Tribunale di Roma
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Ritardo nel pagamento per l’acquisto di quote e interessi
Deve escludersi l’applicazione degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 in un contratto avente per oggetto la cessione di quote sociali, essendo l’ambito di applicazione delle citate disposizioni limitate alle sole transazioni commerciali che prevedono la consegna di merci, ovvero di beni materiali.
Opposizione del creditore al progetto di scissione
È infondata l’opposizione del creditore al progetto di scissione parziale proporzionale che contesti genericamente l’operazione di scissione evidenziando esclusivamente il conferimento alla società beneficiaria dei cespiti (nel caso di specie, immobiliari) assegnati senza effettuare una valutazione complessiva dell’operazione dal punto di vista economico, finanziario e patrimoniale.
Spetta al creditore opponente l’onere di dedurre e dimostrare il rischio concreto e attuale della perdita o diminuzione quantitativa e qualitativa della garanzia [ LEGGI TUTTO ]
Decreto ingiuntivo per prestazione di amministrazione fiduciaria di quote
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, con la conseguenza che il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, in giudizio, indipendentemente dall’esistenza (o persistenza) dei presupposti di legge richiesti per l’emissione del decreto ingiuntivo (nel caso di specie il Tribunale [ LEGGI TUTTO ]
Cessazione dalla carica di amministratore, inadempimento all’obbligo di riconsegna della documentazione sociale, decreto ingiuntivo e onere della prova
La cessazione dalla carica di amministratore comporta l’obbligo di consegna al nuovo amministratore di tutta la documentazione sociale e, in difetto, è possibile ottenere ingiunzione ex art. 633 c.p.c. per consegna di “cosa mobile determinata”. [ LEGGI TUTTO ]
Credito sub iudice e esercizio dell’azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto il conferimento di immobili in una società di capitali
La circostanza che l’azione revocatoria non abbia scopi restauratori, né nei confronti del debitore né in favore del creditore istante, ma tenda unicamente a restituire la garanzia generica assicurata dal patrimonio del debitore a qualunque creditore, e quindi anche a quello meramente eventuale, comporta che il rimedio di cui all’art. 2901 c.c. possa essere utilmente esperito anche per la tutela di crediti litigiosi o contestati, ed, addirittura, di mere aspettative di credito prive dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Il rimedio dell’art. 2901 c.c. è esperibile anche al fine di rendere inopponibile, al creditore del socio conferente, il trasferimento effettuato mediante il negozio di conferimento. Invero il negozio di conferimento di beni in natura – tanto se posto in essere in esecuzione dell’obbligo assunto in sede di costituzione della società, quanto se realizzato a liberazione della quota sottoscritta in occasione di una successiva operazione di aumento del capitale sociale – deve indubbiamente riguardarsi come atto di disposizione e, segnatamente, quale atto traslativo a titolo oneroso, dacché comporta il trasferimento dei beni che ne formano oggetto dal patrimonio del conferente a quello della società conferitaria, che è soggetto terzo ben distinto dalle persone dei soci.
In tema di azione revocatoria, per la sussistenza del cd. eventus damni, non è richiesta la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, anche in forza della mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore.
Il conferimento di un bene (nella specie immobile) in una società di capitali è idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore del conferente, dato che sostituisce nel suo patrimonio al bene ceduto un titolo di partecipazione a “capitale di rischio”.
Validità della delibera di esclusione di un socio nelle società di persone
Nelle società di persone è validamente assunta la delibera di esclusione di un socio ove quest’ultimo abbia ricevuto comunicazione della delibera medesima al fine di proporre opposizione. La delibera di esclusione non richiede, infatti, né che siano stati consultati tutti i soci [ LEGGI TUTTO ]
Diritti patrimoniale e diritto morali sulle opere cinematografiche
In tema di diritti patrimoniali dell’opera cinematografica, la legge attribuisce al produttore non il semplice esercizio di un diritto altrui, ma la titolarità di un diritto proprio, a titolo originario (Cass. 13/11/1973 n. 3004), che ricomprende ogni possibile utilizzazione economica dell’opera filmica in quanto tale (sia cinematografica che televisiva), cioè del film adoperato quale [ LEGGI TUTTO ]
Il difetto di interesse ad agire per la rettifica dei bilanci successivi a quello oggetto di impugnazione
Una volta dichiarata invalida la delibera di approvazione di un bilancio scatta l’obbligo per gli amministratori, ai sensi dell’art. 2377 c.c., sia di redigere un nuovo bilancio del relativo esercizio e di procedere alla nuova approvazione, sia di adottare [ LEGGI TUTTO ]
Invalidità di delibera assembleare che esclude la restituzione integrale di finanziamenti soci
L’istituto del finanziamento erogato dal socio in favore della società soggiace alla regola della postergazione (art. 2467 c.c.), finalizzata ad impedire la traslazione del rischio d’impresa sui creditori sociali allorquando il socio che -conoscendo o potendo conoscere lo stato di crisi finanziaria della società- sostenga comunque la stessa con mezzi non adeguati e, quindi, non con conferimenti, ma con ulteriore indebitamento della società, che, a sua volta, aggrava lo squilibrio patrimoniale. Tale meccanismo di momentanea indisponibilità opera tuttavia solo al ricorrere di presupposti individuati dalla norma, ossia: – un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto; – una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. [ LEGGI TUTTO ]
Conflitto di interessi ex art. 2475-ter c.c.; responsabilità degli amministratori ed onere della prova; risoluzione ex art. 1453 c.c. e risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c.
Ai fini del conflitto di interessi, ex art. 2475-ter c.c., quale causa di annullamento del contratto concluso dal rappresentante legale della società, è necessario che costui persegua interessi propri suoi personali (od anche di terzi) inconciliabili con quelli del rappresentato, così che, all’utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante per sé medesimo o per il terzo, segua o possa seguire il danno del rappresentato. L’esistenza di un conflitto d’interessi tra la società ed il suo amministratore, ai fini dell’annullabilità del contratto, deve essere accertata [ LEGGI TUTTO ]