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Tribunale di Torino


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28 Luglio 2021

Interruzione del contratto di fornitura di servizi relativi a contenuti sportivi e tutela cautelare. Il caso Vodafone vs Dazn

Nel diritto inglese una clausola che attribuisce la giurisdizione esclusiva su un certo contratto ad un certo Giudice (o ad un arbitro) deve essere interpretata, specie in materia commerciale, nel senso che qualsivoglia controversia scaturente dal contratto deve essere attribuita al Giudice scelto dalle parti, fatto salvo il caso che le parti abbiano espressamente formulato eccezioni alla regola generale attributiva della giurisdizione. Il richiamo all’esecuzione in Italia del provvedimento cautelare di cui all’art. 10 della l. 218/1995 deve essere interpretato in senso tecnico, ovvero nel senso che la misura cautelare possa essere eseguita coattivamente dallo Stato italiano in caso di mancata spontanea ottemperanza da parte dell’intimato, cosicché tale norma è inapplicabile quando il provvedimento cautelare richiesto attiene ad un facere infungibile (ovvero incoercibile), che come tale non può per definizione “essere eseguito in Italia”. [nel caso di specie il Tribunale, ritenuto applicabile al caso in esame il diritto inglese in ragione della scelta fatta dalle parti all’interno del contratto azionato in giudizio, interpretava la clausola di scelta del Foro ritenendo anche il giudizio cautelare compreso nella giurisdizione del Giudice designato dalle parti].

23 Luglio 2021

Quando la fotografia può essere considerata opera dell’ingegno?

Ai sensi degli artt. 1 e 2 n. 7 LA, le fotografie, per poter essere qualificate come opere dell’ingegno, devono avere carattere creativo. Ciò significa, che devono costituire manifestazione della personalità dell’autore e questa deve trasparire da vari concorrenti elementi, come la scelta e la disposizione degli oggetti da riprodurre, la selezione delle fonti delle luci, il dosaggio dei toni, ecc. La fotografia deve lasciare trasparire l’apporto personale dell’autore, il quale non si limita a riprodurre e documentare situazioni reali, ma, tramite il suo apporto creativo e la valorizzazione degli effetti e, per esempio, la scelta del soggetto e della sua espressione, riesce a creare suggestioni, purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull’aspetto meramente tecnico.

23 Luglio 2021

Contratto di subfornitura e risoluzione dello stesso in assenza di ipotesi tipiche: clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere, termine essenziale

Quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all’altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all’identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale. [Nella fattispecie entrambe le parti danno per scontata l’avvenuta risoluzione del contratto, ragion per cui l’organo giudicante da atto dell’intervenuta risoluzione del contratto di subfornitura.]

14 Luglio 2021

Principi in tema di OPA

Nel caso di subentro di un nuovo azionista nel controllo della società, il principio della parità di trattamento tra azionisti ex art. 92 TUF si esprime, assicurando parità di trattamento economico tra il socio di controllo uscente e gli azionisti di minoranza, nei termini previsti dalle disposizioni sulle offerte pubbliche di acquisto e scambio e in particolare sull’OPA obbligatoria prevista agli artt. 105 ss. TUF.

Il meccanismo legale dell’OPA obbligatoria, oltre che ad assicurare un buon funzionamento del mercato finanziario, è destinato a realizzare il soddisfacimento di un interesse in capo ai soci di minoranza della società, i quali possono scegliere se conservare la titolarità delle loro azioni, confidando in un futuro aumento del valore e della redditività delle stesse, o se monetizzarle per beneficiare anch’essi del premio di maggioranza.

La “collusione” tra l’offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori (art. 106 TUF), circostanza che giustifica un provvedimento di rettifica del prezzo da parte della Consob, può consistere in qualsiasi operazione collegata idonea a recepire, e quindi occultare, parte del valore della cessione.

