Cessione di quote di srl e successivo accordo novativo in una complessa operazione societaria
Deve essere respinta la domanda diretta ad ottenere la risoluzione del contratto di cessione di quote di s.r.l. per inadempimento del convenuto al pagamento del residuo prezzo e conseguente condanna al ritrasferimento delle quote cedute o al pagamento dell’equivalente in denaro: il contratto in parola deve infatti considerarsi novato da un successivo accordo in cui era stata ridisciplinata la negoziazione della precedente cessione e il convenuto (che si era reso inadempiente per aver compiuto determinate operazioni, indicate in suddetto accordo, senza il consenso acquisire il consenso di almeno uno dei venditori) era stato condannato al risarcimento del danno in base ad un lodo arbitrale già passato in giudicato (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la vendita delle partecipazioni, di cui all’accordo iniziale, fosse un semplice tassello di una più vasta operazione di sviluppo di impresa che ha trovato, nel secondo accordo, una complessiva e novativa negoziazione delle obbligazioni assunte in precedenza).