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Tribunale di Napoli


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11 Ottobre 2022

Cessazione della materia del contendere e sopravvenuta inefficacia della misura cautelare

Allorquando il giudizio di merito addiviene ad estinzione, a seguito di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere pronunciata la revoca/sopravvenuta inefficacia del sequestro conservativo pronunciato in sede cautelare, e, laddove esso abbia ad oggetto quote societarie, deve essere ordinata la cancellazione di ogni e qualsivoglia conseguente iscrizione pregiudizievole nel Registro delle Imprese.

3 Ottobre 2022

Non compromettibilità in arbitri delle delibere di impugnazione del bilancio e la ratio dell’art. 2434 bis c.c.

L’art. 34 d. lgs. n. 5/2003 prevede la devolubilità ad arbitri di alcune, ovvero di tutte, le controversie insorgenti tra soci o tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Non è compromettibile in arbitri la delibera concernente la veridicità e la chiarezza del bilancio; tali norme, infatti, non sono solo imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dell’interesse dei singoli soci ad essere informati dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni anno, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto.

Con riferimento specifico alle delibere di approvazione del bilancio, sono annullabili quelle adottate in presenza di violazioni procedimentali nella formazione del bilancio; sono viceversa nulle le deliberazioni di approvazione del bilancio caratterizzate dalla violazione di precetti inderogabili, sia sotto il profilo formale (ad esempio, per l’omessa convocazione del socio alle assemblee e, dunque, in caso di assoluta assenza di informazione), sia sotto il profilo sostanziale (veridicità e correttezza del contenuto del bilancio).

L’art. 2434 bis c.c., applicabile alle s.r.l. in virtù del rinvio compiuto dall’art. 2479 ter c.c., stabilisce poi un ulteriore limite all’impugnabilità delle delibere che attengono all’approvazione del bilancio, per le quali le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che sia avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo. L’accertata invalidità di un bilancio non potrebbe ripercuotersi su quello successivo, tenendo conto dell’autonomia di ciascuno di questi e dell’esigenza di assicurare solo la continuità formale dei criteri utilizzati nella rispettiva redazione. In altre parole, la prescrizione in esame finisce per far diventare inutile l’impugnativa del bilancio precedente. Ed infatti, ove quello successivo contenga lo stesso vizio, occorrerà impugnarlo autonomamente; ove invece contenga emenda dei vizi originari, ancor di più potrebbe ritenersi cessato qualunque interesse all’impugnativa del primo bilancio. La ratio della previsione dell’art. 2434 bis c.c. è infatti quella di attuare, esprimendolo nella fattispecie concreta, il generale principio di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), poiché – secondo la valutazione della fattispecie stessa data dal legislatore, letta alla luce del principio di continuità dei bilanci –, approvato il bilancio successivo, la rappresentazione data, con il bilancio precedente, della situazione economico patrimoniale della società ai soci ed ai terzi ha esaurito le sue potenzialità informative (ed organizzative), e dunque anche le sue potenzialità decettive, dovendo invece i destinatari dell’informazione, per ogni valutazione e decisione organizzativa conseguente, far riferimento all’ultimo bilancio approvato. Tradotta questa visione ordinamentale in termini di interesse ad agire, ne emerge con evidenza il difetto con riguardo all’impugnativa di un bilancio superato dall’approvazione di quello successivo.

