Cessione di partecipazioni sociali: buona fede, garanzie e qualità promesse
Posto che la clausola generale di buona fede nell’esecuzione del contratto impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali e da quanto espressamente stabilito da singole norme di legge e che in virtù di tale principio ciascuna parte è tenuta, da un lato, ad adeguare il proprio comportamento in modo da salvaguardare l’utilità della controparte e, dall’altro, a tollerare anche l’inadempimento della controparte che non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse, nel caso di cessione di partecipazioni sociali non si configura alcuna violazione della clausola di buona fede, né sorgono obblighi ulteriori e diversi da quelli previsti nel contratto con riferimento al raggiungimento di obiettivi imprenditoriali della società target. Pertanto in assenza di elementi che provino la specifica assunzione di determinate obbligazioni in capo alla cedente ulteriori rispetto a quelle nascenti dal contratto di cessione, la mancanza di redditività dell’investimento nella target non può essere invocato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1460 c.c. quale inadempimento della cedente da parte della cessionaria che, in forza exceptio non adimpleti contractus rifiuti di adempiere all’obbligazione di pagamento del prezzo della cessione delle quote cedute. Né la consistenza patrimoniale della società target assume rilevanza, ai fini dell’azione di cui all’art. 1427 – 1429 c.c. (annullamento per errore) e a quella di cui all’art. 1497 c.c. (risoluzione per mancanza delle qualità promesse o essenziali), ove non sia stata prevista una specifica garanzia in tal senso assunta dal venditore; diversamente il difetto di qualità, previsto come causa di annullamento può riguardare solo la qualità dei diritti e degli obblighi, che la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire, e non anche la qualità dei beni che costituiscono il patrimonio sociale (fermo, in ogni caso, il regime decadenziale di cui all’art. 1495 c.c.).