di utilità è richiesto, come per il brevetto per le invenzioni, oltre al requisito formale della descrizione chiara e completa, il requisito sostanziale della novità intrinseca od originalità, da riconoscersi ogni qual volta sia possibile rinvenire un’idea nuova che incida su un meccanismo od una forma già noti, conferendogli nuova utilità mediante soluzioni ed accorgimenti che vadano oltre la mera applicazione di regole ovvie ed elementari e attribuiscano a macchine, strumenti, utensili ed oggetti, un incremento di efficienza o di comodità d’impiego. Caratteristica giuridica del modello di utilità è, infatti, (anche) la sua particolare novità intrinseca, che determina un incremento di utilità, ovvero di comodità, di un oggetto preesistente; pertanto, il regime di protezione previsto per i brevetti si estende a siffatti modelli, poiché, pur con un grado “minore” di novità, migliorano l’attuazione del “già noto”, conferendo un’utilità nuova ed ulteriore.

Il modello di utilità, quindi, richiedendo, come detto, un carattere di intrinseca novità, opera sul piano dell’efficacia e della comodità di impiego di un oggetto preesistente, al quale conferisce, in certa misura, un’utilità nuova ed ulteriore. Ne consegue che, al fine di riconoscere ad un modello di utilità un gradiente di originalità, occorre che esso non si ponga come ovvio sviluppo della situazione preesistente o come trovato conseguibile attraverso una ricerca banale, ossia con applicazione di regole elementari o composizione di altri brevetti o di modelli preesistenti, ma che abbia, al contrario, richiesto un certo sviluppo inventivo ed il superamento di qualche difficoltà tecnica. Sussiste, quindi, il requisito dell’attività inventiva in capo ad un brevetto quando il problema risolto dal medesimo non era in alcun modo menzionato nei documenti della tecnica anteriore, cosicché non vi è nulla nella “prior art” che possa portare la persona esperta del ramo a pensare a tale problema e, quindi, alla sua soluzione.

Un’invenzione è considerata nuova, a norma dell’art. 46 c.p.i., ogni qualvolta non è compresa nello stato della tecnica, con ciò intendendosi l’insieme di tutte le informazioni, in qualsiasi modo acquisibili, che formano la sapienza tecnologica accessibile al pubblico nel mondo intero del settore al quale l’invenzione appartiene nel momento in cui è depositata la domanda di brevetto.

Tra i fatti idonei a far venir meno il requisito della novità si suole distinguere tra pre-divulgazioni, ovvero comunicazioni dell’invenzione a terzi da parte dello stesso inventore prima del deposito della domanda di brevetto, e anteriorità, costituite da tutte le conoscenze, brevettate o meno, diffuse con qualsiasi mezzo prima della domanda di brevetto. Le informazioni divulgate su internet o in banche dati online sono considerate come pubblicamente disponibili a partire dalla data in cui l’informazione è stata pubblicamente postata. Il Test per stabilire se un documento internet forma parte dello stato della tecnica prevede che, se prima della data di deposito o di priorità, un documento salvato sulla rete internet ed accessibile attraverso uno specifico URL poteva essere trovato con l’aiuto di un motore di ricerca pubblico utilizzando una o più parole-chiave tutte relative all’essenza del contenuto di quel documento e rimaneva accessibile a quell’URL per un periodo di tempo sufficientemente lungo affinché un membro del pubblico, ossia qualcuno che non avesse alcun obbligo di mantenere segreto il contenuto del documento, potesse avere accesso diretto e non ambiguo al documento.

Ove soddisfatte le condizioni postulate dal test, il documento va considerato come stato della tecnica reso disponibile al pubblico. Invece, se una delle condizioni non è soddisfatta, il suddetto test non permette di concludere se il documento in questione è stato reso disponibile al pubblico oppure no.

La pubblicazione del documento in un forum di discussione è, del resto, assimilabile ai post sul blog e costituisce condivisione sufficiente per appartenere allo stato della tecnica.