Tribunale di Bologna
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Danni patrimoniali e morali per violazione del diritto d’autore
Il concetto giuridico di creatività di cui all’art. 1 della legge 633/1941 fa riferimento alla personale ed individuale espressione da parte dell’autore e non significa né originalità assoluta, né tanto meno novità oggettiva, essendo quest’ultima un concetto proprio delle invenzioni industriali protette.
Accertata la violazione del diritto di autore, il risarcimento del danno, disciplinato dall’art.158 L.d.a., deve essere liquidato secondo le disposizioni di cui agli artt.1223, 1226 e 1227 c.c., e sono dovuti anche i danni non patrimoniali ai sensi dell’art.2059 c.c. Il danno morale effettivo e risarcibile da lesione del diritto morale di autore può quindi ravvisarsi e sussistere quando l’appropriazione e/o l’utilizzazione dell’opera in altre forme, per le sue modalità, comporti detrimento della sfera personale-interiore del soggetto, e arrechi nocumento al patrimonio morale del creatore dell’opera.
C.d. “criterio dei netti” e transazione stipulata con uno soltanto dei condebitori
Il “criterio dei netti patrimoniali” trova applicazione solo laddove non sia possibile ricostruire con sufficiente certezza le vicende che hanno condotto al dissesto e le singole operazioni dannose (anche negli effetti) e, comunque, va sempre giustificato il suo utilizzo, nel senso che l’applicazione del metodo in questione deve rispondere alla logica e al buon senso, poiché [ LEGGI TUTTO ]
Il giudizio di confondibilità dei segni distintivi quale presupposto per la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 2598 c.c. in materia di atti di concorrenza sleale
In tema di segni distintivi, il giudizio di confondibilità deve essere condotto sulla base dell’oggettiva composizione dei segni utilizzati, in particolare con riferimento al risultato percettivo d’insieme che essi, nel complesso dei simboli grafici e fonetici che li formano e secondo un giudizio di sintesi, possono produrre. Nondimeno, il criterio di valutazione dei medesimi deve essere integrato dal principio secondo il quale nel confronto tra i vari elementi che compaiono nei segni si deve privilegiare il “cuore” del segno distintivo ovvero la parte che per le sue caratteristiche assume maggior forza evocativa e suggestiva, pertanto, più idonea ad imprimersi nella mente e nella sensibilità del pubblico. Il nome ed il patronimico devono essere utilizzati esclusivamente in funzione identificativa della titolarità con la conseguenza che qualora il citato patronimico costituisca il cuore della denominazione di altra ditta già operante nel medesimo settore commerciale, l’inclusione del nome e del patronimico della detta, non possono svolgere una funzione caratterizzante, ma devono essere inseriti nel contesto di ulteriori indicazioni idonee a prevenire il rischio di confusione (nel caso di specie il convenuto utilizzava il proprio cognome nella denominazione della società a lui riferibile, identificandone la titolarità, unitamente ad altre lettere puntate, ritenute dal Tribunale “idonee a differenziare la denominazione e ad evitare il rischio di confusione” – escludendo quindi la concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.).
Prova del patto fiduciario di quota sociale e ammissibilità della prova testimoniale
La prova del patto fiduciario, anche nel caso in cui l’accordo riguardi l’intestazione di quote di partecipazione in una società, indipendentemente dall’ eventuale esistenza di immobili nel suo patrimonio, può essere offerta per mezzo di testimoni, [ LEGGI TUTTO ]
Sulla prestazione di idonea garanzia da parte della società in caso di opposizione alla fusione
Le ipotesi in cui il tribunale può autorizzare l’esecuzione della fusione nonostante l’opposizione del creditore di cui all’art. 2445 c.c. sono alternative e si distinguono per il fatto che in una (assenza di pregiudizio per i creditori) occorre dare corso ad una valutazione, pur sommaria, del pregiudizio per il creditore istante, che invece non è necessaria nell’altra (prestazione di idonea garanzia da parte della società). [ LEGGI TUTTO ]
Disegni e modelli industriali: il carattere individuale
Il requisito del carattere individuale può, invero, consistere (anche) in un pregio estetico ma, più in generale, è dato da qualunque particolarità della forma o delle linee o della struttura del prodotto che abbia l’attitudine di attrarre o “captare” l’attenzione del consumatore; è tale attitudine attrattiva che attribuisce valore aggiunto al prodotto, rendendolo concorrenziale sui mercati. Ciò consente, ai prodotti che ne sono dotati, di divenire concorrenziali non in un’ottica di prezzo (come accade per i prodotti provenienti da mercati non europei, ed in particolare asiatici) ma nell’ottica del design. L’aspetto o forma innovativa che rileva è quindi necessariamente quella che si coglie con un “colpo d’occhio”, e lascia una “impressione generale”, capace di attrarre nel mercato.
L’esame del carattere “individuale” e “originale” non può avere come parametro di confronto un insieme di elementi o parti tratti da plurimi modelli precedenti, ma deve confrontarsi con una singola anteriorità, che presenti tutti gli aspetti rilevanti, sul piano della impressione generale . [Nella fattispecie, la combinazione di elementi significativi, sul piano dell’impressione generale non è riscontrabile in alcuna delle anteriorità, pertanto sussiste il carattere individuale del modello].
