Cautelare in materia di riproduzione privata di opere protette dal diritto d’autore mediante videoregistrazione da remoto ad opera di terzi
La realizzazione di copia di videogrammi mediante servizio di registrazione da remoto ai fini della riproduzione privata di terzi è comunque assoggettata all’autorizzazione dell’avente diritto in via esclusiva. Infatti, la previsione di cui all’ultima parte del primo comma dell’art. 71 septies l.d.a. è da intendersi soggetta al vincolo di cui all’art. 78 ter l.d.a., richiamato dall’art. 78 bis l.d.a. (espressamente indicato dall’art. 71 sexies secondo comma l.d.a.) e pertanto, essendo l’attività di riproduzione soggetta ai vincoli ed alle autorizzazioni da dette norme previsti, spetta al produttore delle opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento il diritto esclusivo di autorizzare “la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni” (lett. a) art. 78 ter).
Alla stessa conclusione si perviene dalla lettura dell’art. 79 l.d.a., anch’esso richiamato dal secondo comma dell’art. 71 sexies, il quale si occupa dei diritti relativi alle emissioni radiofoniche e televisive e prevede per coloro che esercitano l’attività di emissione il diritto esclusivo di autorizzare “la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni”.
Ai fini della valutazione del periculum in mora nel procedimento cautelare, la cessazione del comportamento spontaneamente attuata solo a seguito della notifica del ricorso e/o l’impegno a desistere dal comportamento non sono sufficienti ad evitare l’assunzione del comando inibitorio e delle altre misure invocate in sede cautelare.