Tribunale di Roma
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Oggetto del contratto di trasferimento dei diritti di utilizzazione di un’opera dell’ingegno
Occorre distinguere fra il diritto di proprietà sul corpus mechanicum nel quale l’opera dell’ingegno è incorporata ed il diritto di utilizzazione economica (diritto di riproduzione, diritto di diffusione televisiva, ecc.), che spetta all’autore o ai suoi aventi causa; il contratto di trasferimento dei diritti di utilizzazione di un’opera dell’ingegno ha ad oggetto i diritti su questa e non anche il corpus mechanicum e cioè il supporto materiale nel quale l’opera è contenuta, che può costituire oggetto di un ordinario diritto di proprietà del tutto indipendente dai diritti di utilizzazione economica. Infatti la cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica regolati dalla legge sul diritto di autore (art. 109 della legge).
Cancellazione della società e sorte dei crediti litigiosi. Applicabilità della business judgement rule agli atti di organizzazione dell’attività di impresa
In caso di cancellazione di una società di capitali i soci subentrano nei rapporti attivi per i quali l’effetto rinunziativo, derivante dall’iscrizione della cancellazione da parte del liquidatore, è impedito da un’attività del liquidatore consistente in un’espressa gestione della posizione, ad esempio, attraverso la cessione del credito (ancorché litigioso) a terzi e l’inclusione del corrispettivo nel bilancio di liquidazione (e dunque nella distribuzione del ricavato) ovvero ancora nella attribuzione di un diritto già azionato ad un determinato socio (con menzione nella nota integrativa) (nella specie il Tribunale ha ritenuto che il giudizio introdotto dalla società poi cancellata potesse qualificarsi come rapporto giuridico “coltivato” da parte del liquidatore prima di procedere alla richiesta di cancellazione, essendo stato attivato dal liquidatore stesso, anche sulla scorta delle risultanze del bilancio finale di liquidazione).
Anche per gli amministratori di s.r.l. è richiesta una diligenza di carattere professionale, determinata dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.
L’azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell’inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall’atto costitutivo. Il socio di s.r.l. che agisce con l’azione sociale è onerato dell’allegazione e della prova, sia pure mediante presunzioni, dell’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, di cui chiede in nome proprio ma nell’interesse della società, il ristoro, e della riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempiente, quand’anche cessato dall’incarico.
All’amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell’amministratore non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione, o le modalità e circostanze di tali scelte, ma solo l’omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità (cfr., Cass., 28 aprile 1997, n. 3652).
Tuttavia, il principio della insindacabilità delle scelte di gestione non è assoluto, avendo la giurisprudenza elaborato due ordini di limiti alla sua operatività. La scelta di gestione è insindacabile, in primo luogo, solo se essa è stata legittimamente compiuta (sindacato sul modo in cui la scelta è stata assunta) e, sotto altro aspetto, solo se non è irrazionale (sindacato sulle ragioni per cui la scelta compiuta è stata preferita ad altre). Quindi, se è vero che non sono sottoposte a sindacato di merito le scelte gestionali discrezionali, anche se presentano profili di alea economica superiori alla norma, resta invece valutabile la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente – se necessario, con adeguata istruttoria – i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere, così da non esporre l’impresa a perdite, altrimenti prevenibili. Inoltre, non basta che l’amministratore abbia assunto le necessarie informazioni ed abbia eseguito (attraverso l’uso di risorse interne o di consulenze esterne) tutte le verifiche del caso, essendo pur sempre necessario che le informazioni e le verifiche così assunte abbiano indotto l’amministratore ad una decisione razionalmente inerente ad esse.
Il significato e i limiti della business judgement rule trovano applicazione anche alle scelte organizzative degli amministratori. infatti, la funzione organizzativa rientra pur sempre nel più vasto ambito della gestione sociale e che essa deve necessariamente essere esercitata impiegando un insopprimibile margine di libertà, per cui le decisioni relative all’espletamento della stessa vengono incluse tra le decisioni strategiche. In altre parole, la predisposizione di un assetto organizzativo non costituisce l’oggetto di un obbligo a contenuto specifico, ma al contrario, di un obbligo non predeterminato nel suo contenuto, che acquisisce concretezza solo avuto riguardo alla specificità dell’impresa esercitata e del momento in cui quella scelta organizzativa viene posta in essere. E va da sé che tale obbligo organizzativo può essere efficacemente assolto guardando non tanto a rigidi parametri normativi (non essendo enucleabile dal codice un modello di assetto utile per tutte le situazioni), quanto ai principi elaborati dalle scienze aziendalistiche ovvero da associazioni di categoria o dai codici di autodisciplina.