Nella disciplina dell’OPA, non è configurabile un abuso nella dialettica tra maggioranza e minoranza, in quanto la maggioranza non ha il potere di obbligare gli altri soci, ancorché dissenzienti. Infatti, all’obbligo dell’acquirente di una partecipazione rilevante di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto ex art. 106 TUF corrisponde la piena facoltà di scelta di ciascun azionista destinatario dell’offerta se vendere le sue azioni al prezzo fissato oppure conservarle. Dunque, si deve escludere che la negoziazione del pacchetto di controllo, a cui segua un’OPA obbligatoria, possa qualificarsi come condotta abusiva, stante il fatto che tale vendita, pur potendo orientare i corsi di Borsa, non vincola a loro volta gli azionisti di minoranza a vendere, né a vendere al medesimo prezzo.

Il criterio della “ragionevole prevedibilità” di verificazione di una serie di circostanze, finalizzata all’individuazione del perimetro delle “informazioni privilegiate” (la cui definizione al tempo si trovava nell’art. 181 TUF, oggi all’interno dell’art. 7 Regolamento UE n. 596/2014), serve a distinguere le circostanze o gli eventi futuri di cui appare, sulla base di una valutazione globale degli elementi già disponibili, che vi sia una concreta prospettiva che essi verranno ad esistere o che si verificheranno rispetto a notizie generiche, situazioni ancora fluide o dai contenuti indefiniti.

5 Luglio 2021

L’obbligo di nuovi versamenti nelle società cooperative deve essere previsto da una clausola statutaria

Non può di regola essere demandato né all’assemblea né tantomeno agli organi della cooperativa il potere di imporre al socio versamenti in denaro ulteriori rispetto all’iniziale conferimento, salvo che tale potere non sia stabilito da una clausola statutaria per i fini dell’espletamento dell’attività della cooperativa e per il perseguimento dello scopo sociale.

La deliberazione dell’assemblea di una società cooperativa, con cui la maggioranza imponga ai soci nuove prestazioni accessorie, ovvero modifichi quelle previste dall’atto costitutivo non è di per sé nulla per l’impossibilità dell’oggetto, né inesistente per provenienza da un organo sfornito di potere, ma è soltanto impugnabile, se contraria alla legge o all’atto costitutivo, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 2377 c.c.

1 Luglio 2021

Tutela autoriale delle banche dati e illecita sottrazione di informazioni riservate

La verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda e non anche delle contestazioni mosse alla pretesa dalla parte convenuta, tenendo altresì conto che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell’azione da esperire in giudizio, essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili.

L’utilizzabilità da parte dell’ex lavoratore delle conoscenze acquisite nel corso della propria esperienza lavorativa non può estendersi fino al punto di ricomprendere un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, anche se non segretati o pretetti, che superino la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo e che configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito (in tal senso Cass. 12.7.2019 n. 18772).

Rientrano nella definizione di banche dati, secondo gli art. 2 n. 9 e 64-quinuies e sexies L. 633/41, le raccolte di opere, dati, e altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. Affinchè una banca dati possa rientrare nell’ambito di tutela della disciplina delle opere dell’ingegno è necessario che sia dotata del requisito della creatività, ovvero della capacità dell’opera di costituire espressione del suo autore.

La liquidazione equitativa del danno secondo quanto previsto dall’art. 158 L. 633/1941 in materia di violazione del diritto d’autore e dall’2600 c.c. in materia di concorrenza sleale presuppone in ogni caso la prova circa l’effettiva esistenza del danno. L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall’altro non ricomprende l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno (Cass. 22.2.2018 n. 4310, Cass. 30.7.2020 n. 16344).

Il mantenimento in funzione per un lungo periodo di tempo dell’account aziendale personale di un dipendente dopo l’interruzione del rapporto di lavoro si pone in contrasto con il diritto alla riservatezza dello stesso.

Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 (codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno”, in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito (Cass. 20.8.2020 n. 17383). Il danno alla privacy, come ogni danno non patrimoniale, non sussiste in “re ipsa”, non identificandosi il danno risarcibile con la mera lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, seppur può essere provato anche attraverso presunzioni (Cass. 10.6.2021 n. 16402).

