Cessione di quote simulata e mezzi probatori
In caso di azione di rivendicazione iure hereditatis di quote di s.r.l. simulatamente alienate, gli attori sono eccezionalmente legittimati a provare la dedotta simulazione assoluta con ogni mezzo, anzichè producendo il documento incorporante l’accordo simulatorio o la presunta controdichiarazione delle parti sostanziali di tali contratti: tale libertà processuale vale anche rispetto alla prova testimoniale e alla prova presuntiva, perchè l’art. 1417 c.c. è in rapporto di specialità con la disposizione generale dell’art. 2722 c.c. e ammette tale esenzione anche quando ad essere illecito non è il contratto dissimulato, ma l’accordo simulatorio col quale le parti hanno stabilito di non dare effetto alcuno fra loro al contratto apparente.