Cessazione nelle more del procedimento cautelare della condotta contestata ed effetti sul periculum in mora
Nell’ambito di un procedimento cautelare, la dichiarazione di adempiere e/o la spontanea cessazione della condotta contestata dopo la proposizione del ricorso non fanno venire automaticamente meno il periculum in mora, ben potendo la parte all’esito del giudizio riprendere la condotta censurata, senza incorrere in alcuna sanzione. In presenza di tali condotte, pertanto, il giudice dovrà procedere ad una valutazione prognostica della persistenza del periculum in mora, che tenga conto delle peculiarità e delle specificità del caso concreto.
Laddove il giudice, all’esito di tale valutazione, ritenga venuto meno il requisito del periculm, ai fini della regolamentazione delle spese, essendo cessata la condotta contestata solo nelle more del giudizio, dovrà trovare applicazione il criterio della soccombenza virtuale.