Cessazione dell’intero collegio sindacale per dimissioni e prorogatio
Onde non privare la società di un necessario organo previsto dalla legge, la rinunzia di un membro del collegio sindacale ha efficacia immediata solo nel caso in cui sia possibile integrare il collegio sindacale con la sostituzione ex lege del dimissionario con il sindaco supplente.
L’istituto della prorogatio costituisce il portato dell’interesse a garantire la continuità del collegio sindacale e, più in generale, dell’esigenza di garantire la continuità degli organi sociali impedendo l’interruzione nell’assolvimento delle loro funzioni: se la continuità dell’organo amministrativo evita che si generino vuoti di potere da parte di chi deve gestire l’impresa sociale, la continuità dell’organo di controllo garantisce che non venga meno, neppure in via temporanea, l’attività di vigilanza e, dall’altra, che tale continuità, mentre con riferimento agli amministratori riguarda la maggioranza dell’organo, in relazione al collegio sindacale si manifesta nella intrinseca necessità di conservare l’organo nella sua completezza.
La rinuncia dell’intero collegio sindacale non è idonea a produrre immediatamente l’effetto della loro sostituzione con i due supplenti, previsto dalla disposizione di legge da ultimo indicata, dal momento che, in tale ipotesi, non si avrebbe costituzione di collegio sindacale con un minimo di tre componenti. Ne consegue, a maggior ragione, che non si ha non operatività immediata delle dimissioni nel caso in cui, oltre a tutti i sindaci, presentino le dimissioni anche i sindaci supplenti, atteso che anche in tal caso la società resterebbe priva del collegio sindacale.