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Tribunale di Torino


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2 Dicembre 2019

Azione ex art. 2497 cod. civ.: non sussiste litisconsorzio necessario tra la controllante e i suoi amministratori che abbiano preso parte al fatto lesivo

Il creditore è libero di agire in giudizio contro qualunque debitore solidale, senza necessità di evocare in giudizio tutti o determinati debitori: ciò vale anche rispetto all’azione di responsabilità per abuso di direzione e coordinamento, non sussistendo litisconsorzio necessario tra essa e i suoi amministratori nell’ipotesi di responsabilità solidale di cui all’art. 2497, secondo comma, c.c..

Il curatore fallimentare della società soggetta a direzione e coordinamento può evocare in giudizio gli amministratori della controllante che abbiano preso parte al fatto lesivo, e siano responsabili ai sensi dell’art. 2497, secondo comma, c.c., senza essere tenuto ad agire contro la controllante medesima.

Ove la società acquisti un’azienda il cui valore è pari allo zero, il danno arrecato alla società è pari al prezzo di acquisto, anche ove la provvista per pagare il corrispettivo arrivi da un finanziamento della controllante.

In caso di azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c. promossa dal curatore fallimentare, in presenza di alcuni debitori transigenti, deve essere valutata anche la quota ideale di responsabilità di questi, al fine di valutare l’esistenza e l’entità dell’eventuale credito del Fallimento nei confronti dei convenuti che non hanno transatto. In applicazione del principio di parità di cui all’art. 1298 c.c., il debito residuo da richiedersi ai debitori non transigenti, deve essere determinato operando la riduzione in ragione delle parti che hanno transatto, in misura pari all’importo della quota ideale di debito.

Gli amministratori privi di delega rispondono delle conseguenze dannose della condotta degli amministratori con delega soltanto qualora siano a conoscenza di necessari dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento, ovvero abbiano omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati. Al pari, all’amministratore assente all’adunanza durante la quale è stato deliberato il compimento dell’atto costituente mala gestio ex artt. 2393 e 2394 c.c., deve essere addebitato il fatto a titolo di colpa nella causazione del danno.

2 Dicembre 2019

Irrilevanza della prova dell’esistenza di creditori antecedenti all’atto di mala gestio

Il creditore è libero di agire in giudizio contro qualunque debitore solidale, senza necessità di evocare in giudizio tutti o determinati debitori: ciò vale anche rispetto all’azione di responsabilità per abuso di direzione e coordinamento, non sussistendo litisconsorzio necessario tra essa e i suoi amministratori nell’ipotesi di responsabilità solidale di cui all’art. 2497, secondo comma, c.c.

Risulta irrilevante, ai fini dell’esercizio dell’azione ex art. 2394 c.c., la prova dell’esistenza di creditori antecedenti all’atto di mala gestio, rilevando il solo carattere pregiudizievole dell’atto sul patrimonio sociale nel suo complesso, idonea a pregiudicare i creditori, siano essi anteriori o posteriori all’atto contestato.

2 Dicembre 2019

Obbligo di riduzione del capitale sociale ex art. 2447 c.c. e divieto di ricerca di nuovi finanziatori

Una volta preso atto della perdita del capitale sociale ai sensi dell’art 2447 c.c., l’organo amministrativo deve immediatamente procedere con i previsti adempimenti, senza che gli stessi adempimenti possano essere sostituiti da ricerche di nuovi finanziatori. La perdita del capitale sociale impone il rispetto dell’art. 2447 c.c., e non la sua elusione mediante ricerca di nuovi investitori.

28 Novembre 2019

Non è necessario che gli amministatori seguano la procedura in caso di riduzione di oltre un terzo del capitale per perdite qualora la perdita sia stata preventivamente coperta

Non è necessario che gli amministatori seguano la procedura ex art. 2482 ter c.c. in caso di riduzione di oltre un terzo del capitale per perdite se la perdita è stata preventivamente coperta, come chiarisce il principio contabile OIC 28, redatto dall’Organismo Italiano di Contabilità.

28 Novembre 2019

Marchi forti e rilevanza delle modifiche

Il carattere forte dei marchi si riverbera sulla loro tutela comportando l’illegittimità di tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, che costituisce l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante.

Una parola di uso comune appartenente ad una certa lingua (nella quale pertanto non ha alcuna valenza distintiva) può, se adoperata in un altro contesto linguistico, assumere valenza distintiva, potendo di conseguenza essere anche utilizzata come marchio. Per pacifica giurisprudenza infatti è possibile che, a causa delle differenze linguistiche, culturali sociali ed economiche tra gli Stati membri, un marchio che è privo di carattere distintivo o è descrittivo dei prodotti o dei servizi interessati in uno Stato membro non lo sia in un altro Stato membro.