3 Ottobre 2022

Il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità dei creditori sociali

L’azione dei creditori sociali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2394 e 2949, co. 2, c.c., è soggetta a prescrizione quinquennale. Dalla lettura combinata delle due disposizioni normative emerge che l’elemento essenziale posto a fondamento dell’azione di responsabilità è costituito dall’incapienza del patrimonio sociale che pregiudica la soddisfazione dei creditori sociali. Ne consegue che, essendo l’incapienza l’elemento determinante dell’azione di responsabilità, non dunque l’insolvenza o il dissesto, è al momento del verificarsi di siffatta condizione che occorre far riferimento per verificare il dies a quo del termine prescrizionale rispetto all’azione dei creditori danneggiati, non potendosi postulare la necessaria coincidenza di tale termine con l’eventuale data di dichiarazione del fallimento. A tal fine, occorre delimitare e precisare la nozione di insufficienza patrimoniale prevista all’art. 2394 c.c., in quanto la legge riconosce ai creditori sociali il diritto di ottenere, a titolo di risarcimento danni, da amministratori e/o sindaci l’equivalente delle prestazioni che, in quanto imputabili a colpa degli stessi, la società non è più in grado di adempiere. Ne deriva che è tale ipotesi a delineare concretamente la nozione di insufficienza patrimoniale, individuando un’eccedenza delle passività sulle attività, ovverosia una situazione in cui l’attivo sociale, raffrontato ai debiti della società, risulta insufficiente al loro soddisfacimento. La nozione di insufficienza patrimoniale, dunque, non è perfettamente sovrapponibile a quella di insolvenza, che corrisponde ad un’incapacità della società di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, potendosi verificare tale eventualità anche a seguito di una situazione di illiquidità, che non comporta necessariamente un’eccedenza del passivo sull’attivo. Pertanto, il momento in cui si verifica l’insufficienza del patrimonio, non coincidendo con il determinarsi dello stato di insolvenza, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento.

L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell’art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione). È, pertanto, necessario che l’insufficienza del patrimonio sociale, destinato al soddisfacimento dei crediti, risulti da un qualsiasi fatto esteriore, che faccia ritenere che tale situazione potesse essere conosciuta oggettivamente dai creditori sociali anche senza verifica diretta della contabilità della società, non essendo a tal fine necessario che detta insufficienza risulti da un bilancio approvato dall’assemblea dei soci.

L’onere di provare un’anteriore manifestazione dell’insufficienza del patrimonio sociale, rispetto al momento storico individuato dall’attore, grava nell’azione di responsabilità dei creditori sociali sugli amministratori e/o sui sindaci che eccepiscono la prescrizione; ulteriormente, tale onere non può dirsi assolto mediante generiche deduzioni, non confortate da utili elementi di fatto, in quanto la nozione di insufficienza patrimoniale, come desumibile dall’interpretazione sistematica degli artt. 2394 e 2949, co. 2, c.c. inerisce ad una situazione oggettivamente conoscibile e percepibile da parte di tutti i creditori, non necessariamente coincidente con lo stato d’insolvenza, includendo dunque ogni fatto verificabile anche senza una diretta analisi della contabilità sociale e non richiedendosi, a tal fine che risulti da un bilancio approvato dall’assemblea dei soci.

29 Settembre 2022

Azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare nei confronti degli amministratori di s.r.l.

Il diritto a far valere l’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. sorge nel momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente per il soddisfacimento dei creditori della società e si manifesti il decremento patrimoniale – sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante – costituente il pregiudizio che la società non avrebbe subito se non vi fosse stato un comportamento, commissivo od omissivo, illegittimo da parte degli amministratori.

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 l. fall. racchiude in una sola posizione giuridica la legittimazione del successore nel patrimonio sociale della società fallita, nonchè la legittimazione a far valere i diritti che la legge fallimentare attribuisce ai creditori terzi, in sè considerati quali massa indistinta per effetto dell’universalità della procedura concorsuale.

29 Settembre 2022

Intese restrittive della concorrenza: i rapporti con i contratti stipulati a valle

Tra l’intesa a monte e la fideiussione bancaria a valle si configura un collegamento funzionale, alla cui stregua la stipula di tali atti può essere individuata come un’operazione unitaria tesa alla violazione della normativa antitrust nazionale ed europea. In tal guisa, l’art. 2, co. 3, l. 287/1990, statuisce che le intese vietate sono nulle ad ogni effetto, così comprendendo anche i contratti che conferiscono concreta attuazione all’intesa vietata.

I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a), l. 287 del 1990 e 101 TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3, della legge succitata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

26 Settembre 2022

Sulle caratteristiche dell’attività di direzione e coordinamento e sulla legittimazione attiva della società eterodiretta ai sensi dell’art. 2497 c.c.

