Tribunale di Venezia
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Revoca cautelare di amministratore di s.r.l. e azione di responsabilità
La revoca cautelare dell’amministratore prevista dall’art. 2476, terzo comma, cod. civ, deve ritenersi ammissibile non solo se proposta quale tutela strumentale ad un’azione di responsabilità di natura risarcitoria ma anche in relazione ad un’azione meritale di revoca dell’amministratore. Nel primo caso la cautela assume una natura latu sensu conservativa poiché non tutela il vero e proprio diritto al risarcimento del danno – per il quale è esercitabile il sequestro conservativo – ma piuttosto mira a prevenirne l’aggravamento, nel secondo caso assume una natura anticipatoria della revoca definitiva. In effetti, il termine “altresì”, contenuto nella disposizione normativa in esame, deve essere considerato ed intendersi come attributivo di un potere aggiuntivo del socio, svincolato rispetto alla proposizione della azione sociale di responsabilità, ovvero quello di proporre l’azione non solo cautelare ma anche di merito per la revoca dello stesso amministratore, non sussistendo quindi alcuna violazione dell’art. 2908 cod. civ.. Tale orientamento si ritiene possa essere ribadito anche con l’entrata in vigore del D. Lgs. N. 14/2019, che ha esteso anche alle s.r.l. la tutela prevista dall’art 2409 cod. civ. Si tratta di due tutele che possono considerarsi concorrenti, prevedendo regimi diversi quanto, ad esempio, a legittimazione (potendo, il rimedio di cui all’art. 2476 cod. civ. essere esercitato da ciascun socio a prescindere dall’entità delle partecipazioni) e alla tipologia dei provvedimenti che possono essere assunti dal Tribunale, che, in senso al procedimento di cui all’art. 2409 cod. civ. può adottare provvedimenti di diversa natura. Deve peraltro osservarsi che l’amministratore provvisorio nominato dal Tribunale assolve un munus di durata provvisoria, laddove invece, nel caso di revoca cautelare, la nomina del nuovo amministratore è rimessa alla società e potrebbe assumere maggiore stabilità.
L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti. Nel caso di azione di revoca dell’amministratore, le allegazioni devono essere idonee a comprovare l’esistenza di gravi irregolarità gestorie, foriere di un grave pregiudizio al patrimonio sociale. Ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria, parte attrice deve poi provare l’esistenza del danno lamentato, la sua quantificazione e la sua riconducibilità alla condotta dell’amministratore convenuto.
L’azione di responsabilità sociale e l’onere della prova
L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti.
Nel caso di azione di revoca cautelare, le allegazioni devono essere idonee a comprovare l’esistenza di gravi irregolarità gestorie, foriere di un grave pregiudizio al patrimonio sociale (nella specie, la ricezione di somme in contanti senza l’emissione di regolare scontrino fiscale).
Diritto di controllo del socio di s.r.l. sulla società controllata: perimetro e limiti
Il socio di s.r.l. non può esercitare il diritto conoscitivo di cui all’art. 2476, co. 2, c.c. se non nei confronti della società cui direttamente partecipa, alla quale sola può rivolgere le sue richieste, dunque non può ravvisarsi un diritto del socio della partecipante alla ispezione materiale diretta (accesso) presso la partecipata di questa. Tuttavia, le concrete attività di gestione della controllante, sulla quale il socio ha diritto di sorveglianza ex art. 2476, co. 2, c.c., includono lo svolgimento di attività che si riverberano e si correlano con quelle della controllata (e ciò ancor più quando vi è un rapporto di direzione e coordinamento), sì che anche il diritto di sorveglianza ex art. 2476, co. 2, c.c. del socio della controllante necessariamente si amplia e, quanto alla documentazione, si estende a quella ragionevolmente necessaria ovvero in concreto esaminata/utilizzata per l’esercizio delle proprie funzioni dall’organo amministrativo della società soggetta al potere di ispezione e conseguentemente da reputarsi nella materiale disponibilità giuridica della stessa, nella necessaria coincidenza fra poteri di gestione e poteri di controllo di una società di capitali.
