Tribunale di Roma
776 risultati
Bancarotta degli amministratori delle società di un gruppo e responsabilità verso i fallimenti delle controllate
La clausola di garanzia nella cessione di quote sociali quale obbligazione per il cedente
Nei contratti di cessione di quote sociali, la garanzia di insussistenza di passività conosciute all’epoca della cessione (cd. clausola di garanzia), costituisce un obbligo in capo al cedente, di pagare eventuali emersioni debitorie aventi origine e causa nella propria gestione della società, benché dette sopravvenienze passive siano emerse a seguito della cessione.
A tal fine, incombe sul cessionario l’onere di provare tanto di non esser stato reso edotto circa le passività prima della cessione quanto di aver adempiuto al soddisfacimento delle ragioni dei creditori delle dette debenze.
Prova della conclusione del contratto di cessione di quote
Chi agisce in giudizio per vedere riconosciuta la propria qualità di socio e il proprio diritti agli utili della società in forza di un contratto di cessione di quote deve fornire adeguata prova del contratto di cessione che intende far valere in giudizio, in ordine sia alla conclusione del contratto che ai soggetti partecipanti all’atto, non essendo sufficiente la produzione di una scrittura privata priva di ogni sottoscrizione.
Impugnazione della delibera assembleare di cooperativa edilizia
Postergazione legale del finanziamento del socio: requisito soggettivo ed oggettivo
In tema di postergazione dei finanziamenti soci rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, l’art. 2467 comma 2 c.c. prevede che si intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Il regime di postergazione legale del credito del socio derivante dal finanziamento effettuato alla società richiede due requisiti: uno soggettivo, consistente nella sussistenza della dazione di denaro alla società ad opera di un socio ed uno oggettivo consistente nella condotta del socio stesso il quale, conoscendo o dovendo conoscere la situazione di crisi irreversibile della società, aveva provveduto a sostenerne la operatività con mezzi non ragionevoli e non adeguati, ossia con mezzi tesi ad incrementare il capitale sociale, ma che avevano provocato ulteriore indebitamento (giacché, secondo una valutazione di natura prognostica, sarebbe stato preferibile soddisfare i creditori prima della restituzione del predetto apporto che assumeva la connotazione dissimulata di conferimento).
Annullabilità della deliberazione di approvazione del bilancio per irritualità della convocazione
Qualora non siano state osservate le disposizioni in tema di ritualità della convocazione assembleare deve postularsi che la deliberazione di approvazione del bilancio sia stata invalidamente assunta e vada annullata, in quanto lesiva del diritto del socio impugnante di acquisire approfondita cognizione del progetto di bilancio e del sostrato economico-finanziario a supporto della appostazione delle molteplici voci contabili.
Sostituzione della delibera invalida e contenuto dell’ordine del giorno
L’indicazione dell’elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all’assemblea con la necessaria preparazione e informazione, nonché di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell’ordine del giorno. A tal fine, tuttavia, non è necessaria una indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente una indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l’adozione da parte dell’assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni consequenziali e accessorie.
Mala fede nell’iscrizione del atto di alienazione della quota sociale
Il regime di circolazione delle quote di partecipazione di società a responsabilità limitata è regolato dall’art. 2470 c.c., che dispone, tra l’altro, che l’atto di trasferimento di una partecipazione, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Da tale iscrizione, l’atto ha effetto di fronte alla società. Inoltre, la disposizione menzionata ha cura di regolare anche l’ipotesi di conflitto tra più acquirenti della medesima quota: dispone infatti il terzo comma dell’art. 2470 c.c. che, se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l’iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore. Gli effetti che l’ordinamento così riconosce all’iscrizione nel registro delle imprese non operano qualora tale iscrizione sia stata eseguita, con evidente mala fede, nelle more del giudizio intrapreso da un terzo acquirente per la verificazione delle sottoscrizioni poste in calce ad una scrittura privata di cessione della medesima quota.