Tribunale di Venezia
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La durata dell’incarico dell’amministratore e la maturazione del diritto al compenso
Ai sensi dell’art. 2383, co. 2, c.c., gli amministratori non scadono l’ultimo giorno dell’ultimo esercizio, ma alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori vengono nominati dopo l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio per il quale era in carica il precedente organo gestorio e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio. L’annualità è il periodo di tempo, di durata variabile, ricompreso tra l’approvazione di un bilancio e l’altro, che non coincide con l’esercizio sociale.
Invalidità del bilancio il cui progetto è stato approvato da un solo amministratore; i poteri del presidente del CdA
Il vizio di un atto del complesso procedimento di approvazione del bilancio, relativo a un’attribuzione non delegabile dagli amministratori, compromette anche la validità degli atti compiuti da organi diversi, che siano confluenti in un medesimo procedimento o comunque ad esso legati da un nesso di conseguenzialità necessaria, comportandone l’annullabilità. In caso di mancata approvazione del progetto di bilancio da parte del CdA, il procedimento di approvazione del bilancio manca di un suo passaggio fondamentale, se non del suo fondamento, che è la esistenza di un progetto condiviso e approvato dagli amministratori, quale espressione della loro attività e responsabilità gestoria; il progetto da sottoporre alla assemblea deve, infatti, promanare dal solo organo a ciò espressamente abilitato dalla legge.
In difetto di una specifica disciplina sul funzionamento del CdA nelle s.r.l., la lacuna potrà essere integrata con la disciplina delle s.p.a. in quanto compatibile e, in particolare, possono estendersi alle s.r.l. le disposizioni relative ai poteri del presidente del CdA e alle modalità di convocazione del consiglio. L’art. 2381, co. 1, c.c. prevede, infatti, un’articolata disciplina dei poteri del presidente del CdA, che spaziano dal potere di convocare il consiglio, a quello di fissare l’ordine del giorno delle riunioni, di coordinare i lavori e di provvedere affinchè siano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie in discussione. Rientra nei poteri di coordinamento dell’attività del CdA spettante al presidente anche quello di verificare la regolare costituzione dell’adunanza, di dichiarare aperta la seduta, di regolare il potere di intervento dei presenti, di moderare la discussione, di porre in votazione le diverse proposte, di proclamare i risultati della votazione, nonché di controllare la redazione del verbale e di dichiarare sciolta la seduta.
Incompetenza delle sezioni specializzate a decidere circa l’invalidità di contratti di finanziamento per violazione dell’art. 2358 c.c.
L’art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, come modificato dal d.l. n. 1/2012, convertito in l. n. 27/2012, attribuisce alla competenza distrettuale delle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative ai rapporti societari e le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti. Detta competenza si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.
La lettera e ratio della citata disposizione si concretano, da un lato, nell’esistenza di una controversia relativa a rapporti societari ed a partecipazioni sociali e, dall’altro lato, nel rilievo di situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio, con riguardo quindi non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari o con gli altri soci. Quando, di converso, nessuna questione la controversia coinvolga che sia relativa ad un rapporto societario, l’interpretazione razionale della disposizione induce ad attribuire la controversia al giudice non specializzato.
La partecipazione azionaria si presta, a seconda dei casi, a costituire lo strumento per esprimere le diverse possibili motivazioni dell’investimento azionario, ora volto ad una funzione propulsiva nell’impresa ed ora, invece, ad un ruolo essenzialmente finanziario del socio, la cui partecipazione in società resta un mero investimento, con sostanziale indifferenza alla dialettica assembleare, organo che diventa la sede delle istanze dei creditori-investitori rispetto alla maggioranza che la governa, con la conseguenza che in queste ipotesi le controversie che avessero ad oggetto la partecipazione azionaria rientrerebbero nel novero di quelle devolute al tribunale delle imprese.
L’intenzionalità nella responsabilità del socio ex art. 2476, co. 8, c.c. e i presupposti della postergazione dei finanziamenti soci
L’art. 2476, co. 8, c.c. configura un concorso di responsabilità del socio, che si è ingerito nell’atto di gestione della società, con l’amministratore che ha posto in essere l’operazione foriera di danno. La disposizione in esame richiede che il comportamento del socio sia connotato da intenzionalità, cosicché chi intenda dimostrare la responsabilità del socio ex art. 2476, co. 8, c.c. è onerato di fornire la prova, se non della volontà del socio co-gestore di cagionare specifiche lesioni patrimoniali, perlomeno, della piena consapevolezza di questi della contrarietà dell’atto di gestione alle norme di legge o dell’atto costitutivo o ai principi di corretta amministrazione.
