Tribunale di Roma
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Intestazione fiduciaria di quote di partecipazione al capitale sociale di una società e legittimazione ad agire
Dalla legittimazione ad agire o a contraddire va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d’ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel [ LEGGI TUTTO ]
Compromettibilità dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori
Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi. L’area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsivoglia iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio. [ LEGGI TUTTO ]
Cancellazione della società: impossibilità sopravvenuta del contratto preliminare di cessione di quote
La intervenuta estinzione della società determina lo scioglimento, per impossibilità sopravvenuta, del contratto preliminare anteriormente stipulato di compravendita delle partecipazioni della stessa società, rendendo beni non più commerciabili le relative quote di partecipazione.
Prescrizione del diritto ai dividendi e prova dell’interruzione
Ai sensi dell’art. 2949 cod.civ. il termine di prescrizione per i diritti derivanti dai rapporti sociali si perfeziona in cinque anni; tra tali diritti deve ricomprendersi anche quello alla riscossione degli utili maturati dai soci ad ogni chiusura di bilancio per l’anno di esercizio di riferimento, all’esito dell’approvazione [ LEGGI TUTTO ]
Cessione di partecipazione sociali disciplinata da due atti contemporanei. Prevalenza della scrittura privata autenticata dal notaio.
Nel caso in cui la cessione della partecipazione sociale sia disciplinata da due scritture contemporanee, deve ritenersi che la regolamentazione definitiva dei rapporti negoziali tra le parti trovi la propria sede nella scrittura privata autentica dal notaio poiché soltanto questa può [ LEGGI TUTTO ]
Natura della responsabilità del liquidatore ex art. 2495 c.c. e onere della prova del creditore
La responsabilità dei liquidatori ex art. 2495, II co., c.c. ha natura extracontrattuale, quale illecito aquiliano integrato dalla “ingiusta” lesione del diritto di credito del terzo. Infatti, l’obbligo di procedere [ LEGGI TUTTO ]
Sostituzione di delibera impugnata con altra presa in conformità alla legge: cessazione della materia del contendere
Onere probatorio della curatela fallimentare nell’azione esercitata per il risarcimento dei danni subiti dalla società e dal ceto creditorio
Nell’azione esercitata dalla curatela fallimentare per il risarcimento dei danni subiti dalla società e dal ceto creditorio incombe sulla parte attrice l’onere di provare i danni da risarcire, e, in particolare, l’esistenza di un passivo fallimentare maggiore dell’attivo fallimentare stesso. [ LEGGI TUTTO ]
Impugnazione di trasferimento di quote di capitale sociale e risarcimento del danno
Per lo scioglimento della comunione ereditaria, relativa ad una partecipazione sociale, è necessario un formale atto di divisione o volontario (scrittura privata autenticata o atto pubblico) ovvero giudiziario, con necessità, sia nell’uno che nell’altro caso, di successiva iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto o provvedimento di scioglimento.
Il contratto di vendita della quota di una società di capitali caduta in successione “mortis causa” è valido, ma ha solo efficacia obbligatoria fra le parti del contratto stesso e condizionata dall’attribuzione al socio cedente, in sede di divisione dei beni caduti in successione, di quel determinato bene (immateriale) ossia la partecipazione sociale in quella determinata percentuale. Per l’effetto, fino alla formale divisione, la cessione, avente ad oggetto la quota ideale di un bene ancora indiviso, non può essere opponibile né agli altri comproprietari né alla società.
Invalidità della deliberazione assembleare per abuso di maggioranza ed onere della prova
Si verifica abuso di maggioranza (o “eccesso di potere”) tutte le volte in cui una delibera assembleare sia adottata ad esclusivo beneficio dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, essendo in tal caso applicabile l’art. 1375 c.c., in forza del quale il contratto deve essere eseguito in buona fede, atteso che le determinazioni dei soci durante lo svolgimento del rapporto associativo debbono essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione, in quanto preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale.