Centro commerciale e disciplina della concorrenza
Non integra un’illegittima violazione della concorrenza la clausola statutaria di un consorzio avente ad oggetto la tutela della pluralità dell’offerta commerciale in un centro commerciale per il tramite della predeterminazione della destinazione d’uso degli spazi vendita dei singoli consorziati e della merceologie in esso vendibili (con conseguente impossibilità di modifica per il singolo consorziato, salva autorizzazione del Consiglio di amministrazione del consorzio), dal momento che tali limitazioni sono interne al solo spazio vendita del centro commerciale e dunque non hanno valenza tale da interferire con il mercato in generale.
La penale è una quantificazione anticipata del danno, ma è chiaramente correlata a questo, tanto è vero che l’art. 1384 c.c. ne consente la riduzione. Invero una pretesa di danno punitivo, volto a scoraggiare il comportamento, è sconosciuta al nostro ordinamento, il quale conosce – art. 1223 c.c.- il risarcimento del danno (e la penale stessa come sua determinazione preventiva in via eminentemente limitativa) come danno emergente o lucro cessante, e cioè come sanzione tesa a rimettere la persona che ha subito l’inadempimento nella situazione in cui sarebbe stato senza questo (nella specie il Giudice, alla luce del tenore degli inadempimenti alla clausola statutaria perpetrati da un consorziato e del danno arrecato al consorzio, ha ritenuto eccessiva la penale prevista nel contratto consortile, riducendola in via equitativa).