I soci titolari di diritti particolari non hanno diritto a conoscere tutta la documentazione della controllata, avendo essi diritto a conoscere solo quella funzionale all’esercizio dei loro diritti e al controllo della gestione della controllante di cui sono soci, quindi entro i limiti in cui per l’esercizio della propria gestione la controllante disponga/debba disporre di documenti della controllata.
Validità della vendita di quote societarie a prezzo vile
Lo squilibrio originario delle prestazioni non può invalidare per carenza della causa i contratti di scambio, in quanto prevale il principio dell’autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive. Solo l’indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, può determinare la nullità della vendita per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, mentre la pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, pone solo un problema concernente l’adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed afferisce, quindi, all’interpretazione della volontà dei contraenti ed all’eventuale configurabilità di una causa diversa del contratto.
Le valutazioni di tipo tecnico, per tale loro natura, non possono essere qualificate come confessione stragiudiziale in quanto carenti della necessaria consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all’altra parte che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto non avere natura di confessione stragiudiziale la relazione del commercialista circa le passività di una società ai fini della dichiarazione di fallimento della società stessa].
Incompetenza della sezione imprese per cause aventi ad oggetto la validità dei contratti di finanziamento asseritamente collegati ad acquisti azionari
L’art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 attribuisce alla competenza distrettuale delle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative ai rapporti societari e le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti. Detta competenza si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Da ciò deriva l’incompetenza delle sezioni specializzate in materia di impresa nel caso di controversia che abbia come oggetto la presunta violazione dell’art. 2358 c.c. e la relativa validità o meno dei contratti di finanziamento asseritamente collegati ad acquisti azionari, in quanto l’oggetto del contendere, avuto riguardo al petitum e alla causa petendi, non è la partecipazione azionaria nella società e i diritti inerenti, ma unicamente la asserita insussistenza delle pretese creditorie derivanti da affermati rapporti di finanziamento funzionali ad acquisti azionari.
Sull’ammissibilità dell’azione dei creditori sociali ex art. 2476 c.c. anche per fatti antecedenti all’entrata in vigore della nuova formulazione della norma
La modifica normativa introdotta dall’art. 255 del Codice della crisi di impresa – che ha espressamente previsto, all’art. 2476, comma 6, c.c. l’azione dei creditori sociali anche in materia di s.r.l.- si è limitata a recepire l’orientamento interpretativo già ampiamente consolidato nella giurisprudenza pronunciatasi prima della riforma, secondo il quale l’azione dei creditori sociali doveva ritenersi ammessa, pur in difetto di esplicita previsione, anche nei confronti degli amministratori di s.r.l., ricorrendo all’applicazione analogica alle s.r.l. dell’art. 2394 c.c. in materia di s.p.a. o comunque riconducendo l’azione all’alveo dell’art. 2043 c.c.
Ne consegue che l’azione dei creditori sociali può essere riferita anche a fatti verificatisi in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’attuale versione dell’art. 2476 c.c.
Trasferimento di azioni mediante girata: valore probatoria dell’autentica
L’autentica della girata azionaria costituisce atto proveniente da pubblico ufficiale che fa fede, sino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. L’unico rimedio processuale riconosciuto dall’ordinamento al fine di scalfire l’efficacia probatoria dell’atto è pertanto l’esperimento della querela di falso.
Cessazione della materia del contendere per assunzione di delibera sostitutiva
L’assunzione, da parte della società, di delibera sostitutiva, ai sensi dell’art. 2377, co. 8 c.c., provoca la cessazione della materia del contendere nell’instaurato giudizio avente ad oggetto la richiesta di annullamento della delibera poi sostituita.
