Tribunale di Roma
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Rigetto della richiesta di nomina di collegio arbitrale per l’azione del curatore ex art. 146 l.fall.
Non può procedersi alla nomina di un collegio arbitrale richiesta dal curatore fallimentare di una società in relazione alla instaurazione di un procedimento arbitrale per lo svolgimento dell’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. nei confronti degli ex amministratori della società fallita, poiché essa riunisce inscindibilmente sia l’azione sociale sia l’azione dei creditori sociali, quest’ultima tuttavia necessariamente sottratta all’ambito di operatività di qualsiasi clausola compromissoria statutaria
Contraffazione di design comunitario e figura dell’utilizzatore informato
Costituisce contraffazione di un disegno registrato la produzione e/o commercializzazione di prodotti aventi forme che suscitano, nell’utilizzatore informato, la medesima impressione generale, riproducendo le caratteristiche individualizzanti del titolo di privativa, tenuto anche conto del margine di libertà del designer nel realizzare il modello. [ LEGGI TUTTO ]
Divieto di comunicazioni commerciali a fini promozionali di sigarette elettroniche
Su ogni sito internet deve ritenersi vietata la pubblicità delle sigarette elettroniche e dei liquidi di ricarica, a meno che non si tratti di comunicazioni commerciali, bensì di vere e proprie informazioni, descrizioni e istruzioni sull’utilizzo dei prodotti. Difatti, la Direttiva n. 2014/40/UE e il Decreto n. 6/2016 vietano la promozione, diretta o indiretta, delle sigarette elettroniche, ma non impediscono ai rivenditori o ai produttori di fornire informazioni su un prodotto, indipendentemente da una richiesta del consumatore. Tuttavia, le informazioni sui prezzi e sulle caratteristiche tecniche dei prodotti (istruzioni per l’uso, ingredienti, gusto, contenuto di nicotina, descrizione dei componenti del prodotto compreso, ove applicabile, il meccanismo di apertura e ricarica) devono essere fornite in modo corretto e non con finalità promozionale. A tale stregua, devono ritenersi consentite le riproduzioni delle immagini delle sigarette elettroniche e dei contenitori dei liquidi di ricarica sulle pagine del siti web dei produttori e/o dei rivenditori al solo fine di consentire al consumatore di individuare e scegliere il prodotto da acquistare online, nonché al fine di descriverne le caratteristiche tecniche e nei manuali di istruzione, non altri tipi di immagini il cui scopo o il cui effetto, diretto o indiretto è quello di promuovere la vendita dei prodotti.
Famiglia di marchi: valutazione del rischio di confusione
La violazione del diritto di marchio deriva dal rischio di confusione per il pubblico e può consistere anche nel rischio di associazione tra i due segni in conflitto; inoltre, il rischio di confusione per il pubblico non si esaurisce nella mera confondibilità fra segni o fra prodotti, ma attiene – coerentemente alla funzione distintiva del marchio – alla origine dei prodotti o dei servizi, pertanto, l’uso da parte di un terzo di un segno uguale o simile per prodotti uguali o affini manca di novità e diventa contraffattorio quando è possibile ritenere che si tratti di un uso idoneo a indurre il pubblico a pensare che i suoi prodotti provengano in realtà dall’impresa del titolare del segno anteriore.
In presenza di una “famiglia” di marchi, il rischio di confusione è determinato dal fatto che il consumatore possa ingannarsi circa la provenienza o l’origine dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio in contraffazione, e ritenga, erroneamente, che questo appartenga a tale “famiglia” o “serie” di marchi. Perché sussista un simile rischio di confusione, occorre che, da un lato, sia provato l’uso di un numero sufficiente di marchi in grado di costituire una “famiglia” o una “serie” e, dall’altro lato, che il consumatore individui un elemento comune in tale “famiglia” o “serie” di marchi e associ a tale “famiglia” o “serie” un altro marchio contenente il medesimo elemento comune.
Rinunzia all’azione di responsabilità e genericità dell’ordine del giorno
L’indicazione dell’elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all’assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell’ordine del giorno. A tal fine, tuttavia, non è necessaria una indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente una indicazione sintetica, purchè chiara e non ambigua, purchè specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l’adozione da parte dell’assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni consequenziali ed accessorie.
L’assemblea di una società azionaria, convocata con ordine del giorno che non menzioni espressamente la rinuncia all’azione di responsabilità, ma solo con generico riferimento all’azione di responsabilità, non può validamente deliberare la rinunzia ex art. 2393 c.c. all’azione di responsabilità, che deve essere chiaramente esplicitata nell’ordine del giorno delle materie che verranno trattate dalla assemblea medesima.
