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31 Gennaio 2024

Impugnazione di bilancio e principio di invarianza ex art. 2482 quater c.c.

L’indennità da perdita dell’avviamento commerciale dovuta al conduttore per effetto della cessazione del rapporto di locazione al verificarsi di determinate condizioni trova titolo nella legge e il relativo credito sorge al momento dello scioglimento del vincolo contrattuale e diviene esigibile con la restituzione dell’immobile. Il credito in questione deve, dunque, essere iscritto in bilancio al momento della cessazione del rapporto contrattuale, quando sorge per effetto della legge che ne costituisce il titolo, sempre però che non sia oggetto di contestazione fra le parti l’effettiva ricorrenza dei presupposti legali dello scioglimento del vincolo. In tal caso, infatti, il “titolo al credito” a cui fa riferimento il principio OIC 15 non può che essere il provvedimento giurisdizionale che accerta in modo irretrattabile l’intervenuta risoluzione ovvero l’eventuale accordo transattivo della lite.

Se la deliberazione di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale non contiene la specifica previsione di scindibilità dell’aumento di capitale offerto in sottoscrizione ai soci, la sottoscrizione solo parziale dell’aumento di capitale alla scadenza del termine stabilito comporta l’inefficacia delle singole sottoscrizioni nel frattempo effettuate dai soci, che rimangono soggette alla condizione sospensiva della sottoscrizione dell’intero importo deliberato.

Il quorum costitutivo e deliberativo dell’assemblea, convocata per evitare lo scioglimento a seguito della perdita dell’intero capitale sociale, dev’essere calcolato sulla base del valore nominale delle quote sociali rimasto intatto sino all’adozione della deliberazione di azzeramento, in forza del c.d. principio di invarianza sancito dall’art. 2482 quater c.c.

La particolare forma di sanatoria per effetto dell’esecuzione anche parziale della deliberazione di aumento di capitale è prevista dall’art. 2379 ter, co. 2, c.c. solo per le società cc.dd. aperte che fanno ricorso al mercato del capitale rischio, mentre per le società chiuse è prevista dall’ordinamento, quale misura di stabilizzazione degli effetti delle delibere di rilievo organizzativo, solo l’abbreviazione del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di nullità. A presidio della stabilità e certezza dell’organizzazione sociale resta, comunque, che la mancata adozione del provvedimento di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 2378, co. 3, c.c. della delibera impugnata limita gli effetti della retroattività della pronuncia di annullamento della deliberazione di aumento di capitale che non vale a travolgere né l’effetto degli atti esecutivi legittimamente compiuti nel frattempo né le successive deliberazioni eventualmente adottate dalla nuova maggioranza sulla cui validità non ha alcuna incidenza.

31 Gennaio 2024

Sequestro conservativo nei confronti dell’amministratore di s.r.l.

La natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore sociale implica, in tema di onere della prova, che la società alleghi l’inadempimento degli obblighi gestori in capo all’amministratore, primo tra tutti l’obbligo di conservazione del patrimonio sociale, nonché alleghi e provi il danno e il nesso causale rispetto all’inadempimento, danno che, in caso di atti distrattivi, consisterà nella perdita patrimoniale cagionata dalla relativa sottrazione imputabile all’organo amministrativo. L’amministratore convenuto dovrà, invece, allegare e provare di avere adempiuto agli obblighi conservativi del patrimonio della società e, quindi, che gli atti di disposizione patrimoniale compiuti siano stati adottati nell’interesse della società, oppure di non aver potuto adempiere a detti obblighi conservativi per fatto non imputabile.

Il requisito del periculum in mora per la concessione di un sequestro conservativo richiede la prova di un fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito. Requisito desumibile, alternativamente, sia da elementi oggettivi, riguardanti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati invece da comportamenti del debitore che lascino presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, egli possa porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio. Il periculum in mora può essere riconosciuto esistente innanzitutto quando sussista una condizione oggettiva di inadeguata consistenza del patrimonio del debitore stesso in rapporto all’entità del credito.

30 Gennaio 2024

L’eccezione di compromesso riferita a una clausola arbitrale irrituale attiene al merito della controversia

Mentre l’eccezione di compromesso riferita a una clausola di arbitrato rituale attiene alla competenza, in quanto all’attività degli arbitri rituali deve essere riconosciuta natura giurisdizionale e sostitutiva del giudice ordinario, l’eccezione riferita a una clausola di arbitrato irrituale attiene al merito, in quanto la pronuncia arbitrale ha natura negoziale e il compromesso si configura come patto di rinuncia all’azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato con conseguente inapplicabilità delle norme dettate per l’arbitrato rituale. L’eccezione con la quale si deduca l’esistenza, o si discuta dell’ampiezza, di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell’autorità giudiziaria, ma contesta la proponibilità della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunziando alla tutela giurisdizionale e la relativa decisione si connota come pronuncia su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.

