Cessazione della materia del contendere e statuizione sulle spese processuali
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una pronuncia dichiarativa, cui il giudice può e deve addivenire, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, allorquando sia riconosciuto da tutte le parti interessate, ovvero emerga pacificamente dagli atti di causa, il sopravvenire di una situazione idonea ad eliminare ogni ragione di contrasto sul merito della pretesa dedotta in lite o, comunque, tale da far venir meno, per ragioni oggettive o soggettive, la necessità di una pronuncia giudiziale su quanto costituiva oggetto di domanda.
La rinuncia all’azione o alla pretesa – diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, il cui esito è la pronuncia di estinzione – porta alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere, costituendo il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, quando questa dà luogo al venir meno della ragion d’essere del giudizio per ragioni oggettive o soggettive. Diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, la rinuncia all’azione non richiede formalità particolari e, soprattutto, non esige l’accettazione della controparte.
L’art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un’eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l’ordinanza che l’accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d’ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento. Tali considerazioni valgono anche, e a maggior ragione, nel caso di declaratoria di incompetenza per l’esistenza di clausola compromissoria per arbitrato rituale.
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Giulia Giordano
Laurea con lode presso l'Università di Bologna; LL.M. International business and commercial law presso King's College London; Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso Università di Bologna; Junior...(continua)