Sottrazione illegittima di informazioni aziendali riservate relative a società specializzate in produzione e vendita di accessori per veicoli
Il negativo accertamento della responsabilità ex artt. 98 e 99 CPI non esclude, di per sé, in astratto, la configurabilità del diverso illecito anticoncorrenziale di cui all’art. 2598 n. 3 c.c., per violazione dei principi di correttezza professionale, e, segnatamente, di quello di concorrenza sleale da sviamento di clientela mediante utilizzo di informazioni aziendali riservate. Tuttavia, occorre, a tal fine, la prova adeguata che i dati aziendali riservati siano stati, non soltanto estratti, ma anche e, soprattutto, trasferiti nel processo organizzativo ed imprenditoriale della concorrente, e che di essi sia stato fatto indebito uso per sviare o, quantomeno, tentare di sviare la clientela dell’ex datore di lavoro, attraverso un’attività concorrenziale connotata da metodologie scorrette ed attuata in modo sistematico, col deliberato proposito di trarne vantaggio in danno dell’altrui azienda. Infatti, non costituisce, di per sé, concorrenza sleale lo sfruttamento da parte dell’ex dipendente passato alle dipendenze di un’impresa concorrente, delle conoscenze tecniche, delle esperienze e financo delle informazioni relative alla politica commerciale dell’impresa dalla quale egli proviene, a condizione che non si tratti di informazioni segrete o riservate, e che, in ogni caso, non emerga una sistematica attività di distrazione della clientela e imitazione delle iniziative imprenditoriali della medesima.
Nullità del bilancio finale di liquidazione formato in difetto della necessaria attività liquidatoria
L’attività liquidatoria deve precedere la formazione del bilancio speciale disciplinato dall’art. 2311 c.c., che non è un ordinario bilancio annuale ma raccoglie ed evidenzia gli esiti della attività di realizzo degli attivi e soddisfazione dei creditori; al contrario, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, che permangono dopo la liquidazione, si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa.
Concorrenza sleale, imitazione servile del prodotto altrui e necessaria proporzionalità della sazione di cui all’art. 124, comma 2, c.p.i.
L’imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità di cui all’art. 2598 c.c., n. 1, non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che riguarda le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, ovvero quelle che sono idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa; ciò comporta che non possa attribuirsi carattere individualizzante alla forma funzionale, cioè a quella resa necessaria dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto. Ne discende che la fabbricazione di prodotti identici nella forma a quelli realizzati da impresa concorrente costituisce atto di concorrenza sleale soltanto se la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto, ma investa elementi del tutto inessenziali alla relativa funzione. La parte che agisce ex art. 2598 n. 1 c.c. non può, dunque, limitarsi a provare che il proprio prodotto è imitato “fedelmente” da quello del concorrente, ma deve anche dimostrare che tale imitazione è confusoria, perché investe quegli elementi che servono a distinguere il suo prodotto nel mercato. L’art. 2598 n. 1 c.c. chiarisce infatti che la fattispecie costitutiva della concorrenza sleale non si esaurisce nell’imitazione servile, ma richiede l’attitudine a creare confusione, effetto che, evidentemente, non può neppure ipotizzarsi quando il prodotto imitato non si distingua dai prodotti similari già presenti al suo ingresso nel mercato, siccome privo di forma individualizzante. La tutela di cui alla norma indicata concerne, pertanto, le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo tuttavia compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che nella percezione del pubblico non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa. In definitiva, poichè l’originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano entrambi fatti costitutivi della contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa, l’onere della prova con riguardo ad entrambi i fatti costitutivi incombe – in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. – su chi agisce in contraffazione, mentre spetta al convenuto l’onere di dimostrare la mancanza di novità del prodotto o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell’altrui diritto.
La ratio della forma di coercizione indiretta all’adempimento di cui all’art. 124, comma 2, c.p.i. è quella di rafforzare l’inibitoria, cui si accompagna, per indurre il debitore verso lo spontaneo adempimento, prevedendo una sanzione per il caso di inottemperanza al provvedimento definitivo o anche solo emesso in via cautelare. Si tratta dunque di un rimedio sanzionatorio e non risarcitorio, che è indirettamente a presidio e tutela dell’inibitoria, costituendo una rilevante e autonoma misura di prevenzione nella contraffazione. La natura sanzionatoria del provvedimento non esclude, però, che la misura non debba essere eccessivamente afflittiva, perché vige nel nostro ordinamento il principio della necessaria proporzione tra violazioni e sanzioni. Tale principio è espressamente sancito anche nell’art. 124, comma 6, c.p.i., ai sensi del quale nell’applicazione delle sanzioni l’autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché l’interesse dei terzi.
Responsabilità degli amministratori di s.r.l. e diritto/obbligo di informazione ex art. 2476, co. 2 c.c.
In tema di responsabilità degli amministratori, nonostante il silenzio dell’art. 2476 c.c. circa il grado di diligenza richiesto, si ritiene ormai pacificamente che, come per gli amministratori di s.p.a. (art. 2392 c.c.), anche per quelli di s.r.l. debba farsi riferimento alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze possedute, la quale [ LEGGI TUTTO ]