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Tribunale di Torino


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7 Maggio 2020

Esclusione del socio di s.r.l.

E’ valida la clausola contenuta nello statuto di una S.r.l. che preveda espressamente l’obbligo del socio di cedere la propria quota – con conseguente esclusione dalla compagine sociale – a fronte della perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società. Infatti, l’esclusione del socio ex art. 2473-bis cod. civ. non ha natura necessariamente sanzionatoria e può essere legittimamente ancorata alla perdita di requisiti personali del socio di ordine profesisonale, quali l’iscrizione in albi ed elenchi o, più in generale, alla perdita delle condizioni cui lo statuto subordina l’assunzione della qualità di socio. Il tutto, con l’unico limite che non si tratti di requisiti bizzarri o denotanti una mera volontà capricciosa.

 

La clausola di esclusione è altresì valida ove preveda che l’obbligo di cessione della quota del socio uscente avvenga ad un prezzo desunto in percentuale dal valore del patrimonio netto della società e non dal valore di mercato. Sul punto, va evidenziato che la norma dell’art. 2473, comma 3, cod. civ. – richiamata dall’art. 2473-bis cod. civ. – che prevede per le s.r.l. il criterio del valore di mercato per determinare la quota da liquidare al socio uscente, non abbia natura inderogabile.

L’art. 2473 c.c. non vieta espressamente che lo statuto della s.r.l. stabilisca criteri di determinazione del valore di liquidazione della partecipazione diversi da quelli stabiliti dalla legge. Ciò è in linea con lo spirito della riforma del diritto societario che, per la società a responsabilità limitata, prevedeva un’ampia autonomia statutaria e, altresì, un ampliamento di tale autonomia con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale, nonché del recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di tutela dell’integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali.

 

 

Ai fini del legititmo esercizio del diritto di recesso per durata indeterminata della società, non integra i presupposti della durata eccessiva e, dunque, equipollente alla durata indeterminata ex art. 2473, comma 2, cod. civ., una società che sia stata costituita nel 2011 sino al 31 dicembre 2050, trattandosi di un arco di tempo non superiore nè alla durata della vita media della persona fisica nè alla ragionevole data di compimento del progetto imprenditoriale della società. Ai fini di tale valutazione, inoltre, è irrilevante la circostanza che nel 2050 il singolo socio recedente abbia un’età non più da lavoro.

 

 

27 Aprile 2020

Amministratore di fatto di S.r.l.

Integra la figura dell’amministratore di fatto la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, risulta inserita nella gestione sociale impartendo direttive e condizionando le scelte operative della società in modo sistematico e completo.

 

 

27 Aprile 2020

La responsabilità del socio di S.r.l. ex art. 2476, comma 7, cod. civ. e la responsabilità dell’amministratore per aggravamento dello stato di dissesto

Nell’ipotesi di perdita integrale del capitale sociale non accertata dall’organo amministrativo, sono responsabili in solido con gli amministratori i soci che, ex art. 2476, comma 7, cod. civ., hanno intenzionalmente deciso e autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

In particolare, affinché il requisito dell’intenzionalità risulti integrato occorre che il socio sia consapevole dell’antigiuridicità dell’atto stesso, ravvisabile ogni qualvolta l’atto risulti contrario alla legge o all’atto costitutivo della società ovvero quando l’atto, di per sè lecito, venga esercitato in modo abusivo con finalità non riconducibile allo scopo pratico posto a fondamento del contratto sociale. Rilevano, sotto questo profilo, non solo le determinazioni assunte dal socio in sede assembleare, ma qualsiasi manifestazione di volontà espressa dal medesimo anche al di fuori dell’assemblea, purché siano idonee ad influire sulle attività di gestione sociale.

 

In caso di perdita integrale del capitale sociale di una società a responsabilità limitata e prosecuzione dell’attività sociale in violazione degli artt. 2482-ter e 2487 cod. civ., il danno derivante dall’aggravamento dello stato di dissesto della società va determinato in base al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali qualora l’attore abbia allegato inadempimenti dell’amministratore astrattamente idonei a porsi quale cause del danno lamentato. Il tutto, in linea con il disposto dell’art. 2486, comma 3, cod. civ. così riformato dal D. Lgs. 12 gennaio 2019 secondo cui “quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’art. 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione”.

