Cessione di quote di srl e spendita del potere di rappresentanza
Nel sistema vigente le società – ed, in particolare, quelle di capitali – si pongono come soggetti di diritto ben distinti dalle persone dei soci, dotate di un proprio patrimonio e di autonomia patrimoniale perfetta. Il che implica che solo colui che abbia la legale rappresentanza della società può validamente contrarre in nome e per conto della stessa, ed impegnare nei rapporti esterni la volontà dell’ente, spendendo la qualità ed il potere rappresentativo; per converso, analogo potere non può riconoscersi ai soci in quanto tali (nella specie il Tribunale, in occasione di un preliminare di cessione di quote di srl, ha ritenuto che in capo alla società non possano sorgere vincoli e obbligazioni per il sol fatto che alla stipula partecipi il socio che abbia anche la qualità di legale rappresentante ove quest’ultimo agisca in proprio, quale socio, e non anche spendendo la qualità di organo deputato all’esercizio del potere rappresentativo).