Applicabilità dell’art. 184 l. fall. e dell’art. 2506-quater c.c. nell’ambito di una scissione eseguita in attuazione di un concordato preventivo
L’art. 184 l. fall. che prevede, da un lato, l’obbligatorietà del concordato omologato per tutti i creditori e, dall’altro, la salvezza dei diritti dei creditori (senza alcun limite) nei confronti dei coobligati e fideiussori, non è applicabile in relazione ad una società beneficiaria neo-costituita in sede di scissione eseguita in attuazione di un concordato preventivo. Ciò in quanto “i coobligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso” richiamati dall’art. 184, primo comma, secondo periodo, l. fall. sono soltanto quelli anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato preventivo (oggi alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161 l. fall.), con la conseguenza che non può rientrare in tale categoria la società beneficiaria neo-costituita in sede di scissione, non essendo essa neppure esistente in epoca anteriore alla procedura concordataria.
Il piano di concordato che preveda, per la sua attuazione, l’esecuzione di una operazione di scissione, può legittimamente determinare quale delle società coinvolte nella scissione sia tenuta – in via esclusiva – a provvedere al soddisfacimento di una data classe di creditori. E va da sè che l’approvazione, da parte dei creditori, del piano concordatario renda quella determinazione “intangibile” con conseguente esclusione dell’applicazione, alla fattispecie, della regola ordinaria della responsabilità solidale di tutte le società coinvolte nell’operazione straordinaria ai sensi dell’art. 2506-quater c.c.
Tuttavia, ove il concordato preventivo venga dichiarato risolto, tornano ad applicarsi le regole societarie ordinarie e, dunque, non potendo predicarsi una qualche forma di invalidazione dell’operazione di scissione e la conseguente “riunificazione” dei patrimoni oramai definitivamente assegnati alle singole beneficiarie (stante il principio di irretrattabilità degli effetti della scissione di cui all’art. 2504-quater c.c. richiamato dall’art. 2506-ter, u.c., c.c.), anche la responsabilità solidale delle società coinvolte nella scissione.
Disciplina degli aiuti di Stato e dell’amministrazione straordinaria nella vendita dell’intera azienda. Il caso Tirrenia-Moby
A differenza degli accordi che costituiscono una violazione della disciplina eurounitaria a tutela della concorrenza (in prima battuta, cioè, degli artt. 101 e 102 del TFUE), gli accordi stipulati a valle di un c.d. aiuto di Stato incompatibile con la relativa disciplina (e cioè, in prima istanza, con l’art 107 del TFUE) non sono – in linea di principio – invalidi o inefficaci perché questa seconda disciplina mira a sanzionare solamente gli atti (direttamente o indirettamente) riferibili allo Stato e non anche gli accordi stipulati in seguito e sul presupposto di questi (c.d. efficacia verticale e non orizzontale della sanzione avverso agli aiuti di Stato).
Diritto all’equo premio del costitutore di nuova varietà vegetale
A parte l’ammissibilità, in via di principio, di forme o comunque di voci o componenti retributive legate al risultato, sia l’invenzione di servizio che l’invenzione di azienda – rispettivamente previste nel primo e nel secondo comma dell’art. 23 del r.d. n. 1127 del 1939 (oggi art. 64 commi 1 e 2 c.p.i.) – presuppongono lo svolgimento, da parte del dipendente, di un’attività lavorativa di ricerca volta all’invenzione, mentre l’elemento distintivo tra le due ipotesi risiede principalmente nella presenza o meno di un’esplicita previsione contrattuale di una speciale retribuzione costituente corrispettivo dell’attività inventiva, in difetto della quale (ed il relativo onere probatorio incombe sul datore di lavoro) compete al dipendente autore dell’invenzione l’attribuzione dell’equo premio previsto dal suddetto articolo. Spetta al giudice del merito – con accertamento “ex ante” e non “ex post”, senza che assuma rilievo la maggiore o minore probabilità che dall’attività lavorativa possa scaturire l’invenzione – valutare se le parti abbiano voluto pattuire una retribuzione quale corrispettivo dell’obbligo del dipendente di svolgere una attività inventiva. In tema di invenzioni in azienda previste dall’art. 24 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (cosiddette occasionali), trasfuso con modifiche nell’art. 64, comma 3, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), il diritto del lavoratore ad un corrispettivo per l’invenzione sorge solo qualora il datore di lavoro manifesti, nel termine ivi indicato, la propria volontà di volerne profittare mediante una dichiarazione negoziale recettizia, che deve indicare l’oggetto ed il corrispettivo offerto, cui segua l’accettazione del lavoratore, non potendosi considerare sufficiente l’eventuale uso di fatto dell’invenzione da parte del primo.