 

 

21 Aprile 2020

Nullità del brevetto europeo: incoerenza tra i disegni e le rivendicazioni depositate

Non sussiste la possibilità di dichiarare la nullità parziale del brevetto relativamente a singoli disegni, la cui incoerenza con le rivendicazioni può invece rilevare, ad esempio, per escludere la contraffazione del titolo da parte di prodotti realizzati con caratteristiche corrispondenti ai disegni stessi.  Tale conclusione è in linea con il sistema brevettuale che conferisce un ruolo centrale alle rivendicazioni nel definire l’ambito di protezione del brevetto, anche nel caso di limitazione o di sua nullità parziale, ed ai disegni la funzione di supporto interpretativo delle rivendicazioni.

11 Marzo 2020

Art 48 c.p.i e stato della tecnica

Ai sensi dell’art. 48 c.p.i, “un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”. Il requisito dello stato della tecnica richiede che il soggetto utilizzi tutti gli insegnamenti tratti da una presunta anteriorità. Infatti, una selezione dei dati rilevanti, ossia, una selezione dei soli dati che appaiono utili per risolvere il problema di cui si tratta non è idonea di per sé a dimostrare la sussistenza del requisito di cui all’art. 48 cp.i.

11 Marzo 2020

Responsabilità verso il socio per informazioni non trasparenti sui flussi di cassa

Risulta fondata la domanda risarcitoria del socio nei confronti dell’amministratore che lo abbia indotto ad effettuare ulteriori investimenti nella società, sotto forma di finanziamenti soci, fornendo un’informazione non trasparente sui flussi di cassa, per i ricavi già maturati e per quelli attesi.

11 Marzo 2020

E’ inammissibile la richiesta di c.t.u. contabile sui bilanci della società se questi non sono stati tempestivamente prodotti in giudizio

La richiesta di C.T.U. contabile da disporsi sui bilanci della società non è ammissibile, con conseguente rigetto dell’azione di responsabilità dell’amministratore unico della stessa, se l’attore non ha prodotto in giudizio i bilanci asseritamente falsificati dallo stesso amministratore. Tale carenza documentale non può nemmeno essere superata per il tramite della previsione ex art. 198 c.p.c. che, in materia di consulenza contabile, autorizza il C.T.U. a esaminare con il consenso delle parti anche documentazione eventualmente non prodotta in causa, poichè tale previsione non può dergare al vigente regime delle preclusioni. [ LEGGI TUTTO ]

Contegno del licenziatario alla scadenza della licenza e responsabilità per l’illecita successiva circolazione di opera dell’ingegno

Il licenziatario che, scaduta la licenza, non abbia venduto o commercializzato opere del licenziante e/o autorizzato terzi a diffonderle, essendosi, all’opposto, diligentemente adoperato per porre fuori dal mercato dette opere, non può ritenersi responsabile di alcuna relativa illecita distribuzione.

La “grave difficoltà” di provare il danno dà ingresso al giudizio equitativo; occorre, tuttavia, che si tratti di impossibilità o difficoltà di prova sull’ammontare e non sull’esistenza del danno; in altre parole, occorre che l’evento lesivo sia certo ma sia incerta la sua estensione o l’estensione dei suoi effetti economici negativi.

La valutazione equitativa del danno non deve sopperire all’inerzia del danneggiato, nel senso che, se il danneggiato, pur avendone la possibilità, omette di provare elementi utili per la determinazione del danno, il giudice deve tener conto solo degli elementi provati e di quegli elementi che per la loro notorietà non hanno bisogno di prova.

24 Febbraio 2020

Accertamento risoluzione cessione quote

Il convenuto contro cui sia prodotta in giudizio una scrittura privata di risoluzione consensuale dell’atto di acquisto di quote di S.r.l. ha l’onere di effettuarne il disconoscimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 214 c.p.c., dovendo in caso contrario intendersi tale scrittura riconosciuta ex art. 215 c.p.c., anche laddove il convenuto abbia chiesto di accertare, in via incidentale, l’inesistenza di tale scrittura in sede arbitrale.