Cessione di quote e patto di non concorrenza
L’espressa menzione del carattere “essenziale” di una clausola non produce automaticamente l’effetto di attribuire ad un’eventuale violazione del obbligo ivi contenuto la valenza di condizione risolutiva del contratto, posto che il carattere “essenziale” potrebbe rilevare sotto altri aspetti. Ai fini della configurabilità di una condizione risolutiva, ove non siano espressamente stabilite la portata del carattere essenziale di una clausola e le conseguenze derivanti dalla sua violazione, rilevano, da un lato, l’interpretazione del contratto nella sua interezza e, dall’altro, la valutazione del comportamento complessivo tenuto dalle parti sia prima che dopo la stipula dell’accordo, come previsto dall’art. 1362 cod. civ.