Irregolarità nella redazione del bilancio e (ir)responsabilità risarcitoria dell’amministratore
La mera irregolarità formale nella redazione del bilancio non è fonte di responsabilità risarcitoria dell’amministratore, in quanto tale condotta non causa un danno patrimoniale alla società, avendo invero il bilancio solo la funzione di fornire, in chiave conoscitiva per i soci, i terzi ed in generale il mercato, la ‘fotografia’ del quadro patrimoniale, finanziario ed economico della società in un dato momento.
Aumento del capitale sociale con conferimento in natura “obbligato” e deliberazione sostitutiva
È illegittima la deliberazione di aumento del capitale sociale di società a responsabilità limitata che preveda, con particolare riguardo ad un singolo socio, l’obbligo di sottoscrizione mediante conferimento in natura in un preciso suo bene, prevedendo altresì la facoltà degli altri soci di sottoscrivere la sua porzione di capitale eventualmente inoptata con conferimenti in denaro.
Illegittimità della delibera di aumento di capitale che obbliga il socio al conferimento in natura
È illegittima la delibera assembleare che, nel quadro di un’operazione di aumento di capitale scindibile, preveda in capo a un socio l’obbligo di sottoscrizione mediante conferimento in natura e, in mancanza di esercizio di tale diritto d’opzione, la possibilità per gli altri soci di esercitare la prelazione sull’inoptato. In tal caso, infatti, il socio verrebbe posto di fronte all’alternativa se perdere la proprietà del bene e mantenere intatta la propria partecipazione o perdere (o vedersi diluita) la propria partecipazione, mantenendo la proprietà del bene.
L’illegittimità della delibera che prevede una tale operazione non verrebbe inficiata da eventuali patti parasociali, dato che essi riguardano i rapporti tra soci e non possono, quindi, determinare il comportamento di questi ultimi verso la società.
Legittimità dell’assunzione della carica di amministratore provvisorio ex art. 2323 secondo comma c.c. da parte del socio accomandante
Non sussistono motivi ostativi all’assunzione, da parte del socio accomandante, della qualifica di amministratore provvisorio ex art. 2323 secondo comma c.c. Non appare, infatti, meritevole di seguito quell’orientamento giurisprudenziale negativo che fa leva sulla (assoluta) incompatibilità tra qualifica di accomandante e assunzione di funzioni gestorie nell’ambito della società, atteso che proprio l’art. 2323 c.c. introduce una parziale deroga al divieto di immistione di cui all’art. 2320 c.c., ammessa nella sola eccezionale ipotesi in cui la società sia rimasta senza accomandatari e con le limitazioni (temporali e contenutistiche) previste dal medesimo articolo. D’altro canto la stessa affermazione secondo cui “l’amministratore provvisorio non assume la qualità di accomandatario” ha un senso soltanto con riferimento all’accomandante che è nominato a tale carica. Ad opinare diversamente, occorrerebbe concludere che la norma imponga, di necessità, la nomina ad amministratore provvisorio di un soggetto estraneo alla compagine sociale: soluzione che non appare convincente, avuto riguardo alla natura personalistica della società in accomandita semplice ove l’intuitus personae assume primario rilievo. Va da sé che, ove l’accomandante-amministratore provvisorio non dovesse rispettare le limitazioni di cui sopra, tornerebbe ad applicarsi la norma generale ex art. 2320 c.c.
Diritto di accesso ai documenti sociali in capo al socio titolare di quote pignorate
Il socio di una s.r.l., che non partecipi all’amministrazione della società e che risulti titolare di quote di partecipazione sociale, già oggetto di pignoramento, è legittimato ad esercitare il proprio diritto di controllo sulla società, previsto dall’art. 2476 c.c., 2° comma, potendo, quindi, consultare i libri sociali ed ogni altro documento relativo all’amministrazione, ed estrarne copia.
Ciò in quanto, in caso di pignoramento delle quote di partecipazione sociale, si applica il combinato disposto degli artt. 2471-bis e 2352 c.c., ai sensi del quale il socio, in concorrenza con il creditore pignoratizio, risulta legittimato ad esercitare i diritti amministrativi non espressamente previsti dall’art. 2352 c.c., tra cui rientra il diritto di visione dei documenti societari ai sensi dell’art. 2476 c.c., 2° comma.