Le parti, così come possono scegliere di sottoporre la controversia agli stessi, anziché al giudice ordinario, possono anche optare per una decisione da parte di quest’ultimo, non solo espressamente, mediante un accordo uguale e contrario a quello raggiunto con il compromesso, ma anche tacitamente, attraverso l’adozione di condotte processuali convergenti verso l’esclusione della competenza arbitrale, e segnatamente mediante l’introduzione del giudizio in via ordinaria, alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell’eccezione di arbitrato. Ad un soggetto vincolato da clausola compromissoria è, dunque, sempre consentito adire il tribunale ordinario, il quale rimane competente a decidere la vertenza qualora il convenuto non proponga apposita e tempestiva eccezione, essendo impedito al giudice il rilievo d’ufficio della sussistenza di una clausola compromissoria.

30 Gennaio 2024

In pendenza di un arbitrato irrituale, la competenza per la nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. spetta al tribunale

Se  l’arbitrato rituale ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, diversamente l’arbitrato irrituale non è in alcun modo un’ipotesi di esercizio di giurisdizione, poiché trova il proprio fondamento in un atto di investitura privata rispetto al quale non è possibile parlare di giurisdizione o competenza in senso tecnico, essendo demandata agli arbitri un’attività negoziale e non una funzione giurisdizionale. In questo senso, solo tra giurisdizione ordinaria e arbitrato rituale si può porre un problema di competenza, ma non tra giudice ordinario e arbitrato irrituale.

L’art. 80, co. 1, c.p.c., là dove individua nel “giudice che procede” il soggetto competente per la nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. in corso di causa, non può che intendersi riferito al giudice ordinario ovvero al collegio in arbitrato rituale, quali ipotesi di giurisdizione privata equiparata alla giurisdizione pubblica, ma non certo può intendersi riferito al collegio di arbitri in arbitrato irrituale, che non assume mai lo status di giudice ordinario, o ad esso equiparato in quanto chiamato a un accertamento meramente privatistico e a rilevanza esclusivamente contrattuale. Con la conseguenza che, in pendenza di un arbitrato irrituale, la competenza per la nomina del curatore speciale di cui all’art. 78 c.p.c. deve intendersi in ogni caso devoluta, ai sensi dell’art. 80 c.p.c., al tribunale. Pertanto, non può dirsi che la nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. fatta dal tribunale possa minare la validità della formazione del contraddittorio, tale da costituire un’ipotesi di nullità per violazione del litisconsorzio, in quanto essa è stata fatta da un giudice munito dell’investitura per farlo.

29 Gennaio 2024

Nullità della delibera assunta dall’assemblea tenutasi in un luogo diverso da quello indicato nell’avviso di convocazione

La legittimazione ad impugnare una delibera assembleare è diversa a seconda della pronuncia che si intenda conseguire e del tipo di società cui la delibera perviene. In caso di vizi suscettibili di produrre l’annullabilità della delibera nelle s.r.l. è legittimato ad agire, ex art 2479 ter c.c., ogni socio assente, dissenziente o astenuto, ciascun amministratore, l’organo di controllo. La qualifica di socio si acquista nei rapporti societari interni all’organizzazione dell’ente dal momento del deposito dell’atto di trasferimento presso l’ufficio del registro delle imprese, stante il disposto dell’art 2470 c.c.

La formula normativa dell’art. 2479 ter c.c., prevedente la impugnabilità nel più ampio termine di tre anni delle decisioni dei soci di s.r.l. prese in assoluta mancanza di informazione, non si differenzia da quella parallela in materia di s.p.a. e contenuta nel primo comma dell’art. 2379 c.c. lì dove commina la nullità delle deliberazioni, tra l’altro, assunte nei casi di mancata convocazione dell’assemblea, casi che il terzo comma dello stesso articolo precisa non possono configurarsi quando la convocazione non manca ma è solo irregolare, provenendo comunque l’avviso da un componente dell’organo amministrativo. In sostanza, nell’ipotesi di deliberazione assembleare di s.r.l. la assoluta mancanza di informazione va riferita, in via sistematica, al procedimento di convocazione in senso proprio e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto per le spa di mancanza assoluta di convocazione.

