Tribunale di Catania
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Note in tema di onere probatorio nel giudizio di responsabilità dell’amministratore per atti distrattivi
La presunzione di cessione in materia fiscale di cui all’art. 53 D.P.R. 633/1972 non può avere un valore probatorio decisivo con riguardo all’azione di responsabilità intentata dalla curatela contro gli amministratori per distrazione.
Il socio che abbia esercitato il diritto di recesso non è legittimato ad impugnare le delibere sociali
Il recesso del socio è atto unilaterale recettizio giuridicamente efficace dal momento in cui, con qualsiasi mezzo, la società prende atto della volontà del socio, con la conseguenza che da tale momento il socio perde il relativo status e la legittimazione ad esercitare i diritti sociali, permanendo in capo ad esso soltanto il diritto di ottenere il rimborso della quota. Ne consegue che, nel caso in cui il socio abbia esercitato il diritto di recesso, ai sensi dell’art. 2473, comma 2, c.c. – a mente del quale nelle società a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni – avendo perso la qualità di socio, per fatti al medesimo ascrivibili, difetta in capo allo stesso la legittimazione in ordine alla possibilità di impugnare le delibere sociali.
Esclusione del socio di società di persone e di srl
Nelle s.r.l. l’esclusione del socio trova fondamento negli artt. 2466 c.c. e 2473 bis c.c.: in particolare, mentre nell’art. 2466 c.c. viene tipizzata l’ipotesi di esclusione ex lege del socio per mancata esecuzione dei conferimenti, operante nel caso di impossibilità di dar luogo alla vendita della quota del socio moroso, l’art. 2473 c.c. individua invece un’ipotesi di esclusione convenzionale, che come tale richiede una preventiva e specifica previsione nello statuto. La riforma del diritto societario del 2003 che ha riformulato l’art. 2473 bis c.c., quindi, ha inteso introdurre un elemento personalistico nella disciplina delle società a responsabilità limitata, avente invece un preminente connotato patrimoniale, rimettendo all’autonomia privata la possibilità di inserire nello statuto specifiche cause di esclusione del socio per giusta causa.
La partecipazione sociale nella società cooperativa edilizia
Il socio di società cooperativa edilizia è parte di due distinti ma collegati rapporti, l’uno di carattere associativo derivante dall’adesione al contratto sociale e l’altro, di natura sinallagmatica, che deriva dal contratto bilaterale di scambio. Gli esborsi riferiti a quest’ultimo rapporto, finalizzati all’assegnazione dell’immobile realizzato dalla cooperativa costituita a tale scopo, ineriscono al contratto di scambio avente causa giuridica omologa a quella della compravendita, che ne rappresenta il titolo d’imputazione, con la conseguente applicazione delle regole generali in tema di recesso dal contratto e dei discendenti obblighi restitutori. Ne deriva che la somma versata dal socio, riferibile al rapporto sinallagmatico di scambio, una volta risolto quest’ultimo, è oggetto degli obblighi restitutori discendenti dalle citate regole generali in tema di recesso, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di bilancio richiesti ex art. 2535 c.c.
Alla lettera b) dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 168/2003 sono individuate come oggetto dell’attribuzione di competenza le controversie concernenti il trasferimento delle partecipazioni sociali e quelle
concernenti ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali. Quindi con la disgiuntiva
“o” si fa riferimento ai “diritti inerenti”. La previsione delle prime due tipologie di controversie è fatta anch’essa con l’uso della disgiuntiva “o”. Ne segue che l’ulteriore disgiuntiva “o” che precede il riferimento alle controversie relative ai diritti inerenti si presta ad essere intesa nel senso che il legislatore abbia voluto riferirsi e ai diritti inerenti le sole partecipazioni sociali (cioè i diritti del socio discendenti dalla partecipazione sociale), e ai diritti nascenti dalle due ipotesi contemplate prima, cioè dal trasferimento delle partecipazioni sociali, id est dai relativi negozi di trasferimento, e da ogni altro negozio avente ad oggetto comunque le partecipazioni sociali (cfr. Cass. n. 21910/2014). Necessario corollario è, dunque, la competenza del Tribunale delle Imprese ogniqualvolta si controverta, come nel caso a mano, di diritti inerenti le partecipazioni sociali.
Inammissibilità del ricorso per revocazione straordinaria
Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione per revocazione straordinaria, ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., è necessario non solo il rispetto dei termini di cui agli art. 325 e 326 c.p.c., ma anche che la parte indichi nel ricorso sia le ragioni che hanno impedito all’istante di produrre i documenti rinvenuti in ritardo sia quelle relative alla decisività dei documenti stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata nell’impossibilità di produrre i documenti decisivi nel giudizio di merito, l’onere di provare che l’ignoranza dell’esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore.
È inammissibile l’impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c., quando la parte abbia recuperato tardivamente il documento decisivo per fatto imputabile a sua negligenza.
Condotte penalmente rilevanti dell’amministratore di fatto e responsabilità civile dell’amministratore di diritto
A differenza di quanto previsto in sede penale, l’accertamento della responsabilità dell’amministratore di fatto con riferimento ad alcune condotte penalmente rilevanti, non vale ad escludere, in sede civile, la responsabilità dell’amministratore di diritto per i danni cagionati alla società; responsabilità dipendente dalla violazione del dovere di vigilanza per le condotte dannose degli altri amministratori, compresi quelli di fatto, in base alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze.
Responsabilità degli amministratori di s.r.l.
In caso di esercizio da parte del curatore fallimentare delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori ex artt. 2393 e 2394, si applicano i principi comuni in materia di responsabilità contrattuale. Ne deriva che parte attrice, una volta individuata la fonte del proprio diritto, può limitarsi ad allegare l’inadempimento del convenuto, il quale dovrà per contro provare il proprio adempimento. Occorre, tuttavia, che l’inadempimento sia specificamente allegato, [ LEGGI TUTTO ]
La perdita della qualità di socio in corso di causa determina il venire meno della legittimazione e dell’interesse ad agire
Nella causa promossa dal procuratore della socia di una s.r.l. in liquidazione per far dichiarare nulle per illiceità dell’oggetto le delibere assembleari con le quali erano stati approvati i bilanci di quattro esercizi sociali in quanto carenti di chiarezza veridicità e correttezza, [ LEGGI TUTTO ]
Requisiti per una corretta valutazione della partecipazione al costo storico
La valutazione della partecipazione al costo storico risulta corretta tutte le volte in cui l’eventuale differenza tra il detto valore e quello determinato attraverso la porzione del patrimonio netto sia a) compiutamente motivata in nota integrativa e b) la perdita non abbia carattere durevole, con la necessità a tal fine della predisposizione di piani o programmi tesi al recupero delle condizioni di equilibrio economico-finanziario aventi caratteristiche di concretezza, ragionevolezza in ordine alla possibilità di realizzazione e brevità di attuazione.