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Tribunale di Catania


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4 Settembre 2020

Ammissibilità della querela di falso di delibera consiliare

L’art. 221 c.p.c. consente la proposizione della querela di falso in qualunque stato e grado di giudizio finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. Nel caso di specie si pone un limite invalicabile al prodromico giudizio di ammissibilità di querela di falso, costituito da una sentenza parziale passata in giudicato, con la quale è stata implicitamente riconosciuta la veridicità delle delibere oggetto del giudizio.

 

 

29 Luglio 2020

Distribuzione degli utili nelle srl

Il diritto individuale del singolo socio a conseguire l’utile di bilancio sorge soltanto se e nella misura in cui la maggioranza assembleare ne disponga l’erogazione ai soci, mentre, prima di tale momento, vi è una semplice aspettativa, potendo l’assemblea sociale impiegare diversamente gli utili o anche rinviarne la distribuzione all’interesse della società; quindi non è configurabile un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare, come previsto per le società per azioni (art. 2433 c.c.) e per le società a responsabilità limitata (ora art. 2478 bis c.c.).

Poiché gli utili sono frutti civili che, in deroga alla regola generale degli artt. 820, ult. co. e 821, ult. co., c.c., non maturano giorno per giorno, ma vengono giuridicamente a esistere solo nel momento in cui l’assemblea ne accerti l’esistenza e ne deliberi l’an e il quantum distribuibile, salvo patto contrario, gli utili accertati e distribuiti in un momento successivo alla cessione della quota spettano interamente al nuovo socio e non pro rata anche a colui che era socio nel corso dell’esercizio al quale gli stessi si riferiscono.

10 Giugno 2020

Azione revocatoria ordinaria esperita dal curatore fallimentare

Il termine triennale per l’esercizio dell’azione revocatoria ex art. 66. L. fall. non trova applicazione nelle ipotesi di azione revocatoria ordinaria esperita dal curatore fallimentare (cfr. ex multis Cass. civ. 868/2018 e 4244/2019).

Ciò premesso, l’azione revocatoria ordinaria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore del patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la inefficacia nei confronti del debitore stesso. Pertanto, condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall’atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità. Tale variazione, quantitativa o qualitativa che sia, deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell’azione provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore, secondo una valutazione ex ante, fatta cioè al momento del compimento dell’atto dispositivo.

L’azione revocatoria accoglie, peraltro, una nozione di credito non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito in coerenza con la sua funzione propria, volta a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore anche nei confronti dei creditori eventuali. È, dunque, sufficiente una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, se non definitivamente accertata.

Quanto all’elemento soggettivo, allorché l’atto sia compiuto successivamente al sorgere dell’aspettativa di credito, unica condizione richiesta è la consapevolezza in capo al debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie e, qualora si tratti di azione a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole anche il terzo.

16 Maggio 2020

L’azione di responsabilità ex art. 146 L.F.: atti di mala gestio del liquidatore della società

Costituisce atto di mala gestio l’omessa tempestiva richiesta di auto-fallimento da parte del liquidatore di S.r.l.

La decorrenza del termine di prescrizione dell’azione dei creditori sociali e la determinazione del compenso degli amministratori

L’azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146, comma 2 l.fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall’art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tant’è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell’azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell’onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione. La prescrizione dell’azione dei creditori sociali promossa dal curatore fallimentare inizia a decorrere dall’insufficienza patrimoniale oggettivamente conoscibile dai creditori ravvisata nella pubblicazione del bilancio dell’esercizio, approvato dall’assemblea dei soci, dal quale emerga per la prima volta un’ingente perdita. In assenza di oggettiva conoscibilità dello stato di decozione la prescrizione inizia a decorrere dal fallimento, al pari dell’azione sociale.

Nel caso in cui la quantificazione del compenso degli amministratori di società di capitali non sia prevista dall’atto costitutivo, come previsto dall’art. 2389, comma 1, c.c., è necessaria un’apposita delibera assembleare che provveda in tal senso, non potendo la stessa essere considerata implicita nella delibera di approvazione del bilancio.

29 Aprile 2020

Può il fallito intraprendere una nuova attività di impresa?

Salve le ragioni dei creditori concorsuali, tutelate mediante la non opponibilità ope legis (art.44) degli atti compiuti dal fallito, questi non perde la capacità negoziale; nulla vieta, pertanto, che egli possa proseguire fuori dal fallimento, una precedente attività o anche intraprenderne una nuova.

Non possono trovare accoglimento – e quindi concorrere sulla massa fallimentare – le istanze di ammissione al passivo per crediti, anche previdenziali, sorti in ragione della nuova attività d’impresa posta in essere dal fallito, non essendo stato acquisito all’attivo del fallimento alcun utile, né adottato alcun provvedimento ai sensi dell’art.46 co.3 l.f.

24 Aprile 2020

Azione dei creditori sociali esercitata dal curatore: decorrenza del termine di prescrizione

L’azione ex art. 146 l. fall. del curatore fallimentare unisce in sé le azioni di responsabilità degli amministratori verso la società (art. 2393 c.c.) e verso i creditori sociali (art. 2934 c.c.).

Quando il curatore agisce nei confronti del liquidatore (o amministratore) in carica prima della dell’organo fallimentare :

– il termine quinquennale di prescrizione dell’azione sociale di responsabilità (art. 2393 c.c.)  decorre dalla cessazione del liquidatore (o amministratore) dalla carica, avvenuta al momento della pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento.

– il termine quinquennale di prescrizione dell’azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti. In questa fattispecie, l’onere di provare che l’insufficienza del patrimonio sociale si è manifestata ed è divenuta conoscibile prima della dichiarazione di fallimento grava sul liquidatore (o amministratore) che eccepisce la prescrizione dell’azione. Tuttavia la mera constatazione che da un bilancio precedente la dichiarazione di fallimento fosse rilevabile l’elevata esposizione debitoria della società non implica, di per sé, né che la stessa fosse insolvente, né che il patrimonio fosse insufficiente a soddisfare i creditori sociali.

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24 Aprile 2020

Responsabilità degli amministratori per violazione di legge e onere della prova

Grava sull’attore che agisce in giudizio per responsabilità di amministratori di società di capitali, l’onere di dimostrare la violazione dell’obbligo di adempiere con la necessaria diligenza gli obblighi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo a tutela della compagine sociale. Altresì grava sull’attore l’onere di allegare l’esistenza di un danno causalmente  imputabile al comportamento negligente posto in essere dagli amministratori. Più precisamente grava sulla società attrice l’onere di provare, giusta l’art.2697 cc, la violazione dei doveri e degli obblighi di derivazione pattizia o legale legati alla assunzione dell’incarico da parte dell’amministratore, sia l’esistenza di precipue voci di danno eziologicamente riconducibili alla inosservanza dei suddetti obblighi e doveri. La mera violazione di legge non costituisce in sè e per sè una fonte di danno per la società, ma lo diventa solo allorquando da essa è scaturito un concreto pregiudizio economicamente rilevante e quantificabile.