Per attività di direzione e coordinamento si intende la formulazione ed attuazione di regole organizzative secondo un progetto unitario, inteso quale manifestazione di volontà dell’ente dirigente. In particolare, la direzione unitaria non si esaurisce nel solo effettivo esercizio di influenza dominante ad opera di una società o di un ente su altra società: ciò che connota l’attività di direzione e coordinamento è l’accentramento presso gli organi gestori della controllante o delle holding intermedie di funzioni amministrative inerenti alle diverse entità aggregate, in modo da creare una struttura organizzativa intesa ad assicurare un processo di direzione unitario, articolato nella pianificazione e programmazione, nell’organizzazione, nel coordinamento e nella guida riconducibile ad un unico soggetto giuridico. L’attività di direzione e coordinamento è un quid pluris rispetto al controllo, in quanto manifestazione di un potere di ingerenza più intenso e pregnante, consistente nel flusso costante di istruzioni impartite dalla società controllante e trasposte all’interno delle decisioni assunte dagli organi della controllata, involgenti momenti significativi della vita della società quali le scelte imprenditoriali, il reperimento dei mezzi finanziari, le politiche di bilancio e la conclusione di contratti importanti.

L’art 2497 c.c., nel mentre configura una responsabilità da abuso di direzione e coordinamento della società dirigente verso i soci e creditori della società controllata, finisce inevitabilmente per svolgere una funzione conformativa della fattispecie anche rispetto alla responsabilità della società dirigente verso il soggetto direttamente danneggiato, cioè la società controllata, la quale è legittimata ad agire ai sensi dell’art. 2497 c.c.

19 Settembre 2022

I limiti della c.d. business judgement rule

L’insindacabilità del merito delle decisioni degli amministratori (c.d business judgement rule) è soggetta all’eccezione concernente la valutazione di omissioni di cautele, verifiche ed informazioni normalmente richieste per le scelte gestionali nell’ambito del processo decisionale, ovvero di scelte irragionevoli o arbitrarie, come nel caso di operazioni particolarmente avventate, irrazionali, improntate a leggerezza o imprudenza.

16 Settembre 2022

I limiti di applicabilità dell’art. 2497 c.c. agli enti pubblici

L’art. 2497 c.c. delinea il proprio ambito di applicazione soggettiva individuando, al primo comma, quali destinatari della disciplina ivi contenuta le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento. La locuzione “società ed altri enti” non comporta alcuna possibilità di escludere, dall’ambito applicativo della normativa, gli enti pubblici. La portata applicativa dell’art. 2497 c.c. in relazione alle società partecipate dagli enti locali ha avuto un chiarimento da una disposizione di interpretaizone autentica, contenuta nell’art. 19, co. 6, d.l. 78/2009, convertito nella l. 102/2009. In base a questo dato legislativo, il primo comma dell’art. 2497 c.c. si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell’ambito della propria attività imprenditoriale, ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.

Le società detenute dagli enti locali, ai sensi dell’art. 3, co. 27 ss., l. 244/2007, devono unicamente: prestare servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell’ente locale socio; svolgere servizi o attività strumentali per il perseguimento dei fini istituzionali dell’ente locale socio, la cui disciplina di riferimento è l’art. 13 d.l. 223/2006, convertito nella l. n. 248/2006. Sulla base di tale distinzione, è possibile ripartire la partecipazioni comunali in due categorie: (a) le società che gestiscono servizi di interesse generale e svolgono attività d’impresa; (b) le società che prestano servizi o attività strumentali per il perseguimento dei fini istituzionali dell’ente locale socio e non svolgono attività d’impresa, ma funzioni amministrative (cc.dd. società semi-amministrazioni). Pertanto, qualora l’ente locale detenga partecipazioni di categoria (a) l’ente locale medesimo e la sua partecipata sono sottoposti alla disciplina degli artt. 2497 ss. c.c. al pari di ogni altro socio “privato” che esercita attività di direzione e coordinamento sulle proprie controllate; qualora, invece, l’ente locale detenga partecipazioni di categoria (b), tali disposizioni non si applicano.

