Responsabilità degli amministratori, nei confronti del creditore, per prosecuzione di un rapporto contrattuale, con occultamento della perdita del capitale sociale
La gestione dell’impresa sociale in danno ai creditori comportante la perdita del capitale sociale dell’impresa e la conseguente insolvenza fraudolenta celata al terzo creditore ai fini della prosecuzione di un rapporto contrattuale in essere per ulteriori prestazioni a favore della società, commissionate dagli amministratori per conto della stessa e nella consapevolezza di un’insufficienza patrimoniale dell’ente che non avrebbe permesso di soddisfarle, non risulta di per sé idonea a configurare una vicenda di danno diretto al singolo creditore, risolvendosi in una prospettazione di danno arrecato indistintamente alla totalità del ceto creditorio. Come tale, essa è quindi azionabile, dopo il fallimento della società, solo dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 Legge Fallimentare e non dal singolo creditore danneggiato.
Diversamente, quando la pretesa risarcitoria si fonda sui presunti interventi degli amministratori volti a rassicurare il creditore, nonostante i primi ritardi nei pagamenti delle fatture emesse, su pronti futuri pagamenti, così inducendolo a proseguire nel rapporto contrattuale e ad eseguire ulteriori prestazioni a vantaggio della società, pur nella piena consapevolezza di una situazione di insolvenza dell’ente, non rappresenta un danno indistintamente causato al ceto creditorio, quanto piuttosto un danno diretto arrecato al singolo creditore – che come tale è dunque titolare anche singolarmente dell’azione – in relazione a quella parte di attività professionale prestata dopo le rassicurazioni ricevute dagli amministratori e mai compensata dall’ente.