28 Novembre 2019

Condotte integranti concorrenza sleale

L’utilizzo, da parte di un’impresa concorrente e, segnatamente, nella propria pubblicità, di un segno distintivo di cui altra impresa ha diritto all’uso esclusivo come marchio di fatto, può essere inibito, ove tale utilizzo possa determinare confusione nel pubblico, a sensi dell’art. 2, comma 4, c.p.i. (che tutela i segni o marchi di fatto) e dell’art. 2598 c.c.; tale utilizzo dell’altrui segno distintivo, anche di fatto, costituisce infatti non solo “contraffazione di marchio”, ma anche “concorrenza sleale confusoria”, quando si verifica nell’ambito di un rapporto concorrenziale. [ LEGGI TUTTO ]

27 Novembre 2019

Azione di responsabilità e revoca dell’amministratore ex art. 2476 cod. civ.: la legittimazione spetta ai soci che possano provare tale qualità mediante deposito nel registro delle imprese dell’atto di cessione delle quote sociali in proprio favore.

Dopo la soppressione del libro soci (vedi art. 16, commi da 12 quater a 12-undecies, d.l. 29.11.2008 n. 185 conv. in legge 29.1.2009 n. 2), deve ritenersi condizione per la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali l’iscrizione dell’acquisto della quota nel registro delle imprese nella cui circoscrizione ha sede la società. Altro indirizzo, più aderente al dato normativo dell’art. 2470 c.c., assume invece come condizione necessaria per l’esercizio dei diritti sociali (non l’iscrizione ma) il deposito a registro delle imprese, per l’iscrizione, dell’atto recante il trasferimento o l’acquisto a causa di morte della quota, con decorrenza degli effetti dal momento del deposito. Vedi il primo comma dell’art. 2470: “il trasferimento ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma”. La disposizione riguarda il trasferimento della quota per atto inter vivos, ma deve estendersi per condiviso indirizzo e in linea con il canone di completezza delle risultanze pubblicitarie a ogni altro atto di acquisto di diritti su quote, diverso da un trasferimento.

È tuttavia decisiva, per l’interpretazione restrittiva dell’art. 2470 primo comma, la considerazione che la pubblicità dei trasferimenti di quote di S.r.l. riveste carattere imperativo, di ordine pubblico economico, avendo la funzione di rendere conoscibili e in qualche misura più trasparenti gli assetti societari del più diffuso tipo di società di capitali, evitando l’opacità che connotava l’iscrizione a libro soci come strumento di legittimazione del socio nei confronti della società. Su questa premessa, il deposito per l’iscrizione (o l’iscrizione) non può essere surrogato dalla conoscenza de facto che la società abbia avuto dell’intervenuto acquisto della quota.

22 Novembre 2019

Facoltà dell’arbitratore nominato ai sensi dell’art. 1349 comma 1 c.c. e ricorso al giudice per mancata determinazione

Le valutazioni dell’arbitratore, pur connotate da un certo margine di soggettività in quanto volte alla ricerca dell’equilibrio tra le prestazioni contrapposte e gli interessi economici in gioco, devono farsi secondo criteri obbiettivi, desumibili dal settore economico nel quale il contratto incompleto si iscrive, in quanto tali suscettibili di dare luogo ad un controllo in sede giudiziale circa la loro applicazione nel caso in cui la determinazione dell’arbitro sia viziata da iniquità o erroneità manifesta. Va da sé che la soggezione al controllo implica anche, di norma, tanto più se esistano margini di opinabilità, che l’arbitratore dia adeguata giustificazione delle scelte compiute. I criteri di stima correnti nel “settore economico in cui il contratto [..] si iscrive” sono regole suppletive che l’arbitratore può utilizzare in ragione del semplice affidamento del mandato a determinare la prestazione secondo equo apprezzamento.

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21 Novembre 2019

Esclusione del socio moroso di società cooperativa edilizia: competenza del tribunale delle imprese

La domanda di accertamento della legittimità dell’esclusione di un socio da una società cooperativa edilizia a causa della grave situazione di morosità deve essere proposta innanzi al Tribunale delle Imprese territorialmente competente.

Ciò sul presupposto che l’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 168/2003 (come modificato dal D.L. n. 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012), prevede espressamente che le Sezioni Specializzate siano competenti, tra l’altro, in materia di rapporti societari relativi alle società cooperative, ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario. 

L’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 168/2003 prevede poi che le Sezioni Specializzate “sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”. Sono pertanto rimesse alla cognizione del Tribunale delle Imprese – in quanto connesse sotto il profilo oggettivo alla domanda di esclusione – anche le domande finalizzate alla condanna del socio escluso (i) al rilascio immediato dell’immobile e (ii) al pagamento dell’importo dell’indennità per l’occupazione sine titulo dell’immobile.

20 Novembre 2019

Esclusione del socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa

La Sezione Specializzata in materia di Impresa è competente anche in ordine alle domande di rilascio, di pagamento dei canoni e di pagamento dell’indennità per occupazione sine titulo nei confronti del socio di cooperative edilizia a proprietà indivisa, trattandosi di domande connesse alla domanda di esclusione da socio con correlata decadenza dall’assegnazione dell’alloggio sociale.

La delibera di esclusione del socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa comporta la decadenza dall’assegnazione in godimento dell’immobile sociale, essendo il presupposto per l’assegnazione lo status di socio della Cooperativa.