La circostanza che l’assemblea si tenga in altro luogo da quello indicato nell’avviso di convocazione comporta la nullità della delibera, in quanto assunta in assenza assoluta di informazione.

29 Gennaio 2024

Ambito applicativo della clausola compromissoria statutaria

L’impugnazione della delibera di messa in liquidazione della società ex art. 2484, n. 6, c.c. e l’azione di responsabilità sociale hanno ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e sono, pertanto, compromettibili in arbitri. Si tratta, infatti, di domande inerenti a controversie sorte tra i soci, ovvero fra i soci e la società, che non coinvolgono alcun interesse di natura pubblicistica, ma esclusivamente l’interesse dei soci e della società al corretto e ordinato svolgimento dell’attività dell’ente. La delibera di messa in liquidazione della società, d’altra parte, è autonoma e successiva rispetto a quella di approvazione di bilancio, che costituisce un documento con funzioni informative rispetto al quale è ravvisabile un interesse dei terzi alla veridicità, chiarezza e completezza dei dati in esso contenuti, la cui impugnazione non è demandabile alla competenza degli arbitri.

29 Gennaio 2024

Sulla derogabilità del compromesso e sulla non rilevabilità d’ufficio della eccezione di arbitrato

Il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti, la quale soltanto consente di derogare al precetto contenuto nell’art. 102 Cost., costituendo uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all’art. 24, co. 1, Cost., con la conseguente esclusione della possibilità d’individuare la fonte dell’arbitrato in una volontà autoritativa e la necessità di attribuire alla norma di cui all’art. 806 c.p.c. il carattere di principio generale, costituzionalmente garantito, dell’ordinamento. Se è la volontà delle parti a costituire l’unico fondamento della competenza degli arbitri, deve necessariamente riconoscersi che le parti, così come possono scegliere di sottoporre la controversia agli stessi anziché al giudice ordinario, possono anche optare per una decisione da parte di quest’ultimo, non solo espressamente, mediante un accordo uguale e contrario a quello raggiunto con il compromesso, ma anche tacitamente, attraverso l’adozione di condotte processuali convergenti verso l’esclusione della competenza arbitrale e, segnatamente, mediante l’introduzione del giudizio in via ordinaria, alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell’eccezione di arbitrato. Dal momento che il compromesso in arbitrato o la clausola compromissoria possono essere derogate dalle parti anche tacitamente, l’eccezione di arbitrato, in ragione della presenza di una clausola compromissoria nello statuto sociale, deve intendersi quale eccezione di parte in senso stretto e come tale non rilevabile d’ufficio dal giudice, essendo dunque subordinata la dichiarazione di incompetenza alla proposizione della relativa eccezione da parte del convenuto.

29 Gennaio 2024

Domanda di ispezione del socio di s.r.l.: carattere abusivo della richiesta di accesso indiscriminato a tutte le mail aziendali

La richiesta di accesso indiscriminato a tutte le mail aziendali risulta connotata da abusività: il diritto di consultazione della documentazione sociale non si estende a qualsivoglia documentazione presente in società ma solo a quella concernente la gestione della società. Tra essa vi può certamente rientrare anche la corrispondenza via mail qualora essa abbia la valenza di “documenti relativi all’amministrazione”, ma il diritto di consultazione non può ritenersi sussistente indistintamente con riferimento a tutte le mail sociali che di regola, hanno assai vario contenuto, anche “deformalizzato” e non necessariamente attinente a veri e propri atti gestori nel senso fatto proprio dalla normativa in esame. Pertanto, la pretesa di consultare in via del tutto indiscriminata ed indistinta tutta la corrispondenza via mail, senza alcuna perimetrazione neppure “di massima” e senza alcun ragionevole criterio di selezione rende non accoglibile la relativa istanza.

La competenza territoriale in tema di domanda di ispezione ex art. 2476, co. 2, c.c. va vagliata sulla scorta della proposizione della domanda, con la conseguenza che tale domanda deve essere necessariamente radicata ove i documenti sono collocati, quindi salvo prova contraria, presso la sede legale. In caso di società controllate, qualora il socio proponga due distinte domande ispettive (una per la documentazione della controllante ed una per la documentazione della controllata), non può essere invocato il cumulo di cui all’art 33 c.p.c., posto che il diritto ispettivo non riguarda i medesimi documenti, essendo relativi a due società differenti, benché una sia controllata dall’altra.