Occorre interpretare in modo unitario il secondo comma dell’art. 2467 c.c., nel senso che entrambi i presupposti ivi enucleati vanni ricondotti a situazioni di crisi che pongano la società a rischio di insolvenza, idonee a fondare una sorta di concorso potenziale tra tutti i creditori della società. Tali situazioni di crisi possono manifestarsi sia in fase di start-up se la società è sottocapitalizzata (proprio perché i soci hanno preferito finanziarla, anziché conferire capitale di rischio) e quindi v’è il pericolo che il rischio di impresa sia trasferito sui terzi creditori; sia in seguito, quando a fronte di perdite i soci, anziché conferire capitale come sarebbe “ragionevole”, effettuino finanziamenti, aumentando l’indebitamento e concorrendo, quindi, con i creditori terzi (su cui verrebbe trasferito il rischio di impresa in situazione di crisi), proseguendo l’attività sociale in danno di questi ultimi, che, ragionevolmente in una tale situazione non sarebbero disponibili ad erogare finanziamenti.
Il requisito del periculum in mora per la concessione di un sequestro conservativo richiede la prova di un fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito. Requisito desumibile, alternativamente, sia da elementi oggettivi, riguardanti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati invece da comportamenti del debitore che lascino presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, egli possa porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio. Il periculum in mora può essere riconosciuto esistente innanzitutto quando sussista una condizione oggettiva di inadeguata consistenza del patrimonio del debitore stesso in rapporto all’entità del credito.
Alla prescrizione dell’azione di responsabilità dei creditori sociali verso gli amministratori si applica l’art. 2949, co. 2, c.c. e il termine quinquennale decorre dal momento in cui si è verificata l’insufficienza del patrimonio sociale, che deve essere oggettivamente conoscibile dai creditori. Vige una presunzione iuris tantum per cui lo stato di incapienza diventa conoscibile al momento della dichiarazione di fallimento; chi intende vincere la presunzione è tenuto a dimostrare che l’insufficienza patrimoniale si è manifestata in un momento anteriore e che tale stato di insufficienza patrimoniale era divenuto oggettivamente conoscibile ai terzi con l’uso dell’ordinaria diligenza. Ed invero, la nozione di insufficienza patrimoniale si ricollega alla garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c., costituita dal patrimonio della società, ed essa rappresenta un mero fatto contabile, che si verifica quando il patrimonio della società presenti una eccedenza delle passività sulle attività, ovverosia in una situazione in cui l’attivo sociale, raffrontato ai debiti della società, è insufficiente al loro soddisfacimento. L’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori può risultare da qualsiasi fatto oggettivamente conoscibile all’esterno e pertanto anche dai dati e dalle informazioni desumibili dal bilancio. Tale situazione non coincide con la perdita integrale del capitale sociale, dal momento che quest’ultima evenienza può verificarsi anche quando vi è un pareggio tra attivo e passivo e, quindi, tutti i creditori potrebbero trovare di che soddisfarsi nel patrimonio della società. D’altra parte, l’insufficienza patrimoniale è una condizione più grave e definitiva della mera insolvenza, come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, potendosi una società trovare nell’impossibilità di far fronte ai propri debiti ancorché il patrimonio sia integro, ovvero, all’opposto, presentare un’eccedenza del passivo sull’attivo, pur permanendo nelle condizioni di liquidità e di credito richieste per continuare ad operare.
Sottrazione di informazioni asseritamente segrete per la produzione di una maschera da scherma tutelata come marchio di forma registrato
La parte che intenda tutelare una privativa non titolata in giudizio deve dare contezza e prova di tutti i suoi presupposti, così come previsti dall’art. 98 D.Lgs. n. 30/2005, ovvero che dette informazioni siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme e nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; che abbiano valore economico in quanto segrete; siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, dovendosi intendere per misure ragionevolmente adeguate quelle che impediscano che coloro che detengono le informazioni le portino a conoscenza di terzi o che impediscano ai terzi di accedervi direttamente.
I Tribunali di uno Stato membro, compresi i Tribunali dei marchi UE, possono essere aditi per chiedere, relativamente a un marchio UE o a una domanda di marchio UE anche in difetto di registrazione, le misure cautelari previste dalla legislazione di detto Stato per un marchio nazionale, cosicché la tutela cautelare può essere riconosciuta anche sulla scorta della mera domanda di registrazione, purché ne ricorrano i presupposti secondo disciplina comunitaria, tenuto conto che il difetto di registrazione, esclude soltanto che l’affermata privativa possa considerarsi sorretta da presunzione di validità, secondo il dettato dell’art. 127 comma 1 del citato Reg. UE n. 1001/2017.
Nella valutazione del carattere distintivo che la forma del prodotto deve avere o acquisire al fine di valere in sé come marchio, è bene chiarire la necessità di non incorrere in un equivoco, posto che il carattere distintivo della forma non deve differenziare il prodotto dagli altri, in una sorta di considerazione del carattere individuale proprio dei modelli, ma deve differenziarsi dal prodotto in modo idoneo a mandare un messaggio ulteriore rispetto alle qualità del prodotto medesimo, cosicché l’eventuale successo riscontrato sul mercato dal prodotto, idoneo di per sé ad attribuire alle sue fattezze valore individuale, può essere eventualmente valutato come causa efficiente dell’assunzione del carattere distintivo della forma medesima, forma cioè atta ad assumere il significato di marchio.