Usufrutto di quota: diritti di intervento, di voto e di impugnazione delle deliberazioni
L’usufruttuario di quota è titolare del diritto di impugnare la delibera assembleare. Tale diritto, infatti, deve intendersi come strettamente connesso al diritto di voto e non può interpretarsi in un’accezione tale da frustrare i diritti partecipativi degli usufruttuari di quota.
In assemblea, ai fini del quorum costitutivo e di quello deliberativo, l’intervento e il voto espresso del nudo proprietario non possono essere computati, in quanto privo dei relativi diritti partecipativi.
L’art. 2377, comma 8, c.c., norma dettata in materia di società per azioni – ai sensi della quale l’annullamento della deliberazione assembleare non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello Statuto – si applica, in quanto compatibile, anche alle s.r.l. per effetto del richiamo espresso contenuto nell’art. 2479-ter, u.c., c.c.,
Diritto di ispezione del socio di s.r.l. e concorrenza sleale
Il diritto del socio non amministratore di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e la documentazione gestoria previsto dall’art. 2476, co. 2, c.c. ha natura potestativa e ha la finalità di consentire al socio di avere contezza della gestione affinché possa esercitare ulteriori diritti e facoltà, fra i quali, ad esempio, l’esperimento di eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, il diritto di recesso e il diritto di voto. Non è un diritto esercitabile soltanto al fine di tutelare gli interessi della società, ma anche interessi individuali del socio, il quale non ha nemmeno l’onere di esprimere il motivo per il quale la potestà ispettiva è esercitata. Nondimeno, il diritto previsto dall’art. 2476, co. 2, c.c. deve essere esercitato nei limiti della correttezza e degli obblighi collaborativi che devono connotare i rapporti sociali, cosicché deve essere contemperato con l’interesse della società al buon funzionamento dei suoi apparati amministrativi e alla tutela delle informazioni riservate. Sotto il primo profilo, la società richiesta dell’ispezione deve essere messa in condizione dal socio di poter individuare la documentazione da mettere a disposizione, posto che una generica istanza comporterebbe la necessità di dover rintracciare documentazione così vasta ed imprecisata da sottrarre in modo improprio risorse alla normale gestione dell’impresa. Sotto il secondo profilo, il ragionevole contemperamento degli interessi può giustificare l’oscuramento di certi dati o l’imposizione di determinate modalità di accesso da parte del giudicante in sede contenziosa, ad esempio esclusivamente mediante professionisti e con imposizione ai medesimi di un vincolo di segretezza e divieto di consegna dei documenti.
La comunanza di clientela che caratterizza il rapporto di concorrenza è data non già dall’identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti delle due imprese, bensì dall’insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che quel bisogno sono idonei a soddisfare. La sussistenza di tale requisito, inoltre, va verificato anche in una prospettiva potenziale, essendo necessario esaminare se l’attività delle imprese, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico e, quindi, su quello merceologico, l’offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini o succedanei. In quest’ottica, è irrilevante che gli imprenditori siano posti su anelli diversi della catena produttiva, posto che ciò che conta è il bisogno che spinge il cliente a rivolgersi ai prodotti, per cui può anche venire in rilievo il conflitto potenziale tra soggetti che agiscono su differenti strati della produzione ma attingono al medesimo bacino d’utenza.
Il ritardo nell’esercizio del diritto di accesso alla documentazione del socio non amministratore di s.r.l. determina una lesione dei relativi diritti – primo tra tutti quello di agire in giudizio denunciando possibili irregolarità gestorie –, che se non dovesse essere sanata con provvedimento immediato, attendendosi l’esito di un eventuale giudizio di merito, sarebbe destinata a perpetrarsi, con estrema difficoltà di tutela per equivalenti, considerata la natura non patrimoniale del diritto di cui all’art. 2476, co. 2, c.c. Da ciò discende che il requisito del periculum in mora sia di per sé connaturato all’esigenza di controllo del socio rispetto alla concreta evoluzione delle vicende sociali, esigenza che sarebbe inevitabilmente frustrata dai tempi del giudizio ordinario.