Tribunale di Venezia
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Invocabilità della nullità ex art. 2358 c.c.
La nullità negoziale ex art. 2358 c.c. richiede la prova che il finanziamento sia stato destinato all’acquisto azionario: ai fini dell’invocabilità della norma, è dunque necessario dare prova dell’esistenza di una correlazione significativa tra il finanziamento erogato e l’acquisto delle azioni.
Diritto di recesso a seguito di modificazioni dello statuto concernenti i diritto di voto o di partecipazione
La delibera di modifica della facoltà riconosciuta al socio di cooperativa di conferire delega a terzi per partecipare all’assemblea dei soci ed ivi esercitare il diritto di voto non rientra nell’ipotesi legittimante il diritto di recesso prevista dall’art. 2437, lett. g), c.c. (disposizione applicabile alle cooperative in virtù del richiamo operato dall’art. 2519 c.c.). Invero, da un lato, essa non costituisce ipotesi di modifica dello statuto concernente i “diritti di voto”; dall’altro, neppure integra una modifica dello statuto concernenti i “diritti di partecipazione”, dovendosi con tale locuzione intendere solamente i diritti di natura economica.
Dimissioni del componente del consiglio di amministrazione
L’art. 2385 c.c. prescrive che l’amministratore uscente debba comunicare per iscritto le proprie dimissioni al CdA e prevede che le dimissioni operino immediatamente solo se lasciano intatta la maggioranza del consiglio. La comunicazione scritta non è surrogabile, per la produzione dell’effetto, da notizia informale; è validamente sostituita solo da PEC, in ragione del regime speciale di questa. In seguito alle dimissioni, spetta agli amministratori adoperarsi perché vengano correttamente trasmesse le consegne; in particolare, è loro dovere segnalare affari pendenti e urgenze da coprire.