9 Giugno 2021

Natura e prescrizione dell’azione di responsabilità del creditore sociale di S.r.l.

L’azione di responsabilità del creditore sociale è ora espressamente prevista anche per le S.r.l. dall’art. 2476 comma 6 c.c. (introdotto con il D.Lgs. 12.1.2019 n.14 con decorrenza dal 16.3.2019); peraltro l’art. 2394 c.c. – dettato per le S.p.a. – era già in precedenza ritenuto analogicamente applicabile alle S.r.l. dall’orientamento giurisprudenziale ritenuto condivisibile, identica essendo la ratio che sottende alla tutela dei creditori sociali nei diversi tipi societari. Si tratta di azione di natura extracontrattuale che presuppone l’insufficienza patrimoniale cagionata dall’inosservanza da parte degli amministratori di obblighi di conservazione del patrimonio sociale. Tale azione ha natura, altresì, autonoma, e non surrogatoria, rispetto all’azione sociale.

Il termine di prescrizione comincia a decorrere, in applicazione del criterio generale dell’art. 2935 c.c., dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale è divenuta oggettivamente conoscibile da parte del creditore.

7 Giugno 2021

Revoca per giusta causa di amministratore di società di persone: ipotesi applicative, compatibilità con ricorso ex art. 700 c.p.c. e operatività della business judgment rule

La giusta causa di revoca dell’amministratore di società di persone di cui all’art. 2259, terzo comma, c.c. viene integrata da qualsiasi evento che integri la violazione degli obblighi propri dell’amministratore e incida negativamente sul carattere fiduciario del rapporto o, comunque, renda impossibile il naturale svolgimento del rapporto di gestione (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente la giusta causa di revoca dell’amministratore di una s.s. nel caso di mancata preventiva informazione al socio e co-amministratore di una disdetta di un contratto di locazione in essere tra la società ed il proprio conduttore e la successiva opposizione in merito alla stipulazione di un nuovo contratto di locazione).

Non risulta applicabile alle società di persone la disposizione di cui all’art. 2409 c.c., posto che essa trova applicazione solamente in relazione alle società di capitali, anche prive di organo di controllo.

La c.d. business judgment rule, che corrisponde al principio di insindacabilità della gestione da parte degli amministratori opera solo quando gli atti di gestione; (i) sono conformi alla legge e allo statuto sociale; (ii) non sono contaminati da situazioni di conflitto di interesse dei gestori; (iii) sono assunti all’esito di un procedimento di assunzione di informazioni propedeutiche alla decisione gestoria adeguato all’incidenza sul patrimonio dell’impresa; (iv) sono razionalmente coerenti con le informazioni e le aspettative di risultato emerse dal procedimento istruttorio. In mancanza delle predette condizioni, la business judgment rule non opera.

4 Giugno 2021

Delibera di sospensione della distribuzione degli utili e formalità dell’iscrizione dei soci nel registro delle imprese

La delibera di distribuzione degli utili fa sorgere in capo al socio (ancora) proprietario delle quote – in base al mero dato formale dell’iscrizione al registro delle imprese – il diritto individuale alla corresponsione dei dividendi, anche
nel caso in cui si sia nel frattempo perfezionato un negozio traslativo delle quote medesime ma in assenza del deposito dell’atto e dell’iscrizione.

La delibera con la quale l’assemblea dei soci vota la distribuzione degli utili può incidere sull’an e sul quantum, ma non può stabilire peculiari modalità di distribuzione o ripartizione tra i soci stessi che non siano previste nell’atto costitutivo o, in mancanza, che deroghino al principio c.d. di proporzionalità. Tantomeno, ai sensi dell’art. 2478-bis, co. 3, c.c., l’assemblea può disporre la distribuzione degli utili per una parte delle quote di titolarità di alcuni soci e l’accantonamento per altra parte di titolarità di altri e diversi soci, in quanto tale decisione lederebbe ingiustificatamente e iniquamente il diritto individuale di questi ultimi alla corresponsione degli utili.