Gli enti soggetti a responsabilità ex art. 2497 c.c. sono quelli che detengono la partecipazione sociale nell’ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria. Dalla lettura della norma può affermarsi che l’interesse imprenditoriale, quale criterio per individuare i soggetti attivi dell’attività di direzione e coordinamento di società, è riscontrabile in capo agli enti pubblici (in linea generale chiamati ad agire in vista di finalità di interesse generale, in astratto incompatibili con la funzione di holding di chi dirige e coordina con la sottesa funzione imprenditoriale) che esercitano, per il tramite di una o più società, l’attività di produzione di beni o servizi secondo un criterio di obiettiva economicità: così inteso, l’interesse patrimoniale può addirsi (oltre agli enti pubblici economici) anche agli enti pubblici locali le cui attività (definibili) economiche sono dirette a realizzare pubbliche finalità. Un simile interesse non è invece ravvisabile nei confronti dello Stato, in quanto portatore di un interesse politico attinente al governo dell’economia, né degli altri enti pubblici che agiscono secondo criteri di pura erogazione (cc.dd. enti pubblici di protezione sociale). Più in particolare, tale interesse potrebbe ravvisarsi laddove l’ente pubblico partecipi in società che erogano servizi pubblici di rilevanza economica (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di distribuzione di energia elettrica) e non anche qualora l’ente partecipi in società che erogano servizi pubblici privi di rilevanza economica. In maniera sostanzialmente analoga, nell’ambito di applicazione dell’art. 2497 c.c. dovrebbero rientrare gli enti pubblici territoriali detentori di partecipazioni in società che erogano servizi rivolti al pubblico in regime di concorrenza, restandone esclusi gli enti pubblici territoriali esercenti attività amministrativa strumentale a favore degli enti medesimi (cc.dd. società semi-amministrazioni). È, quindi, la natura imprenditoriale dell’attività espletata dalla società controllata che è dirimente ai fini dell’applicazione, all’ente controllante, della responsabilità ex art. 2497 c.c., ma tale natura imprenditoriale non ricorre allorquando la controllata sia una società meramente strumentale.

L’ente in posizione di controllo contro il quale si agisce, per essere ritenuto responsabile, deve essere portatore di un interesse di impresa che va qualificato come detenzione di partecipazione societaria per svolgere attività imprenditoriale, ovvero per finalità economiche o finanziarie, cioè deve perseguire finalità latu sensu lucrative.

14 Settembre 2022

Nullità delle fideiussioni omnibus e non rilevanza dell’applicazione dello schema ABI alle fideiussioni specifiche

In materia di fideiussioni bancarie, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia (ratione temporis Autorità competente) assurge alla funzione di prova privilegiata della incompatibilità con le norme a tutela della concorrenza e del mercato della uniforme applicazione, da parte degli istituti bancari, di modelli contrattuali standardizzati contenti l’obbligo per il fideiussore di rimborsare la banca per le somme incassate in adempimento di obbligazioni garantite, se restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi (clausola c.d. di “reviviscenza”), la rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. e l’estensione della fideiussione a garanzia dell’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide (clausola c.d. di “sopravvivenza”). Poiché tali clausole sono da considerarsi quale sbocco “a valle” e manifestazione sintomatica dell’intesa vietata “a monte”, producendo l’effetto di limitare la possibilità di scelta tra i prodotti concorrenti sul mercato, la parte che intenda invocare la tutela reale assolverebbe all’onere probatorio su di sé incombente allegando e producendo il contratto di fideiussione ed il provvedimento dell’Autorità, mentre il Collegio sarebbe chiamato a verificare la conformità delle clausole impugnate rispetto a quelle censurate dal decreto 55/2005, ritenendone accertata l’anticoncorrenzialità. Tali premesse e conseguenze sono tuttavia applicabili limitatamente alle fideiussioni omnibus ed entro i limiti temporali oggetto dell’istruttoria compiuta dalla Banca d’Italia (2002/2005).

L’accertamento condotto dall’Autorità Garante ha avuto ad oggetto le condizioni generali della fideiussione omnibus, con ciò intendendosi quella particolare garanzia di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti presenti e futuri che il debitore ha assunto entro un limite massimo predeterminato, ai sensi dell’art. 1398 c.c. La nullità non può colpire anche le fideiussioni specifiche, riproducenti lo schema ABI relativo alla fideiussione omnibus.