Cessione di quota sociale priva delle qualità promesse e inammissibilità del sequestro conservativo dei beni del cedente.
Il contratto di compravendita di azioni o quote di società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale – intesa come insieme di diritti poteri e obblighi sia di natura patrimoniale sia di natura c.d. amministrativa in cui si compendia lo status di socio – e soltanto quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la quota rappresenta; sicché il valore economico della quota non attiene di per sé all’oggetto del contratto ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti. Il cessionario quindi, ove le quote sociali cedute non abbiano le qualità promesse, per essere il patrimonio sociale o i singoli beni da cui è composto, risultato diverso da quello rappresentato dal venditore al momento della stipulazione del contratto, non può far valere gli eventuali vizi o la mancanza delle qualità promesse, salva l’ipotesi in cui le parti abbiano espressamente previsto garanzie in ordine alla consistenza patrimoniale della società ovvero si verta in materia di dolo.
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manuel.dellinz
Dottorando di ricerca in "Istituzioni e Mercati, Diritti e Tutele" presso l'Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Giuridiche, tematica di ricerca: "Diritto delle Società e dei Mercati Finanziari". Cultore...(continua)