Diritto di ispezione del socio di s.r.l.
La norma di cui all’art. 2476, co. 2, c.c., come modificata dalla riforma del diritto societario, ha attribuito al socio non amministratore di s.r.l. il diritto di ispezione e di accesso alle informazioni, diritto funzionale al controllo sull’attività gestoria. La attribuzione espressa al socio non amministratore del diritto di ispezione e accesso alla documentazione sociale non esclude che spetti anche al socio amministratore il diritto di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori, nei casi in cui a detta gestione egli non abbia in tutto o in parte partecipato, quando siano stati frapposti, ad esempio da parte di altri amministratori, ostacoli all’accesso a dette informative e documenti.
In una s.r.l. non può esser negato, quanto ai soci amministratori, il diritto di ispezione e di informazione quale diritto-dovere costituente implicito portato delle prerogative della carica. Con la conseguenza che, qualora l’esercizio di tale diritto-dovere sia precluso da altri, in specie co-amministratori o componenti del consiglio di amministrazione, essi potranno agire a loro tutela, facendo valere anche l’impossibilità di diligente adempimento dell’incarico gestorio, ove lasciati all’oscuro delle vicende sociali e, dunque, per la stessa esigenza di adempiervi fedelmente e non incorrere in responsabilità. Di tale importanza è la trasparenza interna nelle società che il legislatore ha previsto il presidio della sanzione penale all’art. 2625 c.c. per gli amministratori che, “occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo”. Con l’assunzione della carica gestoria sorge insomma in capo all’amministratore il diritto ed il dovere di agire in modo informato e tale diritto ben può essere fatto valere anche giudizialmente nel caso in cui esso venga negato / ostacolato.
La finzione di avveramento non si applica in caso di condizioni legali
Nel caso in cui una condicio iuris sia costituita da un evento incerto sia nell’an che nel quando, le parti possono concordare un limite temporale riguardo al suo verificarsi, per non lasciare indefinitamente nell’incertezza l’efficacia del contratto. Ai sensi dell’art. 1359 c.c. se la condizione diviene impossibile per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, essa si considera come avverata. Tuttavia, la previsione non è applicabile alla condicio iuris sospensiva, non potendosi sostituire con una semplice finzione legale l’effettiva emanazione dell’atto amministrativo di autorizzazione, richiesto dalla legge come requisito legale dell’efficacia del negozio e come tale, peraltro, eventualmente considerato dalle stesse parti private.
Il mancato avverarsi della condizione legale entro il termine di avveramento previsto dai contraenti comporta la definitiva inefficacia del contratto, ma non preclude la responsabilità contrattuale della parte che vi abbia dato causa per dolo o colpa ed è regolata dai relativi principi. In pendenza della condizione sospensiva il contratto a prestazioni corrispettive vincola, infatti, i contraenti al puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte, comprese quelle strumentali rispetto al verificarsi della condizione nascenti dall’applicazione dei principi ricavabili dall’art. 1358 c.c., la cui violazione dà luogo a responsabilità contrattuale.
I presupposti della responsabilità concorrente degli amministratori privi di deleghe
Gli amministratori non operativi o delegati sono tenuti ad informarsi in ordine all’attività svolta dagli altri amministratori, secondo le modalità previste dallo statuto, ovvero ritenute adeguate in relazione all’assetto organizzativo dato alla società. La violazione di tale dovere deve essere pur tuttavia quantomeno colposa: nello specifico, la colpa concorrente dell’amministratore che non abbia direttamente posto in essere la condotta illecita – fattispecie omissiva colposa – può ravvisarsi: (i) nella mancata conoscenza dell’atto compiuto, purché si tratti di atto conoscibile secondo ordinaria diligenza; (ii) nella colposa ignoranza del fatto altrui, per non avere adeguatamente rilevato i segnali d’allarme dell’altrui illecita condotta, percepibili con la diligenza della carica; (iii) nell’inerzia colpevole, per non essersi utilmente attivato al fine di scongiurare l’evento evitabile con l’uso della diligenza predetta.
Pronuncia cautelare di accertamento negativo di contraffazione in relazione ad un marchio “giovane”: periculum in mora e aspetti di merito
Lo strumento anticipato, pur non godendo di giudicato, fornisce all’imprenditore una copertura che gli permette di operare con (relativa) tranquillità anche durante i tempi dell’eventuale giudizio di merito, offrendogli copertura anche nei rapporti con i terzi, e così riducendo la dispersione di progetti ed energie imprenditoriali; e ciò anche senza e prima che egli abbia iniziato a subire ripercussioni concrete dell’avversaria doglianza.
Non vi è spazio per ravvisare un superamento della debolezza del segno nel mero fatto che vi siano stati sforzi pubblicitari, dal momento che, trattandosi di un marchio “giovane”, occorrerebbe conoscere se tali sforzi abbiano ottenuto un qualche effetto presso il pubblico, rafforzando il marchio. Basta dunque un distanziamento anche lieve per assicurare al segno posteriore la dignità della non contraffazione.