Divieto assoluto per i candidati politici di recitare in fiction televisive, in pendenza di campagna elettorale
L’art. 1, comma 5 della l. 10/12/1993, n. 515, vieta tassativamente – nel periodo che va dalla convocazione dei comizi elettorali alla chiusura delle operazioni di voto – la presenza di candidati, di esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle Giunte e Consigli regionali e degli enti locali sia nei programmi informativi non riconducibili alla responsabilità di una testata giornalistica, sia nei programmi che non rientrano né nei programmi di informazione né in quelli di comunicazione politica. La legge pone un divieto assoluto, riferito a tutti i programmi che non rientrano né fra quelli di informazione né fra quelli di comunicazione politica, e quindi anche a tutti i programmi di intrattenimento, compresi quelli di fiction. La norma di chiusura, che pone il divieto assoluto, costituisce il necessario completamento della disciplina che regola gli spazi all’interno dei quali la presenza di politici e candidati non solo è consentita ma è necessaria perché sia assicurato il confronto pubblico fra le varie posizioni, con modalità predeterminate dirette ad assicurare parità di condizioni; poiché la presenza in televisione di politici e candidati al di fuori di tali spazi, in cui è regolata nelle modalità, non può che essere vietata e l’estensione del divieto non può che ricomprendere, conformemente al tenore letterale della disposizione di chiusura, qualunque tipo di trasmissione, relativa sia a programmi di intrattenimento realizzati in uno studio televisivo sia ad opere narrative riconducibili alla nozione di opera cinematografica definita dalla legge sul diritto di autore. E’ fatto notorio del resto che gran parte della propaganda elettorale si basa sulla mera diffusione dell’immagine e del nome del candidato, ed è evidente quindi che anche la loro diffusione in un contesto non politico, come un programma di fiction, è potenzialmente idonea ad incidere sull’orientamento degli elettori. La ratio del divieto coerentemente si deve individuare nella necessità di evitare che politici e i candidati possano beneficiare dell’effetto indiretto di notorietà derivante dalla partecipazione a programmi televisivi al di fuori delle regole previste per le competizioni elettorali, poiché la loro presenza nell’ambito di trasmissioni televisive nel periodo che precede le votazioni – indipendentemente da qualsiasi manifestazione diretta o indiretta di pensiero volta a influire sul diritto di voto dei cittadini – assume pur sempre una immediata efficacia evocativa che attribuisce alla loro presenza un significato diverso da quello dell’apparizione di un qualsiasi elettore.
Vincolo di accessorietà delle domande e difetto di giurisdizione
Nel caso in cui vengano proposte una domanda principale e una domanda accessoria nei confronti di più soggetti e si è in presenza di più clausole di proroga della giurisdizione tra loro confliggenti nella scelta del giudice nazionale, la giurisdizione non si radica dinanzi all’autorità giurisdizionale di uno qualsiasi Stato membro tra quelli convenzionalmente designati, secondo il criterio della prevenzione richiamato dagli articoli 29 e 31 Regolamento n. 1215/2012, bensì dinanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato membro a cui i soggetti del rapporto principale hanno devoluto la giurisdizione.
Tale rapporto di accessorietà va riconosciuto non solo tra la domanda principale e quella di garanzia (accessorietà intesa sempre ai fini processuali), ma anche nel caso in cui ad una garanzia autonoma principale acceda una seconda controgaranzia autonoma in rapporto di evidente subordinazione rispetto alla prima.
Una volta riconosciuta la sussistenza del vincolo di accessorietà tra le domande cautelari, laddove le parti della garanzia principale abbiano convenuto la giurisdizione diversa da quella italiana, mentre quelle della controgaranzia abbiano convenuto la giurisdizione italiana, è la domanda accessoria di inibitoria della escussione della controgaranzia che, ove congiuntamente proposta, deve essere necessariamente attratta dinanzi all’autorità giudiziaria diversa da quella italiana.
Hosting provider attivo e passivo: criteri di distinzione determinanti ai fini dell’accertamento della responsabilità
La distinzione tra hosting provider attivo e hosting provider passivo assume rilievo ai fini dell’accertamento della responsabilità del prestatore di servizi: nel caso in cui l’attività svolta sia quella di hosting provider attivo, si è infatti ritenuta non operante la specifica disciplina di esclusione dalla responsabilità, prevista, invece, per il solo operatore che svolga attività di hosting passivo; in ogni caso, anche per quest’ultimo l’esenzione di responsabilità si considera operante qualora lo stesso: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione diffusa sia illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso. E’ idonea a delineare la figura dell’hosting provider “attivo” l’individuazione nella sua attività di taluni “indici di interferenza” (sui contenuti illeciti), da accertare in concreto da parte del giudice del merito: nel dettaglio, tali indici sarebbero costituiti dallo svolgimento di attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l’adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione: condotte che abbiano, in sostanza, l’effetto di completare ed arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati.
Brevetto per invenzione industriale e relativa modifica delle rivendicazioni depositate
In sede di redazione della domanda di brevetto o di sua estensione, il titolare deve espressamente richiedere al suo consulente brevettuale di inserire determinate caratteristiche e di modificare le rivendicazioni, non essendo desumibile tale richiesta solo dai disegni tecnici eventualmente trasmessi poiché l’estensione della tutela è determinata in via prioritaria dalle rivendicazioni ed i disegni hanno solo una funzione interpretativa delle stesse.
Opera originaria e diritti di remake
L’opera cinematografica è protetta come opera composta creata con il contributo dell’autore del soggetto, dell’autore della sceneggiatura, dell’autore della musica composta appositamente e del regista, che ne sono considerati coautori.
Il soggetto è l’opera letteraria, originale o derivata da una opera letteraria preesistente, che svolge l’argomento e l’intreccio narrativo destinato ad essere trasposto in forma cinematografica.
I diritti di remake si identificano con il diritto di trasporre ed elaborare il soggetto dell’opera originaria, perché l’elemento cruciale dell’elaborazione è rappresentato dallo sviluppo dell’idea narrativa originale di base.
L’opera successiva è tutelabile come opera nuova ancorché derivata – e quindi suscettibile di avere un autore o autori diversi dalla precedente – a condizione che essa presenti aspetti di relativa novità o di rielaborazione delle forme rappresentative ed espressive dell’opera originaria. L’opera derivata è autonomamente protetta in virtù del suo specifico carattere creativo ed i suoi autori e originari titolari dei diritti di utilizzazione sono i rielaboratori, mentre si deve escludere una comunione nel diritto d’autore sull’opera derivata fra autore dell’opera originaria ed elaboratore, in quanto contrastante con l’espressa disciplina normativa.
L’utilizzazione dell’opera derivata può avvenire solo con il consenso dell’autore dell’opera originaria, attraverso un contratto col quale questi si assicura il controllo dell’utilizzazione della propria opera.